Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.3 norme finanziarie |
Data: | 23/12/2013 |
Numero: | 49 |
Sommario |
Art. 1. (Quadro finanziario di riferimento) |
Art. 2. (Variazioni di bilancio) |
Art. 3. (Fondo regionale anticrisi anno 2014) |
Art. 4. (Fondo regionale straordinario per gli interventi prioritari e nuove priorità 2014) |
Art. 5. (Modifiche alla l. r. 35/2001) |
Art. 6. (Modifica alla l.r. 45/2012) |
Art. 7. (Autotutela dell’amministrazione regionale in materia tributaria) |
Art. 8. (Concorso degli utenti al costo delle prestazioni sociosanitarie e sociali. Accesso alle agevolazioni per servizi pubblici locali, per contributi e sussidi regionali |
Art. 9. (Ripartizione delle risorse statali in materia di politiche sociali) |
Art. 10. (Modifica alla l.r. 32/2012) |
Art. 11. (Modifica alla l.r. 15/2012) |
Art. 12. (Modifiche alla l.r. 20/2000) |
Art. 13. (Modifica alla l.r. 43/2013) |
Art. 14. (Disposizioni in favore dei malati reumatici) |
Art. 15. (Modifica alla l.r. 5/2006) |
Art. 16. (Canoni utenze acqua pubblica) |
Art. 17. (Modifiche alla l.r. 44/2013) |
Art. 18. (Disposizioni per l’impiego |
Art. 19. (Modifica alla l.r. 10/1999) |
Art. 20. (Modifiche alla l.r. 21/2011) |
Art. 21. (Modifica alla l.r. 71/1997) |
Art. 22. (Promozione della cultura enogastronomica regionale e istituzione del polo enogastronomico regionale) |
Art. 23. (Proroga graduatorie) |
Art. 24. (Destinazione degli oneri per autorizzazioni in materia ambientale e modifica alla l.r. 3/2012) |
Art. 25. (Implementazione del Progetto Appennino e modifiche alla l.r. 6/2005 e alla l.r. 31/2009 ) |
Art. 26. (Modifica alla l.r. 18/2009) |
Art. 27. (Fondo di rotazione per la progettazione) |
Art. 28. (Finalizzazioni di spesa) |
Art. 29. (Determinazione delle autorizzazioni di spesa per l’esecuzione di leggi che prevedono interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale) |
Art. 30. (Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa) |
Art. 31. (Autorizzazioni di spesa) |
Art. 32. (Cofinanziamento regionale) |
Art. 33. (Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici) |
Art. 34. (Dichiarazione d’urgenza) |
§ 6.3.107 - L.R. 23 dicembre 2013, n. 49.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014/2016 della Regione (Legge finanziaria 2014)
(B.U. 30 dicembre 2013, n. 102)
Art. 1. (Quadro finanziario di riferimento)
1. Per il periodo 2014/2016 il quadro finanziario di cui all’articolo 5, comma 1, della
a) previsione entrate - anno 2014: euro 3.860.393.088,31;
b) previsione entrate - anno 2015: euro 3.877.419.090,99;
c) previsione entrate - anno 2016: euro 3.984.081.136,25.
Art. 2. (Variazioni di bilancio)
1. La Giunta regionale, con atti deliberativi da trasmettere all’Assemblea legislativa regionale entro dieci giorni dalla loro adozione e da pubblicare entro quindici giorni nel Bollettino ufficiale della Regione, è autorizzata a:
a) reiscrivere le economie accertate, i recuperi e rimborsi, nonché a variare le somme reiscritte in relazione agli accertamenti effettuati ai sensi degli articoli 39 e 58 della
b) disporre variazioni compensative tra gli stanziamenti di competenza e/o di cassa iscritti negli stati di previsione del bilancio per l’anno 2014 e relativi all’attuazione delle norme sul federalismo fiscale;
c) apportare le occorrenti variazioni al bilancio conseguenti al riordino delle funzioni amministrative tra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali in attuazione delle disposizioni statali e regionali sul decentramento amministrativo.
