Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 10. Assistenza e servizi sociali |
Capitolo: | 10.3 emigrazione e immigrazione |
Data: | 28/03/2025 |
Numero: | 37 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni urgenti ai fini del rafforzamento dell'azione di rimpatrio |
Art. 2. Clausola di invarianza finanziaria |
Art. 3. Entrata in vigore |
§ 10.3. 283 - D.L. 28 marzo 2025, n. 37.
Disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare.
(G.U. 28 marzo 2025, n. 73)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la
Visto il
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Visto il Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonchè norme di coordinamento con l'ordinamento interno;
Vista
Visto il
Considerata la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure volte a garantire la funzionalità e l'efficace utilizzo delle strutture di trattenimento, ai fini del rimpatrio, e l'effettività dell'esecuzione dei provvedimenti di espulsione degli stranieri irregolari presenti sul territorio nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2025;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e della giustizia, di concerto con i Ministri della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Disposizioni urgenti ai fini del rafforzamento dell'azione di rimpatrio
1. All'articolo 3 della
a) al comma 2, la parola «esclusivamente» è soppressa e dopo le parole «operazioni di soccorso» sono inserite le seguenti: «, nonchè quelle destinatarie di provvedimenti di trattenimento convalidati o prorogati ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il trasferimento effettuato dalle strutture di cui all'articolo 14, comma 1, del citato testo unico di cui al
2. All'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole «articolo 35 della
b) al comma 5, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «È fatta salva la facoltà di disporre, in ogni momento, il trasferimento dello straniero in altro centro, ai sensi del comma 1, secondo periodo. Il citato trasferimento non fa venire meno il titolo del trattenimento adottato e non è richiesta una nuova convalida.».
Art. 2. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 3. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.