Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 programmazione, bilancio, contabilità |
Data: | 20/01/2015 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. (Entrate) |
Art. 2. (Residui attivi) |
Art. 3. (Accertamento, riscossione e versamento) |
Art. 4. (Spese) |
Art. 5. (Residui passivi) |
Art. 6. (Unità Previsionali di Base) |
Art. 7. (Contabilità Speciali) |
Art. 8. (Autonomia del Consiglio regionale) |
Art. 9. (Autorizzazione per impegni e pagamenti) |
Art. 10. (Quadro generale riassuntivo) |
Art. 11. (Risultato di amministrazione e saldo finanziario) |
Art. 12. (Disposizioni inerenti la perenzione dei residui passivi) |
Art. 13. (Residui passivi spese correnti e in conto capitale) |
Art. 14. (Risorse perenti ed economie con vincolo di destinazione) |
Art. 15. (Fondo di riserva per le spese obbligatorie) |
Art. 16. (Fondo di riserva per le spese impreviste) |
Art. 17. (Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa) |
Art. 18. (Fondo crediti di dubbia esigibilità) |
Art. 19. (Variazioni al bilancio) |
Art. 20. (Variazioni compensative tra capitoli della medesima unità previsionale di base) |
Art. 21. (Codifica dei capitoli) |
Art. 22. (Garanzie prestate dalla Regione) |
Art. 23. (Variazioni relative alle contabilità speciali) |
Art. 24. (Restituzioni di importi a destinazione vincolata) |
Art. 25. (Eliminazione dei capitoli) |
Art. 26. (Pubblicità degli atti) |
Art. 27. (Annullamento dei diritti di credito) |
Art. 28. (Limite per gli impegni) |
Art. 29. (Erogazione delle spese) |
Art. 30. (Disposizioni per i pagamenti) |
Art. 31. (Allegati al bilancio) |
Art. 31 bis. (Agenzia Sanitaria Regionale - ASR) |
Art. 31 ter. (Aziende regionali per il diritto agli studi universitari) |
Art. 31 quater. (Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica - ARIT) |
Art. 31 quinquies. (Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente - ARTA) |
Art. 32. (Entrata in vigore) |
§ 6.1.238 - L.R. 20 gennaio 2015, n. 3.
Bilancio di previsione pluriennale 2015 - 2017.
(B.U. 23 gennaio 2015, n. 7 Speciale)
TITOLO I
DISPOSIZIONI INERENTI AL BILANCIO DI PREVISIONE
Art. 1. (Entrate)
1. Sono approvati i totali generali dell'entrata del bilancio pluriennale 2015-2017 per l'importo di Euro 6.236.747.536,96 per l'esercizio finanziario 2015, di Euro 3.162.204.441,50 per l'esercizio finanziario 2016 e di Euro 3.105.474.750,91 per l'esercizio finanziario 2017.
2. E' approvato in Euro 6.534.136.940,80 il totale generale dell'entrata del bilancio di cassa della Regione per l'esercizio finanziario 2015, ivi compresa la giacenza di cassa presunta di Euro 295.000.000,00 stimata al 1° gennaio 2015.
Art. 2. (Residui attivi)
1. Il totale generale dei residui attivi presunti al 31 dicembre 2014, dei quali si autorizza il riporto nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2015, è di Euro 2.488.098.151,74.
Art. 3. (Accertamento, riscossione e versamento)
1. Sono autorizzati l'accertamento, la riscossione e il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione giusta lo stato di previsione dell'entrata di cui all'articolo 1, comma 1.
Art. 4. (Spese)
1. Sono approvati i totali generali della spesa del bilancio pluriennale 2015-2017 per l'importo di Euro 6.236.747.536,96 per l'esercizio finanziario 2015, di Euro 3.162.204.441,50 per l'esercizio finanziario 2016 e di Euro 3.105.474.750,91 per l'esercizio finanziario 2017.
2. E' approvato in Euro 6.534.136.940,80 il totale generale della spesa del bilancio di cassa della Regione per l'esercizio finanziario 2015.
Art. 5. (Residui passivi)
1. Il totale generale dei residui passivi presunti al 31 dicembre 2014, dei quali si autorizza il riporto nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2015, è di Euro 1.752.342.896,74.
