Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 10. Assistenza e servizi sociali |
Capitolo: | 10.3 emigrazione e immigrazione |
Data: | 09/12/2024 |
Numero: | 187 |
Sommario |
Art. 1. |
§ 10.3.282 - L. 9 dicembre 2024, n. 187.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonchè dei relativi procedimenti giurisdizionali.
(G.U. 10 dicembre 2024, n. 289)
1. Il
2. Il
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 11 OTTOBRE 2024, N. 145
All'articolo 1:
al comma 1:
alla lettera a), numero 1), capoverso 4-bis, le parole: «normativa europea» sono sostituite dalle seguenti: «normativa dell'Unione europea» e le parole: «ivi previste» sono sostituite dalle seguenti: «previste dalla medesima normativa»;
alla lettera e):
al numero 1.2), la parola: «sottoscritta» è sostituita dalla seguente: «, sottoscritta»;
al numero 1.4), capoverso d-ter), le parole: «domicilio digitale iscritto in uno degli Indici nazionali di cui agli articoli» sono sostituite dalle seguenti: «indicazione del domicilio digitale inserito in uno degli indici nazionali istituiti dagli articoli»;
al numero 2), capoverso 2-ter:
il primo periodo è sostituito dal seguente: «È irricevibile la richiesta presentata ai sensi del comma 2 dal datore di lavoro che, nel triennio antecedente la presentazione, avendo presentato una precedente richiesta di nulla osta al lavoro, all'esito della relativa procedura non abbia sottoscritto il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis»;
al terzo periodo, la parola: «domanda» è sostituita dalla seguente: «richiesta», le parole: «per il reato di cui all'articolo 603-bis» sono sostituite dalle seguenti: «per i reati di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis» e le parole: «per il predetto reato» sono sostituite dalle seguenti: «per i predetti reati»;
al numero 4), capoverso 5-quinquies:
al primo periodo, le parole: «la domanda di nulla osta» sono sostituite dalle seguenti: «la richiesta di nulla osta»;
al secondo periodo, le parole: «l'istanza» sono sostituite dalle seguenti: «la richiesta» e dopo le parole: «nulla osta» sono inserite le seguenti: «, ove già rilasciato,»;
al numero 5), capoverso 6:
al primo periodo, le parole: «dall'ingresso» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di ingresso»;
al quarto periodo, le parole: «nel medesimo termine» sono sostituite dalle seguenti: «, nel termine di cui al primo periodo,»;
alla lettera f):
al numero 2), la parola: «soggiorno,» è sostituita dalla seguente: «soggiorno,"»;
al numero 4), le parole: «è inserito il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti» e le parole: «sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del
al numero 6), le parole: «nei limiti» sono sostituite dalle seguenti: «, nei limiti»;
al numero 7), la parola: «sostituto» è sostituita dalla seguente: «sostituito», le parole: «dall'ingresso» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di ingresso» e le parole: «nel medesimo termine» sono sostituite dalle seguenti: «, nel termine di cui al quarto periodo,»;
alla lettera g), la parola: «(AGEA),» è soppressa;
alla lettera h), le parole: «dall'ingresso» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di ingresso»;
alla lettera i), dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:
«2-bis) al comma 18-bis, dopo le parole: "del Ministero del lavoro e delle politiche sociali," sono inserite le seguenti: "del Ministero delle imprese e del made in Italy," ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di garantire la più vasta divulgazione delle predette informazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura inseriscono nei propri siti internet istituzionali una sezione dedicata alle modalità di rilascio della Carta blu UE"»;
al comma 2, secondo periodo, le parole: «a decorrere dalla data di entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di decorrenza».
