§ 6.1.240 - L.R. 20 agosto 2015, n. 21.
Integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 2015, n. 3 (Bilancio di previsione pluriennale 2015 - 2017).


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 programmazione, bilancio, contabilità
Data:20/08/2015
Numero:21


Sommario
Art. 1.  (Inserimento dell'art. 31-bis nella l.r. 3/2015)
Art. 2.  (Inserimento dell'art. 31-ter nella l.r. 3/2015)
Art. 3.  (Inserimento dell'art. 31-quater nella l.r. 3/2015)
Art. 4.  (Inserimento dell'art. 31-quinquies nella l.r. 3/2015)
Art. 5.  (Allegati al bilancio)
Art. 6.  (Entrata in vigore)


§ 6.1.240 - L.R. 20 agosto 2015, n. 21.

Integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 2015, n. 3 (Bilancio di previsione pluriennale 2015 - 2017).

(B.U. 16 settembre 2015, n. 88 Speciale)

 

Art. 1. (Inserimento dell'art. 31-bis nella l.r. 3/2015)

1. Dopo l'articolo 31 della legge regionale 20 gennaio 2015, n. 3 (Bilancio di previsione pluriennale 2015-2017) è inserito il seguente:

"Art. 31 bis. (Agenzia Sanitaria Regionale - ASR)

1. Ai sensi dell'articolo 47 della l.r. 3/2002 è approvato l'allegato bilancio per l'esercizio finanziario 2015 dell'Agenzia Sanitaria Regionale (ASR).

2. Ai sensi della legge regionale 10 marzo 2008, n. 5 (Un sistema di garanzie per la salute - piano sanitario regionale 2008-2010), è autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, del seguente stanziamento relativo al finanziamento in favore della ASR:

a) Euro 1.400.000,00 al capitolo 12.01.001 - 81509 per il finanziamento dell'Agenzia.

3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge la ASR adotta i provvedimenti di variazione del bilancio così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.

4. In caso di inadempimento, il Presidente della Giunta regionale, su proposta del dipartimento competente per materia, nomina un Commissario ad acta con poteri sostitutivi individuato nell'ambito del personale regionale con qualifica dirigenziale.".

 

     Art. 2. (Inserimento dell'art. 31-ter nella l.r. 3/2015)

1. Dopo l'articolo 31-bis della l.r. 3/2015 è inserito il seguente:

"Art. 31 ter. (Aziende regionali per il diritto agli studi universitari)

1. Ai sensi dell'articolo 47 della l.r. 3/2002 sono approvati gli allegati bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 2015 delle Aziende regionali per il diritto agli studi universitari di Chieti, Teramo, L'Aquila.

2. Ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 6 dicembre 1994, n. 91 (Norme sul diritto agli studi universitari in attuazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390) è autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, dei seguenti stanziamenti relativi al finanziamento in favore delle Aziende per il diritto agli studi Universitari di Chieti, Teramo, L'Aquila:

a) Euro 4.500.000,00 al capitolo 10.01.002 - 41511 per spese correnti;

b) Euro 0,00 al capitolo 10.02.001 - 42322 per spese in conto capitale.

3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge la Giunta regionale ripartisce i predetti fondi tra le Aziende le quali, entro i trenta giorni successivi, adottano i provvedimenti di variazione del bilancio così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.

4. In caso di inadempimento, il Presidente della Giunta regionale, su proposta del dipartimento competente per materia, nomina un Commissario ad acta con poteri sostitutivi individuato nell'ambito del personale regionale con qualifica dirigenziale.".

 

     Art. 3. (Inserimento dell'art. 31-quater nella l.r. 3/2015)

1. Dopo l'articolo 31-ter della l.r. 3/2015 è inserito il seguente:

"Art. 31 quater. (Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica - ARIT)

1. Ai sensi dell'articolo 47 della l.r. 3/2002 è approvato l'allegato bilancio per l'esercizio finanziario 2015 dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica (ARIT).

2. Ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 14 marzo 2000, n. 25 (Organizzazione del comparto sistemi informatici e telematici), è autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, dei seguenti stanziamenti relativi al finanziamento in favore dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica (ARIT):

a) Euro 1.100.000,00 al capitolo 02.01.013 - 11517 per le spese di funzionamento;

b) Euro 0,00 al capitolo 02.02.011 - 12432 per le spese d'investimento.

3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge l'ARIT adotta i provvedimenti di variazione del bilancio così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.

4. In caso di inadempimento, il Presidente della Giunta regionale, su proposta del dipartimento competente per materia, nomina un Commissario ad acta con poteri sostitutivi individuato nell'ambito del personale regionale con qualifica dirigenziale.".

 

     Art. 4. (Inserimento dell'art. 31-quinquies nella l.r. 3/2015)

1. Dopo l'articolo 31-quater della l.r. 3/2015 è inserito il seguente:

"Art. 31-quinquies. (Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente - ARTA)

1. Ai sensi dell'art. 47 della l.r. 3/2002 è approvato l'allegato bilancio per l'esercizio finanziario 2015 dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (ARTA).

2. Ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 64 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la tutela dell'Ambiente (ARTA), è autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, del seguente stanziamento relativo al finanziamento in favore dell'ARTA:

a) Euro 1.500.000,00 al capitolo 05.01.020 - 291550 per il funzionamento dell'Agenzia.

3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge l'ARTA adotta i provvedimenti di variazione del bilancio così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.

4. In caso di inadempimento, il Presidente della Giunta regionale, su proposta del dipartimento competente per materia, nomina un Commissario ad acta con poteri sostitutivi individuato nell'ambito del personale regionale con qualifica dirigenziale.".

 

     Art. 5. (Allegati al bilancio)

1. Gli allegati della l.r. 3/2015 sono integrati con il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 della ASR, delle Aziende regionali per il diritto agli studi universitari di Chieti, Teramo, L'Aquila, dell'ARIT e dell' ARTA allegati alla presente legge.

 

     Art. 6. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

 

Allegati

(Omissis)