Art. 6. (Unità Previsionali di Base)
1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della
Art. 7. (Contabilità Speciali)
1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 9, della
Art. 8. (Autonomia del Consiglio regionale)
1. L'unità previsionale di base riferita all'autonomia e organizzazione del Consiglio regionale, di cui all'articolo 67 del
2. Ai sensi dell'articolo 3-bis della
Art. 9. (Autorizzazione per impegni e pagamenti)
1. E' autorizzato l'impegno delle spese della Regione, nei limiti degli stanziamenti di competenza di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge.
2. E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione, nei limiti degli stanziamenti di cassa di cui all'articolo 4, comma 2, della presente legge.
Art. 10. (Quadro generale riassuntivo)
1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017.
Art. 11. (Risultato di amministrazione e saldo finanziario)
1. Ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del
2. Ai sensi dell'articolo 42, commi 1, 12 e 14, del
3. La Giunta regionale, tenuto conto dell'entità del disavanzo di amministrazione di cui al comma 1 e degli esercizi finanziari di origine dello stesso, procede entro il 31 marzo 2015 a presentare all'approvazione del Consiglio regionale apposito provvedimento avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo, con indicazione dei provvedimenti necessari per ripristinare il pareggio e mediante utilizzo delle economie, dei proventi e delle altre entrate di cui all'articolo 42, comma 12, ultimo periodo del
4. Ai sensi dell'articolo 42, comma 8, del
Art. 12. (Disposizioni inerenti la perenzione dei residui passivi)
1. Ai sensi delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 60 del
Art. 13. (Residui passivi spese correnti e in conto capitale)
1. E' autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa, del capitolo 15.01.002 - 321920, denominato "Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi perenti agli effetti amministrativi, reclamati dai creditori", ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del
2. Il Dirigente del Servizio Bilancio è autorizzato a prelevare, dal predetto fondo, con propria determinazione, le somme occorrenti per la corresponsione a favore dei creditori degli importi di cui al comma 1, previa iscrizione degli stanziamenti necessari nei pertinenti capitoli o in nuovi capitoli dello stato di previsione della spesa.
3. I prelevamenti e le conseguenti reiscrizioni di cui al comma 2 sono disposti previa:
a) assunzione, da parte della struttura amministrativa richiedente, del provvedimento di riaccertamento del residuo, nel quale viene dato atto delle ragioni del mantenimento del residuo medesimo, anche mediante la certificazione da parte della struttura medesima:
- degli estremi dell'impegno di spesa che ha dato luogo al residuo passivo, successivamente caduto in perenzione amministrativa;
- della non sopravvenuta prescrizione delle somme relative;
- dell'avvenuto perfezionamento dell'obbligazione nell'esercizio originario di competenza;
b) trasmissione da parte della struttura amministrativa richiedente della richiesta del pagamento del credito dell'avente diritto.
Art. 14. (Risorse perenti ed economie con vincolo di destinazione)
1. Ai sensi dell'articolo 42 del
2. Ai sensi dell'articolo 42 del
3. Gli stanziamenti dei capitoli di cui ai commi 1 e 2 costituiscono le riassegnazioni delle risorse vincolate eliminate dal conto del bilancio e pari complessivamente ad Euro 1.030.755.255,00. Tali stanziamenti sono coperti dal saldo finanziario presunto, relativo alle risorse vincolate da riassegnare, di cui all'articolo 11 della presente legge.
4. Il Dirigente del Servizio Bilancio è autorizzato a prelevare dai fondi di cui ai commi 1 e 2, con propria determinazione, su richiesta delle Direzioni competenti, le somme occorrenti per la reiscrizione degli importi di cui al comma 3 per la contestuale iscrizione degli stanziamenti nei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa.