All'articolo 2:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: «sul portale» sono sostituite dalle seguenti: «tramite il portale»;
al terzo periodo, dopo le parole: «comma 6,» sono inserite le seguenti: «lettera b),»;
al quinto periodo, la parola: «AGEA» è sostituita dalle seguenti: «Agenzia per le erogazioni in agricoltura» e la parola: «art.» è sostituita dalla seguente: «articolo»;
al comma 2:
al primo periodo, le parole: «un numero massimo» sono sostituite dalle seguenti: «il numero massimo» e le parole: «dell'articolo 2 del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo»;
al secondo periodo, le parole: «all'albo informatico di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c) del
al quarto periodo, la parola: «e» è sostituita dalla seguente: «nè»;
al comma 3:
al primo periodo, dopo le parole: «comma 2» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;
al secondo periodo, dopo le parole: «previa verifica» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «sul rispetto» sono sostituite dalle seguenti: «, del rispetto»;
al terzo periodo, le parole: «sul territorio» sono sostituite dalle seguenti: «nel territorio»;
al comma 4:
al secondo periodo, le parole: «nonchè dei soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «nonchè tramite i soggetti» e le parole: «che garantiscono un numero di richieste di nulla osta al lavoro proporzionale al volume d'affari» sono sostituite dalle seguenti: «i quali garantiscono che il numero delle richieste di nulla osta al lavoro presentate sia proporzionale al volume d'affari»;
al terzo periodo, la parola: «definiti» è sostituita dalla seguente: «definite»;
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Le associazioni di rappresentanza dei lavoratori stranieri, iscritte nel registro delle associazioni, degli enti e degli altri organismi privati che svolgono attività a favore degli stranieri immigrati - prima sezione, possono svolgere il compito di accompagnamento dei lavoratori in ingresso fino all'assunzione tramite percorsi informativi e canali di dialogo con le prefetture-uffici territoriali del Governo. All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
al comma 5, dopo le parole: «2 e 3» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
al comma 6, lettera b), le parole: «settanta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «70 per cento,» e le parole: «trenta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento»;
dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. Per gli ingressi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2023, e dal comma 2 del presente articolo, è riservata alle lavoratrici una quota fino al 40 per cento delle quote complessive relative al lavoro subordinato stagionale, non stagionale e all'assistenza familiare e sociosanitaria, nonchè fino al 40 per cento del numero massimo delle istanze previsto dal predetto comma 2. Alle richieste delle lavoratrici che eccedono la quota di riserva di cui al primo periodo si applicano le disposizioni ordinarie. In caso di raggiungimento parziale della quota di riserva di cui al primo periodo, all'assegnazione della restante parte concorrono tutti i lavoratori secondo le disposizioni ordinarie»;
il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Le quote stabilite per l'anno 2025 dall'articolo 7, commi 1, lettera c), 4 e 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2023, sono rideterminate, rispettivamente, in 110.000, 47.000 e 37.000 unità»;
dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
«8-bis. All'articolo 6-bis, comma 1, del
Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
«Art. 2-bis (Modifiche all'articolo 1 del
a) al comma 1, le parole: "Per il triennio 2023-2025" sono sostituite dalle seguenti: "Per i trienni 2023-2025 e 2026-2028";
b) al comma 4, le parole: "il triennio 2023-2025" sono sostituite dalle seguenti: "i trienni 2023-2025 e 2026-2028"».
All'articolo 3:
al comma 1, le parole: «corredate da» sono sostituite dalle seguenti: «corredate di», dopo le parole: «previa verifica» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «sul rispetto» sono sostituite dalle seguenti: «, del rispetto»;
al comma 2, secondo periodo, la parola: «inviata» è sostituita dalle seguenti: «che è inviata».
All'articolo 4:
al comma 2, le parole: «del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo»;
al comma 3, le parole: «15 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «35 milioni»;
al comma 4:
all'alinea, le parole: «20 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «40 milioni» e le parole: «e euro» sono sostituite dalle seguenti: «e a euro»;
alla lettera a), dopo le parole: «mediante utilizzo» sono inserite le seguenti: «di quota parte» e le parole: «dalle modifiche apportate al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dalle disposizioni di cui al comma 1»;
dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024, mediante utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 995, della
alla lettera c), le parole: «della proiezione» sono sostituite dalle seguenti: «delle proiezioni, per il medesimo anno,»;
al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «protezione internazionale» e dopo le parole: «triennio 2025-2027» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
al comma 6, le parole: «2026 di cui al primo periodo» sono sostituite dalla seguente: «2026,», le parole: «della proiezione» sono sostituite dalle seguenti: «delle proiezioni» e le parole: «Ministero dell'economia e finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'economia e delle finanze»;
al comma 7, dopo la cifra: «7.957.316» è inserita la seguente parola: «annui»;
al comma 8, secondo periodo, le parole: «come rideterminato al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «disposto ai sensi del primo periodo» e dopo le parole: «euro 3.141.950» è inserita la seguente: «annui»;
al comma 9, dopo le parole: «mediante riduzione» e dopo le parole: «dall'anno 2026» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «della proiezione» sono sostituite dalle seguenti: «delle proiezioni».