2. Con le medesime modalità di cui al comma 1, la Giunta regionale può disporre variazioni compensative, anche tra UPB diverse, al fine di consentire:
a) la gestione unitaria degli oneri del personale esclusivamente da parte della struttura organizzativa regionale competente in materia di risorse umane e nel rispetto delle regole poste dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5 marzo 2007, n. 17114 (Codificazione, modalità e tempi per l’attuazione del SIOPE per le Regioni - articolo 28, comma 5,
b) l’organizzazione di corsi per la formazione del personale da parte della struttura organizzativa regionale competente in materia;
c) il trasferimento delle risorse alla Regione Emilia-Romagna in attuazione della
d) l’utilizzo delle risorse FAS 2007/2013, sia statali che relative al cofinanziamento regionale, derivanti dalle economie al 31 dicembre 2013;
e) il pieno utilizzo delle risorse derivanti dalle assegnazioni finalizzate;
f) il pieno utilizzo delle risorse per il cofinanziamento a programmi e progetti sia statali che comunitari.
3. Con le medesime modalità di cui al comma 1, la Giunta regionale può disporre variazioni compensative, anche tra UPB aventi diversa natura economica, al fine di consentire il pieno utilizzo delle risorse del Fondo unico per il commercio di cui all’articolo 85 della
Art. 3. (Fondo regionale anticrisi anno 2014)
1. Per l’anno 2014 il finanziamento del fondo regionale anticrisi ammonta a complessivi euro 7.017.454,76 di cui euro 5.217.454,76 iscritti a carico dell’UPB 20818 “Fondo anticrisi - corrente” ed euro 1.800.000,00 iscritti a carico dell’UPB 20819 “Fondo anticrisi - investimento”, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2014.
2. Gli stanziamenti delle UPB 20818 “Fondo anticrisi - corrente” e UPB 20819 “Fondo anticrisi - investimento”, restano destinati alla realizzazione degli interventi già previsti dall’articolo 5 della
3. Le risorse del Fondo vengono utilizzate sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Giunta regionale, previo parere delle competenti commissioni assembleari.
4. Gli stanziamenti dei finanziamenti autorizzati con il presente articolo possono essere vincolati fino alla completa realizzazione degli interventi.
5. Per la ripartizione settoriale delle risorse relative al fondo regionale anticrisi anno 2014, stanziate a carico dell’UPB 20818 “Fondo anticrisi - corrente” e dell’UPB 20819 “Fondo anticrisi - investimento”, la Giunta regionale può disporre variazioni compensative anche tra UPB diverse.
Art. 4. (Fondo regionale straordinario per gli interventi prioritari e nuove priorità 2014)
1. Per l’anno 2014, il finanziamento degli interventi prioritari di cui all’articolo 6 della
2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1, vengono utilizzate sulla base di criteri e di modalità stabiliti dalla Giunta regionale, previo parere delle competenti commissioni assembleari.
3. Gli stanziamenti dei finanziamenti autorizzati con il presente articolo possono essere vincolati fino alla completa realizzazione degli interventi.
4. Per la ripartizione settoriale delle risorse relative al fondo priorità regionale anno 2014, stanziate a carico dell’UPB 20821 “Fondo priorità regionale - corrente” e dell’UPB 20822 “Fondo priorità regionale - investimento”, la Giunta regionale può disporre variazioni compensative anche tra UPB diverse.
5. Per l’anno 2014 le risorse che si rendono disponibili a seguito di ulteriori accertamenti di entrata e di rimodulazione degli stanziamenti del FAS ora FSC e dei fondi strutturali sono destinate al finanziamento straordinario dei seguenti interventi prioritari:
a) interventi di sistemazione idraulico-forestale e di rinaturalizzazione dei corsi d’acqua in aree montane previsti ai numeri 4) e 5) della lettera d) del comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 1° luglio 2008, n. 18 (Norme in materia di comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali) fino ad un massimo di euro 2.500.000,00;
b) “Progetto Appennino” di cui all’articolo 26 della
Art. 5. (Modifiche alla
1. Il comma 6 dell’articolo 1 della
“6. Ai soggetti passivi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e) del
2. Il numero 4) della lettera b) del comma 5 bis dell’articolo 1 della
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013.