Art. 15. (Fondo di riserva per le spese obbligatorie)
1. Nello stato di previsione della spesa è autorizzata l'iscrizione del capitolo 15.01.002 - 321940, denominato "Fondo di riserva per le spese obbligatorie", ai sensi dell'articolo 48 del
2. Al bilancio di previsione è allegato l'elenco delle spese obbligatorie, correlate alle unità previsionali di base, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della
3. Ai sensi dell'articolo 51, comma 10, del
Art. 16. (Fondo di riserva per le spese impreviste)
1. Nello stato di previsione della spesa è autorizzata l'iscrizione del capitolo 15.01.002 - 321930, denominato "Fondo di riserva per le spese impreviste", ai sensi dell'articolo 42 del
2. I prelevamenti dal "Fondo di riserva per le spese impreviste" sono disposti mediante deliberazione della Giunta regionale, da trasmettere alla Presidenza del Consiglio regionale entro trenta giorni dalla adozione, ai sensi dell'articolo 48, comma 2, e dell'articolo 51, comma 10, del
Art. 17. (Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)
1. Ai sensi dell'articolo 42 del
2. I prelevamenti dai predetti fondi sono disposti, ai sensi dell'articolo 48, comma 3, e dell'articolo 51, comma 10, del
Art. 18. (Fondo crediti di dubbia esigibilità)
1. Ai sensi dell'articolo 46 del
- del capitolo 15.01.002 - 321000, denominato "Fondo crediti di dubbia esigibilità - parte corrente - art. 46
- del capitolo 15.02.003 - 322000, denominato "Fondo crediti di dubbia esigibilità - parte capitale - art. 46
Art. 19. (Variazioni al bilancio)
1. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della
Art. 20. (Variazioni compensative tra capitoli della medesima unità previsionale di base)
1. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della
2. Le variazioni di bilancio di cui al comma 1 sono disposte su proposta del competente Direttore regionale o Capo Dipartimento e, qualora le variazioni riguardino più Direzioni o Dipartimenti, la proposta viene formulata di concerto fra i Direttori o Capi Dipartimento interessati.
3. I relativi provvedimenti sono sottoposti a verifica da parte del Servizio Bilancio prima dell'approvazione e, nell'ipotesi prevista al comma 7 dell'articolo 25 della
Art. 21. (Codifica dei capitoli)
1. La Giunta regionale può procedere, nel corso dell'esercizio finanziario, alla ricodifica dei capitoli di bilancio, ferma restando l'appartenenza degli stessi alle relative unità previsionali di base.
Art. 22. (Garanzie prestate dalla Regione)
1. Nello stato di previsione della spesa, è iscritto il capitolo 16.03.003 - 312600, denominato "Oneri derivanti dalla concessione di garanzie fidejussorie" ai sensi dell'articolo 24 della
2. Lo stanziamento relativo è destinato a fronteggiare gli obblighi discendenti dalla concessione di garanzie fidejussorie in corso e, ove ne ricorrano i presupposti, di garanzie fidejussorie pregresse fatte salve le garanzie fidejussorie concesse con specifiche leggi e gravanti su ulteriori individuati capitoli.
Art. 23. (Variazioni relative alle contabilità speciali)
1. La Giunta regionale è autorizzata ad introdurre, nello stato di previsione dell'entrata e nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, variazioni relative alle contabilità speciali, strettamente connesse tra loro per disposizioni di leggi statali.
Art. 24. (Restituzioni di importi a destinazione vincolata)
1. Ai sensi dell'articolo 25 della
Art. 25. (Eliminazione dei capitoli)
1. La Giunta regionale è autorizzata ad individuare i capitoli di entrata e di spesa che non sono più utili ai fini della gestione ed a procedere alla relativa eliminazione dal bilancio.
2. Gli atti di eliminazione sono comunicati alla Commissione Bilancio del Consiglio regionale.
Art. 26. (Pubblicità degli atti)
1. Tutti gli atti amministrativi con i quali sono disposte variazioni di bilancio sono pubblicati, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione.
TITOLO II
DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA FINANZIARIA E GIUSCONTABILE
Art. 27. (Annullamento dei diritti di credito)
1. La Giunta regionale è autorizzata, individuandone opportunamente le condizioni e le modalità, a disporre l'annullamento dei diritti di credito vantati dalla Regione quando il costo delle operazioni di esazione di ciascuna entrata risulti eccessivo rispetto alla misura dell'entrata stessa.
2. Il limite massimo di ciascun credito annullabile è fissato in Euro 10,00.
Art. 28. (Limite per gli impegni)
1. Gli stanziamenti di spesa per competenza costituiscono, a termini dell'ordinamento vigente, limiti insuperabili nell'assunzione degli impegni da parte dei Direttori regionali o dei Capi Dipartimento ovvero dei Dirigenti di Servizio, nonché limiti insuperabili in ordine alle obbligazioni comunque poste in essere attraverso propri provvedimenti o proposte di provvedimento.
2. L'operatività di tutte le leggi regionali di autorizzazione di spesa resta conseguentemente limitata in modo non derogabile.