All'articolo 5:
al comma 1:
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) all'articolo 10-bis, comma 6, dopo le parole: "articoli 18, 18-bis," è inserita la seguente: "18-ter," e le parole: ", 22, comma 12-quater," sono sostituite dalla seguente: "e"»;
alla lettera c), capoverso Art. 18-ter:
al comma 1, le parole: «sul territorio», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «nel territorio», le parole: «con immediatezza, un» sono sostituite dalle seguenti: «con immediatezza un» e dopo le parole: «alla violenza» sono inserite le seguenti: «, all'abuso»;
al comma 3, primo periodo, le parole: «per un anno, o» sono sostituite dalle seguenti: «per un anno o»;
al comma 4:
al primo periodo, le parole: «di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente articolo»;
al secondo periodo, la parola: «Esso» è sostituita dalle seguenti: «Il permesso di cui al presente articolo»;
al comma 5, dopo le parole: «del permesso di soggiorno» sono inserite le seguenti: «di cui al presente articolo»;
alla lettera d), numero 2), le parole: «come introdotto dal presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «introdotto dalla lettera c) del presente comma»;
al comma 2, le parole: «così come» sono soppresse.
All'articolo 6:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: «così come» sono soppresse e le parole: «del permesso di soggiorno di cui al predetto articolo 18-ter» sono sostituite dalle seguenti: «del medesimo permesso di soggiorno»;
al secondo periodo, le parole: «del
al terzo periodo, dopo le parole: «del codice» sono inserite le seguenti: «del Terzo settore, di cui al»;
al comma 2:
al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «(repertorio atti n. 146/CU del 7 ottobre 2021)»;
al quarto periodo, dopo le parole: «articolo 45 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al»;
al comma 3, le parole: «, per i quali non trova applicazione l'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «. A essi non si applicano le disposizioni dell'articolo».
All'articolo 7:
al comma 1, lettera a), le parole: «del programma» sono sostituite dalle seguenti: «al programma».
All'articolo 8:
al comma 1, le parole: «così come» sono soppresse.
All'articolo 9:
al comma 1, le parole da: «Al decreto» fino a: «il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 76, comma 4-ter, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al
All'articolo 10:
alla rubrica, la parola: «Modifiche» è sostituita dalla seguente: «Modifica».
All'articolo 11:
al comma 1:
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) il comma 2-quater è sostituito dal seguente:
"2-quater. Nei casi di violazione del provvedimento adottato ai sensi del comma 2, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, si applica al comandante della nave la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 50.000. La responsabilità solidale di cui all'articolo 6 della
dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) al comma 2-sexies sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo periodo, la parola: "per" è sostituita dalle seguenti: "da dieci a";
2) il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: "In caso di reiterazione della violazione, la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo è da trenta a sessanta giorni. Si applicano le disposizioni del comma 2-quater ad eccezione del primo e del terzo periodo. In caso di ulteriore reiterazione della violazione, si applica il comma 2-quinquies. Si ha reiterazione nel caso di nuova violazione commessa con l'utilizzo della medesima nave, contestata anche soltanto a uno degli autori o degli obbligati in solido nei cui confronti, nel quinquennio precedente, sia stata accertata, con provvedimento esecutivo, una precedente violazione delle disposizioni del presente comma, salvo che il medesimo autore od obbligato in solido provi che la condotta illecita è avvenuta contro la sua volontà, manifestata attraverso comportamenti idonei specificamente volti a impedirne il compimento"»;
alla lettera d):
al capoverso 2-novies, le parole: «in comando» sono sostituite dalle seguenti: «al comando dell'aeromobile»;
al capoverso 2-decies, primo periodo, le parole: «in comando» sono sostituite dalle seguenti: «al comando»;
al capoverso 2-duodecies, le parole: «di cui alla legge» sono sostituite dalle seguenti: «della legge»;
al capoverso 2-terdecies, secondo periodo, le parole: «in comando» sono sostituite dalle seguenti: «al comando dell'aeromobile».
All'articolo 12:
al comma 1, dopo le parole: «All'articolo 11» sono inserite le seguenti: «, comma 1,» e le parole: «al comma 1,» sono soppresse;
al comma 2, lettera a), capoverso 2-bis, la parola: «paesi» è sostituita dalla seguente: «Paesi».