Art. 6. (Modifica alla
1. Il comma 6 dell’articolo 9 della
“6. In attuazione dell’articolo 7, comma 1, della
Art. 7. (Autotutela dell’amministrazione regionale in materia tributaria)
1. Il dirigente della struttura competente in materia di tributi regionali può procedere, d’ufficio o su istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, all’annullamento totale o parziale degli atti concernenti i tributi di competenza regionale che siano illegittimi o infondati e può altresì sospenderne gli effetti.
2. Il potere di autotutela è, tra l’altro, esercitato per i seguenti motivi:
a) errore di persona;
b) evidente errore logico o di calcolo;
c) errore sul presupposto dell’imposta;
d) doppia imposizione;
e) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre il termine di prescrizione breve quinquennale, decorrente dalla notifica dell’atto di accertamento, di cui all’articolo 2948, primo comma, n. 4), del codice civile;
g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’amministrazione regionale.
3. Non si procede, in ogni caso, all’esercizio del potere di annullamento per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all’amministrazione regionale.
4. Gli atti impositivi e sanzionatori indicano l’organo o l’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame dell’atto in sede di autotutela.
5. La presentazione dell’istanza di riesame di cui al comma 4 non interrompe i termini per la proposizione del ricorso in sede giurisdizionale.
6. L’eventuale annullamento è comunicato al contribuente e, in caso di contenzioso pendente, all’organo giurisdizionale competente per la pronuncia di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’articolo 46 del
Art. 8. (Concorso degli utenti al costo delle prestazioni sociosanitarie e sociali. Accesso alle agevolazioni per servizi pubblici locali, per contributi e sussidi regionali [1])
1. Gli utenti dei servizi sociosanitari e sociali partecipano alla spesa per l’erogazione delle prestazioni richieste secondo quanto previsto dalla normativa vigente [2].
2. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, effettua la ricognizione dei servizi, di cui al comma 1, soggetti a compartecipazione e definisce gli indirizzi generali per il concorso da parte degli utenti al costo delle relative prestazioni.
3. La quota di compartecipazione al costo delle prestazioni è determinata in relazione alla situazione economica del richiedente, valutata esclusivamente sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all’articolo 5 del
4. Le agevolazioni relative ai sistemi tariffari dei servizi pubblici locali, nonché i contributi e i sussidi di qualunque genere, previsti dalla normativa regionale, sono erogati applicando lo strumento dell’ISEE di cui al comma 3.
5. La Regione e gli enti locali, nell’ambito della loro autonomia e delle disponibilità dei rispettivi bilanci, adottano gli atti normativi necessari all’erogazione delle prestazioni agevolate conformemente alle disposizioni vigenti in materia di ISEE.
Art. 9. (Ripartizione delle risorse statali in materia di politiche sociali)
1. Le risorse statali in materia di politiche sociali iscritte nel bilancio di previsione sono ripartite tra i diversi settori di intervento con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, nel rispetto dei limiti determinati dagli atti statali di assegnazione.
Art. 10. (Modifica alla
1. La lettera h) del comma 2 dell’articolo 2 della
“h) da due rappresentanti dei genitori dei bambini con DSA, designati dalle associazioni operanti in ambito regionale;”.
Art. 11. (Modifica alla
1. Al comma 2 dell’articolo 9 della
Art. 12. (Modifiche alla
1. Al comma 5 dell’articolo 24 della
2. Al comma 8 dell’articolo 24 della
3. Al comma 3 dell’articolo 25 della
Art. 13. (Modifica alla
1. Alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 5 della
Art. 14. (Disposizioni in favore dei malati reumatici)
1. La Regione garantisce per l’anno 2014 le prestazioni specialistiche ambulatoriali in favore di malati reumatici necessarie in caso di trattamento con terapia biologica, nei limiti stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi del comma 2 [4].
