Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 37. Dogane |
Capitolo: | 37.1 disciplina generale |
Data: | 26/06/1965 |
Numero: | 723 |
Sommario |
Art. 1. E' approvata l'annessa tariffa dei dazi doganali d'importazione, che sostituisce, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la tariffa dei dazi [...] |
Art. 2. I dazi previsti dalla tariffa di cui al precedente art. 1 "per provenienze comunitarie" e "per altre provenienze", si applicano, rispettivamente |
Art. 3. Le merci che formano oggetto di piccole spedizioni destinate a privati o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, importate alle condizioni stabilite dall'art. [...] |
Art. 4. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 37.1.65 – D.P.R. 26 giugno 1965, n. 723.
Approvazione della nuova tariffa dei dazi doganali d'importazione.
(G.U. 1 luglio 1965, n. 160, S.O.).
E' approvata l'annessa tariffa dei dazi doganali d'importazione, che sostituisce, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la tariffa dei dazi doganali d'importazione allegata al
I dazi previsti dalla tariffa di cui al precedente art. 1 "per provenienze comunitarie" e "per altre provenienze", si applicano, rispettivamente:
a) per le provenienze dai Paesi membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, della Comunità europea dell'energia atomica, della Comunità economica europea, scortate dai certificati prescritti, per le provenienze dagli Stati africani e malgascio e dai Paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità economica europea, scortate dai certificati prescritti, nonché per le provenienze dalla Grecia, scortate dai certificati prescritti, salvo, per quest'ultimo Paese, le esclusioni risultanti nella tariffa;
b) per le provenienze dai Paesi estranei alle Comunità europee, nonché dai Paesi di cui alle lettera a) non scortate dai certificati prescritti.
Le merci che formano oggetto di piccole spedizioni destinate a privati o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, importate alle condizioni stabilite dall'art. 48 delle disposizioni preliminari alla tariffa di cui al precedente art. 1 e provenienti dagli Stati membri della Comunità economica europea, sono ammesse all'importazione in esenzione da dazio, a meno che non risulti, dagli imballaggi o dai documenti che le accompagnano, che trattasi di merci non trovantisi in libera pratica ai sensi dell'art. 10 paragrafo 1 del Trattato che ha istituito la predetta Comunità.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
DISPOSIZIONI PRELIMINARI. [1]
(Omissis).
REGOLE GENERALI PER L'INTERPRETAZIONE DELLA TARIFFA DOGANALE
Per l'interpretazione della Tariffa doganale, sono da osservare i seguenti principi:
1. I titoli delle Sezioni, dei Capitoli e dei Sotto-capitoli debbono essere considerati come puramente indicativi, poichè la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle Note premesse alle Sezioni o ai Capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purchè queste non contrastino col testo delle dette voci e Note.
2. Qualsiasi accenno, nel testo di una determinata voce dellaTariffa ad una particolare materia, deve essere riferito alla materia stessa non soltanto allo stato puro, ma anche miscelata od in unione con altre materie. Egualmente, qualsiasi accenno a lavori di una determinata materia deve essere riferito ai lavori costituiti sia interamente, sia parzialmente dalla detta materia. La classificazione di tali merci, costituite da miscugli o composte da varie materie, deve essere effettuata in base ai principi enuncitati nella regola 3.
3. Qualora una merce, per il disposto della regola 2 o perqualsiasi altra ragione, sia ritenuta classificabile in due o più voci della tariffa, la classificazione deve essere effettuata in base ai seguenti principi:
a) la voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di una portata più generale;
b) i miscugli ed i lavori composti da materie diverse, nonchè i lavori costituiti dall'unione di oggetti differenti, che non possano essere classificati in base alla norma di cui alla precedente lettera a), debbono essere classificati, qualora una tale determinazione sia possibile, secondo la materia o secondo l'oggetto che conferisce loroil carattere essenziale;
c) qualora le norme di cui alle lettere a) e b) non consentano ancora di effettuarne la classificazione, la merce deve essere classificata nella voce che comporta l'applicazione del dazio più elevato e, se il dazio è lo stesso per più voci, in quella fra esse che figura per ultima nell'ordine progressivo della Tariffa.
4. Qualora una nota di Sezione o di Capitolo preveda l'esclusione di alcune merci, riferendosi ad altre Sezioni o Capitoli od a voci determinate, deve essere inteso che l'esclusione, salvo disposizioni contrarie, si estende a tutte le merci comprese in tali Sezioni, Capitoli o voci, anche se l'enumerazione prevista nell'esclusione stessa sia incompleta.
5. Le merci, che non siano classificabili in nessuna delle voci della Tariffa, debbono essere classificate nella voce relativa alle merci che con esse hanno maggiore analogia.
6. Le suddette regole sono egualmente valide, “mutatis mutandis", per determinare, all'interno di una stessa voce, la sottovoce applicabile.
Unità di conto.
Il valore dell'unità di conto (U. C.), a cui è fatto riferimento per l'applicazione di taluni dazi della tariffa doganale, è di 0,88867088 g. di oro fino.
Tariffa doganale. [2]
(Omissis)
[1] Disposizioni modificate dall'art. 1 del
[2] Tariffa modificata dal