Dopo l'articolo 12 sono inseriti i seguenti:
«Art. 12-bis (Modifiche all'articolo 2-bis del
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. In applicazione dei criteri di qualificazione stabiliti dalla normativa dell'Unione europea e dei riscontri rinvenuti dalle fonti di informazione fornite dalle organizzazioni internazionali competenti, sono considerati Paesi di origine sicuri i seguenti: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Costa d'Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Perù, Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia";
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: "di parti del territorio o" sono soppresse;
c) al comma 4, la parola: "EASO" è sostituita dalle seguenti: "Agenzia dell'Unione europea per l'asilo";
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. L'elenco dei Paesi di origine sicuri di cui al comma 1 è aggiornato periodicamente con atto avente forza di legge ed è notificato alla Commissione europea. Ai fini dell'aggiornamento dell'elenco, il Consiglio dei ministri, entro il 15 gennaio di ciascun anno, delibera una relazione, nella quale, compatibilmente con le preminenti esigenze di sicurezza e di continuità delle relazioni internazionali e tenuto conto delle informazioni di cui al comma 4, riferisce sulla situazione dei Paesi inclusi nell'elenco vigente e di quelli dei quali intende promuovere l'inclusione. Il Governo trasmette la relazione alle competenti Commissioni parlamentari".
Art. 12-ter (Modifiche all'articolo 28 del testo unico di cui al
a) al comma 1, le parole: "per asilo, per" sono sostituite dalle seguenti: "in conseguenza del riconoscimento della protezione internazionale o per";
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Gli stranieri di cui al comma 1, ad esclusione dei titolari di permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione internazionale, devono avere maturato, al momento della richiesta di ricongiungimento per i familiari di cui all'articolo 29, comma 1, lettere a), c) e d), un periodo ininterrotto di soggiorno legale di almeno due anni nel territorio nazionale".
2. Restano ferme le deroghe previste dal citato testo unico di cui al
Art. 12-quater (Modifica all'articolo 29 del testo unico di cui al
All'articolo 13:
al comma 3:
alla lettera a), numero 1), le parole da: «, dopo le parole» fino alla fine del numero sono sostituite dalle seguenti: «e le parole: "che certifica la sua qualità di richiedente protezione internazionale" sono sostituite dalle seguenti: "recante il codice unico d'identità, assegnato in esito alle attività di foto-segnalamento svolte, la fotografia del titolare e le generalità dichiarate dal richiedente"»;
alla lettera b), numero 3), capoverso 2-bis, le parole: «di frontiera» sono sostituite dalle seguenti: «alla frontiera»;
alla rubrica, le parole: «in frontiera dei richiedenti» sono sostituite dalle seguenti: «alla frontiera per i richiedenti».
All'articolo 14:
al comma 1:
alla lettera a), capoverso b-bis), le parole: «domanda reiterata» sono sostituite dalle seguenti: «"domanda reiterata"»;
alla lettera c), capoverso Art. 23-bis:
al comma 1, lettera b), dopo la parola: «Commissione» è inserita la seguente: «territoriale»;
al comma 2, le parole: «in linea con l'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo»;
al comma 5, le parole: «di cui al comma 3, è» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 3 è» e le parole: «del mancato svolgimento del colloquio o dell'allontanamento» sono sostituite dalle seguenti: «dell'allontanamento o della mancata presentazione al colloquio, di cui rispettivamente alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo».
All'articolo 15:
al comma 1, lettera a), capoverso 1-quater, le parole: «e dell'articolo 33, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «anche nel caso di cui all'articolo 33, comma 3» e la parola: «1.1.» è sostituita dalla seguente: «1.1,».
Nel capo III, dopo l'articolo 15 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 15-bis (Mezzi e materiali destinati al controllo delle frontiere e dei flussi migratori e alle attività di ricerca e soccorso in mare). - 1. In considerazione delle speciali misure di sicurezza necessarie nell'esecuzione dei relativi contratti, l'affidamento degli appalti pubblici di forniture e servizi relativi a mezzi e materiali ceduti, destinati alla cessione o in uso a Paesi terzi per il rafforzamento delle capacità di gestione e controllo delle frontiere e dei flussi migratori nel territorio nazionale e per le attività di ricerca e soccorso in mare, è effettuato ai sensi dell'articolo 139, comma 1, lettera b), del codice dei contratti pubblici, di cui al
2. In relazione agli appalti di cui al comma 1 del presente articolo non si applica l'articolo 139, comma 2, secondo periodo, del codice di cui al
3. Per i contratti di cui al presente articolo al cui oggetto, atti o modalità di esecuzione è attribuita una classifica di segretezza, resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 139 del codice di cui al
Art. 15-ter (Modifiche all'articolo 14-ter del testo unico di cui al
a) al comma 2, dopo le parole: "comma 2-bis," sono inserite le seguenti: "e della provenienza da Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi di riammissione";
b) al comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 4, lettere a) e f), ovvero non hanno ottemperato a uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorità in applicazione del medesimo articolo 13, comma 13".