3. Ove di necessità, gli interventi contemplati dalle leggi stesse sono proporzionalmente ridotti in rapporto all'entità degli stanziamenti iscritti per competenza.
Art. 29. (Erogazione delle spese)
1. L'erogazione delle spese a valere sugli stanziamenti di cassa segue, di norma, l'andamento effettivo dei tempi di deflusso delle disponibilità regionali sul conto speciale acceso presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, nel rispetto delle norme sulla Tesoreria Unica di cui alla
Art. 30. (Disposizioni per i pagamenti)
1. L'invio dei documenti contabili di spesa alla Tesoreria regionale segue le disponibilità regionali esistenti sul conto di contabilità speciale acceso presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato.
2. Sono comunque inviati alla Tesoreria regionale i documenti contabili di spesa il cui ritardo nella loro estinzione potrebbe comportare un aggravio di oneri a carico della Regione.
3. Le eventuali anticipazioni di cassa che si dovessero rendere necessarie per quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono concesse nel corso dell'esercizio nei limiti e secondo le modalità stabilite dall'articolo 10, comma 4, della
Art. 31. (Allegati al bilancio)
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della
2. In attuazione delle disposizioni dell'articolo 20 del
3. In attuazione dell'articolo 11, comma 12, del
4. Ai sensi dell'articolo 17 della
5. Ai sensi dell'articolo 10, comma 13, della
Art. 31 bis. (Agenzia Sanitaria Regionale - ASR) [1]
1. Ai sensi dell'articolo 47 della
2. Ai sensi della
a) Euro 1.400.000,00 al capitolo 12.01.001 - 81509 per il finanziamento dell'Agenzia.
3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge la ASR adotta i provvedimenti di variazione del bilancio così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.
4. In caso di inadempimento, il Presidente della Giunta regionale, su proposta del dipartimento competente per materia, nomina un Commissario ad acta con poteri sostitutivi individuato nell'ambito del personale regionale con qualifica dirigenziale.
Art. 31 ter. (Aziende regionali per il diritto agli studi universitari) [2]
1. Ai sensi dell'articolo 47 della
2. Ai sensi dell'articolo 17 della
a) Euro 4.500.000,00 al capitolo 10.01.002 - 41511 per spese correnti;
b) Euro 0,00 al capitolo 10.02.001 - 42322 per spese in conto capitale.
3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge la Giunta regionale ripartisce i predetti fondi tra le Aziende le quali, entro i trenta giorni successivi, adottano i provvedimenti di variazione del bilancio così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.
4. In caso di inadempimento, il Presidente della Giunta regionale, su proposta del dipartimento competente per materia, nomina un Commissario ad acta con poteri sostitutivi individuato nell'ambito del personale regionale con qualifica dirigenziale.
Art. 31 quater. (Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica - ARIT) [3]
1. Ai sensi dell'articolo 47 della
2. Ai sensi dell'articolo 25 della
a) Euro 1.100.000,00 al capitolo 02.01.013 - 11517 per le spese di funzionamento;
b) Euro 0,00 al capitolo 02.02.011 - 12432 per le spese d'investimento.
3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge l'ARIT adotta i provvedimenti di variazione del bilancio così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.
4. In caso di inadempimento, il Presidente della Giunta regionale, su proposta del dipartimento competente per materia, nomina un Commissario ad acta con poteri sostitutivi individuato nell'ambito del personale regionale con qualifica dirigenziale.
Art. 31 quinquies. (Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente - ARTA) [4]
1. Ai sensi dell'art. 47 della
2. Ai sensi dell'articolo 29 della
a) Euro 1.500.000,00 al capitolo 05.01.020 - 291550 per il funzionamento dell'Agenzia.
3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge l'ARTA adotta i provvedimenti di variazione del bilancio così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.
4. In caso di inadempimento, il Presidente della Giunta regionale, su proposta del dipartimento competente per materia, nomina un Commissario ad acta con poteri sostitutivi individuato nell'ambito del personale regionale con qualifica dirigenziale.
Art. 32. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2015.
Allegati
(Omissis)
[1] Articolo inserito dall'art. 1 della
[2] Articolo inserito dall'art. 2 della
[3] Articolo inserito dall'art. 3 della
[4] Articolo inserito dall'art. 4 della