§ 9.3.120 - Direttiva 5 ottobre 2006, n. 79.
Direttiva n. 2006/79/CE del Consiglio relativa alle franchigie fiscali applicabili all'importazione di merci oggetto di piccole spedizioni a [...]


Settore:Normativa europea
Materia:9. affari fiscali
Capitolo:9.3 imposte indirette
Data:05/10/2006
Numero:79


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.      
Art. 5.     
Art. 6.     
Art. 7.     
Art. 8.     


§ 9.3.120 - Direttiva 5 ottobre 2006, n. 79.

Direttiva n. 2006/79/CE del Consiglio relativa alle franchigie fiscali applicabili all'importazione di merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale provenienti dai paesi terzi (versione codificata)

(G.U.U.E. 17 ottobre 2006, n. L 286)

 

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

considerando quanto segue:

     (1) La direttiva 78/1035/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'importazione di merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale provenienti dai paesi terzi è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva.

     (2) Sarebbe opportuno esentare dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle imposizioni indirette interne l'importazione in piccole spedizioni a carattere non commerciale provenienti dai paesi terzi.

     (3) A questo riguardo per ragioni pratiche i limiti entro i quali si applica questa franchigia dovrebbero essere per quanto possibile uguali a quelli previsti per il regime comunitario delle franchigie doganali dal regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali.

     (4) È necessario prevedere limiti particolari per alcuni prodotti a causa dell'alto livello di imposta al quale sono attualmente assoggettati negli Stati membri.

     (5) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nell'allegato I, parte B,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

Art. 1.

     1. Le merci oggetto di piccole spedizioni, prive di carattere commerciale, spedite da un paese terzo da un privato e destinate ad un altro privato che si trovi in uno Stato membro, godono all'importazione di una franchigia dalle imposte sulla cifra di affari e dalle altre imposizioni indirette interne.

     2. Ai sensi del paragrafo 1, si considerano come «piccole spedizioni prive di carattere commerciale» le spedizioni che nel contempo:

     a) presentano carattere occasionale;

     b) riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari e che, per la loro natura o quantità, escludano qualsiasi interesse di ordine commerciale;

     c) riguardano merci il cui valore globale non superi 45 EUR;

     d) sono inviate dallo speditore al destinatario senza pagamento di alcun genere.

 

     Art. 2.

     1. L'articolo 1 si applica alle merci sotto elencate soltanto entro i limiti quantitativi seguenti:

     a) prodotti del tabacco:

     i) 50 sigarette

oppure

     ii) 25 sigaretti (sigari del peso massimo di 3 grammi al pezzo)

oppure

     iii) 10 sigari

oppure

     iv) 50 grammi di tabacco da fumo;

     b) alcol e bevande alcoliche:

     i) bevande distillate e bevande alcoliche con titolo alcolometrico superiore a 22 % vol; alcole etilico non denaturato di 80 % vol e più: 1 bottiglia standard (sino a 1 litro)

oppure

     ii) bevande distillate e bevande alcoliche, aperitivi a base di vino o di alcole, tafia, saké o bevande simili con titolo alcolometrico di 22 % vol o meno; vini spumanti, vini liquorosi: 1 bottiglia standard (sino a 1 litro)

oppure

     iii) vini tranquilli: 2 litri;

     c) profumi: 50 grammi

oppure

     acqua di toletta: 1/4 di litro o 8 once;

     d) caffè: 500 grammi

oppure

     estratti e essenze di caffè: 200 grammi;

     e) tè: 100 grammi

oppure

     estratti e essenze di tè: 40 grammi.

     2. Gli Stati membri hanno la facoltà di ridurre o di escludere dal beneficio della franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle imposizioni indirette interne i prodotti di cui al paragrafo 1.

 

     Art. 3.

     Le merci di cui all'articolo 2, che sono oggetto di una piccola spedizione priva di carattere commerciale, in quantità superiore alle quantità previste in tale articolo, sono totalmente escluse dal beneficio della franchigia.

 

          Art. 4.

      1. Il controvalore dell'euro in moneta nazionale da prendere in considerazione per l'applicazione della presente direttiva è fissato una volta l'anno. I tassi da applicare sono quelli del primo giorno lavorativo del mese di ottobre, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

     2. Gli Stati membri hanno la facoltà di arrotondare gli importi in moneta nazionale risultanti dal cambio dell'importo in euro previsto all'articolo 1, paragrafo 2, purché tale arrotondamento non sia superiore a 2 EUR.

     3. Gli Stati membri hanno la facoltà di mantenere l'importo della franchigia in vigore al momento dell'adattamento annuo di cui al paragrafo 1, qualora la conversione dell'importo della franchigia espresso in euro comporti, prima dell'arrotondamento di cui al paragrafo 2, una modifica della franchigia espressa in moneta nazionale inferiore al 5 %.

 

     Art. 5.

     Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

 

     Art. 6.

     La direttiva 78/1035/CEE è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nell’allegato I, parte B.

     I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato II.

 

     Art. 7.

     La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

     Art. 8.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO I

PARTE A

Direttiva abrogata e sue modificazioni successive

 

Direttiva 78/1035/CEE del Consiglio

 

(GU L 366 del 28.12.1978, pag. 34)

 

Direttiva 81/933/CEE del Consiglio

 

(GU L 338 del 25.11.1981, pag. 24)

limitatamente all’articolo 2

Direttiva 85/576/CEE del Consiglio

 

(GU L 372 del 31.12.1985, pag. 30)

 

 

PARTE B

Elenco dei termini di attuazione in diritto nazionale

(di cui all'articolo 6)

 

Direttiva

Termine di attuazione

78/1035/CEE

gennaio 1979

81/933/CEE

31 dicembre 1981

85/576/CEE

30 giugno 1986

 

 

ALLEGATO II

TAVOLA DI CONCORDANZA

 

Direttiva 78/1035/CEE

Presente direttiva

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2, primo trattino

Articolo 1, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 1, paragrafo 2, secondo trattino

Articolo 1, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 1, paragrafo 2, terzo trattino

Articolo 1, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 1, paragrafo 2, quarto trattino

Articolo 1, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), dalle parole «50 sigarette» alle parole «50 grammi di tabacco da fumo»

Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punti da i) a iv)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), primo trattino

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto i)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto ii)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), terzo trattino

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto iii)

Articolo 2, paragrafo 1, lettere c), d) ed e)

Articolo 2, paragrafo 1, lettere c), d) ed e)

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 6

Articolo 8

Allegato I

Allegato II