Art. 15-quater (Modifica all'articolo 4 del testo unico di cui al
Art. 15-quinquies (Disposizioni relative alle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale e all'accoglienza dei richiedenti). - 1. All'articolo 28-bis, comma 2, del
"e-bis) richiedente che è entrato o si è trattenuto irregolarmente in Italia e ha presentato domanda di protezione internazionale, senza giustificato motivo, oltre il termine di novanta giorni dal suo ingresso in Italia".
2. Al
a) all'articolo 1, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Nel rispetto dell'articolo 20 della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, non è ammesso alle misure di accoglienza il richiedente che, senza giustificato motivo, ha presentato domanda di protezione internazionale oltre il termine di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettera e-bis), del
b) all'articolo 8, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, commi 2 e 3, l'accoglienza nei centri e nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11 è assicurata con priorità a coloro che sono giunti nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare, in ragione delle preminenti esigenze di soccorso e assistenza a esse connesse".
Art. 15-sexies (Disposizioni in materia di personale per le esigenze della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale). - 1. Al
a) all'articolo 4:
1) al comma 1-bis, dopo le parole: "a cura dell'Amministrazione medesima" sono inserite le seguenti: ", che può anche avvalersi del Centro Alti Studi del Ministero dell'interno,";
2) al comma 3:
2.1) al primo periodo, dopo le parole: "ai sensi del comma 1-bis," sono inserite le seguenti: "nonchè, in via temporanea, da prestatori di lavoro con contratto di lavoro a tempo determinato in possesso di adeguata professionalità e da personale dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, appositamente formati in materia di protezione internazionale a cura dell'Amministrazione dell'interno,";
2.2) il settimo e l'ottavo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Alle sedute della Commissione partecipano il funzionario prefettizio con funzioni di presidente, l'esperto designato dall'UNHCR e due dei componenti con compiti istruttori assegnati alla medesima Commissione ai sensi del comma 1-bis e del primo periodo del presente comma, tra cui il componente che ha svolto il colloquio ai sensi dell'articolo 12, comma 1-bis. Il presidente della Commissione fissa i criteri per l'assegnazione delle istanze ai componenti con compiti istruttori e per la loro partecipazione alle sedute della Commissione stessa";
2.3) al decimo periodo, le parole: "da non oltre due anni" sono soppresse;
b) all'articolo 5:
1) al comma 2, sesto periodo, la parola: "partecipa" è sostituita dalla seguente: "partecipano" e dopo le parole: "dell'UNHCR" sono aggiunte le seguenti: "e i funzionari amministrativi di cui al comma 2-bis";
2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Le attività istruttorie per i procedimenti amministrativi di competenza, tra cui l'audizione dell'interessato, sono svolte dai componenti della Commissione nazionale o dai funzionari amministrativi con compiti istruttori ad essa assegnati. Il presidente della Commissione fissa i criteri per l'assegnazione dei procedimenti e per la partecipazione dei funzionari amministrativi alle sedute della Commissione stessa. Si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 3, undicesimo e dodicesimo periodo";
c) all'articolo 12, comma 1-bis, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Il colloquio si svolge di norma alla presenza del componente con compiti istruttori della domanda di protezione, ove possibile dello stesso sesso del richiedente. Il componente con compiti istruttori sottopone la proposta di deliberazione alla Commissione, che decide ai sensi dell'articolo 4, comma 4".
2. All'articolo 5, comma 2, lettera e-bis), del regolamento di cui al
3. Al fine di semplificare e di accelerare la riorganizzazione del Ministero dell'interno, anche per quanto concerne l'adeguamento alle modifiche della dotazione organica intervenute con la
L'articolo 16 è sostituito dal seguente:
«Art. 16 (Modifica all'articolo 3 e introduzione dell'articolo 5-bis del
a) all'articolo 3, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) per le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 35 del
b) dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:
"Art. 5-bis (Competenza della corte d'appello). - 1. Per i procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottato a norma degli articoli 6, 6-bis e 6-ter del
