§ 5.4.57 - L.R. 9 maggio 1990, n. 71.
Teatro Regionale Abruzzese.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.4 beni e attività culturali
Data:09/05/1990
Numero:71


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15.  (Norma finanziaria).
Art. 16.  (Urgenza).


§ 5.4.57 - L.R. 9 maggio 1990, n. 71.

Teatro Regionale Abruzzese.

(B.U. n. 17 del 20 giugno 1990).

 

Art. 1. [1]

     La Regione, ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 616/77 favorisce la crescita della cultura teatrale, quale importante veicolo di promozione della società civile abruzzese, attraverso il sostegno delle attività professionali, distribuzione, promozione e formazioni teatrali.

 

     Art. 2. [1]a

     Per la realizzazione dei fini di cui al precedente art. 1, la Regione istituisce, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 84/88, l'Ente Teatrale Regionale - Teatro Stabile d'Abruzzo, con sede all'Aquila, successore a titolo universale del Teatro Stabile Abruzzese e del Teatro Regionale Abruzzese.

     L'Ente Teatrale Regionale - Teatro Stabile d'Abruzzo assume le finalità previste dall'art. 2 del D.M. 29.11.1990, del Ministero per il Turismo e lo Spettacolo, le quali, oltre l'attività di diretta produzione di spettacoli teatrali, consistono nella diffusione e razionale distribuzione sul territorio regionale di competenza degli spettacoli di propria produzione od ospitati; la formazione, l'aggiornamento e il perfezionamento di quadri artistici e tecnici; l'attuazione di iniziative idonee per la piena valorizzazione del repertorio italiano contemporaneo; il sostegno anche nella forma della coproduzione, alle attività di ricerca e sperimentazione, anche in coordinamento con le Università.

     Esso pertanto prosegue nella gestione del laboratorio di Arti Sceniche, in collaborazione con la Deputazione Teatrale Teatro Marrucino di Chieti, ove permane la sede.

     Nel perseguimento delle finalità sopraindicate l'Ente potrà operare anche attraverso convenzioni.

 

     Art. 3. [2]

     Entro 45 gg. dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva lo Statuto dell'Ente Teatrale Regionale - Teatro Stabile d'Abruzzo, il cui organo decisionale dovrà essere rappresentativo delle quattro realtà provinciali (Province e/o Comuni capoluogo delle stesse) con la presidenza di nomina della Regione.

     Lo Statuto deve inoltre prevedere il raggiungimento del pareggio di bilancio, nell'arco di ogni biennio.

     Qualora, alla chiusura del biennio, sulla base del conto consuntivo, risultasse un disavanzo, gli organi statutari decadono e la Giunta regionale provvede alla nomina di un Commissario.

 

     Artt. 4. - 10. [3]

 

     Art. 11. [4]

 

     Art. 12. [5]

     A pena di decadenza dai benefici previsti dalla presente legge, l'Ente Teatrale Regionale - Teatro Stabile d'Abruzzo invia alla Giunta regionale - Servizio Promozione Culturale:

     a) entro il 1° settembre dell'anno di inizio del biennio, il programma di attività e il bilancio di previsione del biennio stesso;

     b) entro il 1° dicembre di ogni anno, la relazione dell'attività svolta nell'anno trascorso accompagnata dal relativo conto consuntivo.

 

     Art. 13. [6]

 

     Art. 14. [4]

 

     Art. 15. (Norma finanziaria). [6]

 

     Art. 16. (Urgenza).

     (Omissis).

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 11 settembre 1996, n. 88.

[1]1a Articolo già modificato dall'art. 1 della L.R. 19 aprile 1995, n. 55 e così ulteriormente sostituito dall'art. 2 della L.R. 11 settembre 1996, n. 88.

[2] Articolo già modificato dall'art. 2 della L.R. 19 aprile 1995, n. 55 e successivamente così sostituito dall'art. 3 della L.R. 11 settembre 1996, n. 88.

[3] Articoli soppressi dall'art. 10 della L.R. 11 settembre 1996, n. 88.

[4] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 19 aprile 1995, n. 55.

[5] Articolo già sostituito dall'art. 5 della L.R. 19 aprile 1995, n. 55 e successivamente così modificato dall'art. 5 della L.R. 11 settembre 1996, n. 88.

[6] Articolo soppresso dall'art. 10 della L.R. 11 settembre 1996, n. 88.

[4] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 19 aprile 1995, n. 55.

[6] Articolo soppresso dall'art. 10 della L.R. 11 settembre 1996, n. 88.