| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 94. Trattati e convenzioni internazionali | 
| Capitolo: | 94.1 trattati e convenzioni internazionali | 
| Data: | 14/02/1970 | 
| Numero: | 95 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire al protocollo relativo alla condizione giuridica dei rifugiati, adottato a New York il 31 gennaio 1967 | 
| Art. 2. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo VIII del protocollo [...] | 
§ 94.1.447 - Legge 14 febbraio 1970, n. 95.
Adesione al protocollo relativo allo statuto dei rifugiati, adottato a New York il 31 gennaio 1967 e sua esecuzione.
(G.U. 28 marzo 1970, n. 79)
Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire al protocollo relativo alla condizione giuridica dei rifugiati, adottato a New York il 31 gennaio 1967.
Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo VIII del protocollo stesso.