2. Nei procedimenti di cui al comma 1, la corte d'appello giudica in composizione monocratica"».
All'articolo 17:
al comma 1:
alla lettera a), il numero 1) è soppresso;
alla lettera b):
al numero 2):
al capoverso 2-bis, le parole: «Nei casi di cui all'articolo 28-bis, commi 1, 2 e 2-bis» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di cui all'articolo 28-bis, commi 1 e 2, lettere a), d) ed e)» e le parole: «comma 2-ter.";» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2-ter.»;
al capoverso 2-ter, le parole: «Quando nei confronti del ricorrente è stato adottato un provvedimento di trattenimento ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto legislativo n. 142 del 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b), b-bis) e c), del presente decreto, anche se il ricorrente si trova in stato di trattenimento ovvero è sottoposto a misure alternative al trattenimento ai sensi dell'articolo 6-bis del
dopo il numero 2) è inserito il seguente:
«2-bis) il comma 4 è sostituito dai seguenti:
"4. Nei casi previsti dal comma 3, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa, su istanza di parte, con decreto motivato, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni. L'istanza di sospensione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, con il ricorso introduttivo. Il ricorso è notificato, a cura della cancelleria, ai soggetti e con le modalità di cui al comma 6. Il Ministero dell'interno può depositare note difensive entro tre giorni dalla notificazione. Se il Ministero dell'interno deposita note difensive la parte ricorrente può depositare note di replica entro i successivi tre giorni. Il giudice decide sull'istanza di sospensione entro i successivi cinque giorni. Se il Ministero dell'interno non si avvale della facoltà di depositare note difensive, prevista dal quarto periodo, il termine per la decisione decorre dalla scadenza del termine ivi stabilito per il loro deposito. Nei casi previsti dalle lettere b), c) e d) del comma 3, quando l'istanza di sospensione è accolta, al ricorrente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo.
4-bis. Avverso il decreto di cui al comma 4 è ammesso reclamo alla corte d'appello nel termine di cinque giorni, decorrente dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria, da effettuare anche nei confronti della parte non costituita. Si applicano gli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile. Il reclamo è comunicato, a cura della cancelleria, alla controparte. La proposizione del reclamo non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento reclamato. La corte d'appello, sentite le parti, decide con decreto immediatamente esecutivo, entro dieci giorni dalla presentazione del reclamo. Il decreto è comunicato alle parti a cura della cancelleria. La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non opera nei procedimenti di cui al presente comma"»;
il numero 3) è soppresso;
la lettera c) è soppressa;
alla lettera d):
al numero 1), il capoverso 1 è sostituito dal seguente:
«1. Nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b), b-bis) e c), del presente decreto, anche se il ricorrente si trova in stato di trattenimento ovvero è sottoposto a misure alternative al trattenimento ai sensi dell'articolo 6-bis del
dopo il numero 1) sono inseriti i seguenti:
«1-bis) al comma 2, terzo periodo, le parole: "non impugnabile" sono soppresse;
1-ter) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Avverso il decreto adottato ai sensi del comma 2 è ammesso reclamo alla corte d'appello; si applicano le disposizioni dell'articolo 35-bis, comma 4-bis"»;
il numero 2) è soppresso.
L'articolo 18 è sostituito dal seguente:
«Art. 18 (Modifiche al
a) all'articolo 6:
1) al comma 5:
1.1) il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento è adottato per iscritto, è corredato di motivazione e reca l'indicazione che il richiedente ha facoltà di presentare memorie o deduzioni personalmente o a mezzo di difensore. Il provvedimento è trasmesso, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore dalla sua adozione, alla corte d'appello di cui all'articolo 5-bis del
1.2) all'ultimo periodo, le parole: "al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea" sono sostituite dalle seguenti: "alla corte d'appello competente";
2) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
"5-bis. Contro i provvedimenti adottati ai sensi del comma 5 è ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del
3) al comma 8, le parole: "del tribunale in composizione monocratica" sono sostituite dalle seguenti: "della corte d'appello";
b) all'articolo 14, comma 6, ultimo periodo, le parole: "il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea" sono sostituite dalle seguenti: "la corte d'appello"».
Nel capo IV, dopo l'articolo 18 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 18-bis (Modifiche agli articoli 10-ter e 14 del testo unico di cui al
a) all'articolo 10-ter, comma 3, quarto periodo, le parole: "il Tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea" sono sostituite dalle seguenti: "la corte d'appello";
b) all'articolo 14, comma 6:
1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", entro cinque giorni dalla comunicazione, solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale";
2) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 22, comma 5-bis, secondo e quarto periodo, della
Art. 18-ter (Modifica all'articolo 4 della
All'articolo 19:
al comma 1, le parole: «ai ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 35 e dell'articolo 3, comma 3-bis, del