Settore: | Normativa europea |
Materia: | 9. affari fiscali |
Capitolo: | 9.3 imposte indirette |
Data: | 05/10/2006 |
Numero: | 79 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
Art. 7. |
Art. 8. |
§ 9.3.120 - Direttiva 5 ottobre 2006, n. 79.
Direttiva n. 2006/79/CE del Consiglio relativa alle franchigie fiscali applicabili all'importazione di merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale provenienti dai paesi terzi (versione codificata)
(G.U.U.E. 17 ottobre 2006, n. L 286)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
considerando quanto segue:
(1) La
(2) Sarebbe opportuno esentare dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle imposizioni indirette interne l'importazione in piccole spedizioni a carattere non commerciale provenienti dai paesi terzi.
(3) A questo riguardo per ragioni pratiche i limiti entro i quali si applica questa franchigia dovrebbero essere per quanto possibile uguali a quelli previsti per il regime comunitario delle franchigie doganali dal
(4) È necessario prevedere limiti particolari per alcuni prodotti a causa dell'alto livello di imposta al quale sono attualmente assoggettati negli Stati membri.
(5) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nell'allegato I, parte B,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
1. Le merci oggetto di piccole spedizioni, prive di carattere commerciale, spedite da un paese terzo da un privato e destinate ad un altro privato che si trovi in uno Stato membro, godono all'importazione di una franchigia dalle imposte sulla cifra di affari e dalle altre imposizioni indirette interne.
2. Ai sensi del paragrafo 1, si considerano come «piccole spedizioni prive di carattere commerciale» le spedizioni che nel contempo:
a) presentano carattere occasionale;
b) riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari e che, per la loro natura o quantità, escludano qualsiasi interesse di ordine commerciale;
c) riguardano merci il cui valore globale non superi 45 EUR;
d) sono inviate dallo speditore al destinatario senza pagamento di alcun genere.
1. L'articolo 1 si applica alle merci sotto elencate soltanto entro i limiti quantitativi seguenti:
a) prodotti del tabacco:
i) 50 sigarette
oppure
ii) 25 sigaretti (sigari del peso massimo di 3 grammi al pezzo)
oppure
iii) 10 sigari
oppure
iv) 50 grammi di tabacco da fumo;
b) alcol e bevande alcoliche:
i) bevande distillate e bevande alcoliche con titolo alcolometrico superiore a 22 % vol; alcole etilico non denaturato di 80 % vol e più: 1 bottiglia standard (sino a 1 litro)
oppure
ii) bevande distillate e bevande alcoliche, aperitivi a base di vino o di alcole, tafia, saké o bevande simili con titolo alcolometrico di 22 % vol o meno; vini spumanti, vini liquorosi: 1 bottiglia standard (sino a 1 litro)
oppure
iii) vini tranquilli: 2 litri;
c) profumi: 50 grammi
oppure
acqua di toletta: 1/4 di litro o 8 once;
d) caffè: 500 grammi
oppure
estratti e essenze di caffè: 200 grammi;
e) tè: 100 grammi
oppure
estratti e essenze di tè: 40 grammi.
2. Gli Stati membri hanno la facoltà di ridurre o di escludere dal beneficio della franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle imposizioni indirette interne i prodotti di cui al paragrafo 1.
Le merci di cui all'articolo 2, che sono oggetto di una piccola spedizione priva di carattere commerciale, in quantità superiore alle quantità previste in tale articolo, sono totalmente escluse dal beneficio della franchigia.
1. Il controvalore dell'euro in moneta nazionale da prendere in considerazione per l'applicazione della presente direttiva è fissato una volta l'anno. I tassi da applicare sono quelli del primo giorno lavorativo del mese di ottobre, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Gli Stati membri hanno la facoltà di arrotondare gli importi in moneta nazionale risultanti dal cambio dell'importo in euro previsto all'articolo 1, paragrafo 2, purché tale arrotondamento non sia superiore a 2 EUR.
3. Gli Stati membri hanno la facoltà di mantenere l'importo della franchigia in vigore al momento dell'adattamento annuo di cui al paragrafo 1, qualora la conversione dell'importo della franchigia espresso in euro comporti, prima dell'arrotondamento di cui al paragrafo 2, una modifica della franchigia espressa in moneta nazionale inferiore al 5 %.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.
La
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato II.
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO I
PARTE A
Direttiva abrogata e sue modificazioni successive
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(GU L 366 del 28.12.1978, pag. 34) |
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(GU L 338 del 25.11.1981, pag. 24) |
limitatamente all’articolo 2 |
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(GU L 372 del 31.12.1985, pag. 30) |
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PARTE B
Elenco dei termini di attuazione in diritto nazionale
(di cui all'articolo 6)
Direttiva |
Termine di attuazione |
78/1035/CEE |
1° gennaio 1979 |
81/933/CEE |
31 dicembre 1981 |
85/576/CEE |
30 giugno 1986 |
ALLEGATO II
TAVOLA DI CONCORDANZA
|
Presente direttiva |
Articolo 1, paragrafo 1 |
Articolo 1, paragrafo 1 |
Articolo 1, paragrafo 2, primo trattino |
Articolo 1, paragrafo 2, lettera a) |
Articolo 1, paragrafo 2, secondo trattino |
Articolo 1, paragrafo 2, lettera b) |
Articolo 1, paragrafo 2, terzo trattino |
Articolo 1, paragrafo 2, lettera c) |
Articolo 1, paragrafo 2, quarto trattino |
Articolo 1, paragrafo 2, lettera d) |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), dalle parole «50 sigarette» alle parole «50 grammi di tabacco da fumo» |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punti da i) a iv) |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), primo trattino |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto i) |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto ii) |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), terzo trattino |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto iii) |
Articolo 2, paragrafo 1, lettere c), d) ed e) |
Articolo 2, paragrafo 1, lettere c), d) ed e) |
Articolo 2, paragrafo 2 |
Articolo 2, paragrafo 2 |
Articolo 2, paragrafo 3 |
— |
Articolo 3 |
Articolo 3 |
Articolo 4, paragrafo 1 |
— |
Articolo 4, paragrafo 2 |
Articolo 4, paragrafo 1 |
Articolo 4, paragrafo 3 |
Articolo 4, paragrafo 2 |
Articolo 4, paragrafo 4 |
Articolo 4, paragrafo 3 |
Articolo 5, paragrafo 1 |
— |
Articolo 5, paragrafo 2 |
Articolo 5 |
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Articolo 6 |
— |
Articolo 7 |
Articolo 6 |
Articolo 8 |
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Allegato I |
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Allegato II |