2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare, determina i criteri, le modalità e i limiti per l’erogazione ai malati reumatici delle prestazioni indicate al comma 1, in regime di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria stabilendo, in particolare, le specifiche condizioni richieste e le categorie dei soggetti esenti.
3. La somma occorrente per l’attuazione del comma 1 per un importo di euro 100.000,00 è iscritta nell’UPB 52828.
Art. 15. (Modifica alla
1. La voce di cui alla lettera B) della Tabella (1): “Canoni di occupazione demanio idrico” allegata alla
Art. 16. (Canoni utenze acqua pubblica)
1. A decorrere dall’anno 2014, i canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica di cui all’articolo 46 della
USO CANONE
(euro)
Irriguo:
Modulo senza restituzione 52,00
Modulo con restituzione 27,00
Minimo (fino a un ettaro) 15,00
Per ogni ettaro intero oltre il minimo 3,00
Umano (Potabile):
Modulo 2.200,00
Minimo 365,00
Industriale:
Modulo senza restituzione 16.000,00
Modulo con restituzione
(art. 171, c. 1, lett. d),
Minimo 2.180,00
Prod. Forza Motrice:
per ogni KW 15,50
Pescicoltura; Irrigazione di attrezzature
sportive ed aree a verde pubblico:
Modulo 375,00
Minimo 135,60
IGIENICO, INDUSTRIALE ZOOTECNICO:
Per utilizzo servizi igienici ed assimilati,
compresi impianti sportivi, servizi antincendio,
impianti di autolavaggio e per gli usi non
previsti nei precedenti punti:
Modulo 1.100,00
Minimo 135,00
Art. 17. (Modifiche alla
1. Il comma 2 dell’articolo 9 della
“2. Non si fa luogo al rimborso di somme precedentemente versate a titolo di imposta nel periodo di applicazione del tributo.”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 9 della
“2 bis. Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del
Art. 18. (Disposizioni per l’impiego
delle economie vincolate)
1. L’importo di 290.000,00 euro, facente parte della somma destinata con deliberazione della Giunta regionale 13 giugno 2011, n. 840, alle finalità di cui all’articolo 24, comma 2, della
a) 177.100,00 euro, per le finalità di cui all’articolo 14 della
b) 73.000,00 euro, per le finalità di cui all’articolo 25 della
c) 32.900,00 euro, per le finalità dei progetti integrati di cui alla deliberazione della Giunta regionale 29 luglio 2013, n. 1135;
d) 7.000,00 euro, per le finalità di cui all’articolo 34 della
2. L’importo di 700.000,00 euro già destinato con deliberazione della Giunta regionale 1° marzo 2010, n. 363 alla concessione di contributi in conto interessi per gli interventi di cui alla
a) 180.000.00 euro, per le finalità di cui all’articolo 14 della
b) 120.000,00 euro, per le finalità di cui all’articolo 25 della
c) 400.000,00 euro per le finalità dei progetti integrati di cui alla d.g.r. 1135/2013.
3. L’importo di 42.207.167,34 euro, iscritto nell’esercizio finanziario 2013 a carico dell’UPB 52820 dello stato di previsione della spesa, viene iscritto nel bilancio di previsione 2014 a carico delle seguenti UPB: 20814, 20818, 20819, 20821, 20822, 42701, 52801, 52907, 53007.
Art. 19. (Modifica alla
1. Le funzioni inerenti i corsi di orientamento musicale sono esercitate dalle Province in base alla
2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 72 della
Art. 20. (Modifiche alla
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 5 della
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 26 della
“1 bis. Per i soggetti di cui all’articolo 25, comma 1, lettera b), il rapporto di connessione va stabilito esclusivamente all’interno della loro attività agricola, svolta ai sensi dell’articolo 2135, commi secondo e terzo, del codice civile, escludendo le altre tipologie di attività svolte ai sensi della
Art. 21. (Modifica alla
1. Il comma 5 dell’articolo 17 della legge regionale 1° dicembre 1997, n. 71 (Norme per la disciplina delle attività estrattive) è sostituito dal seguente:
“5. Il mancato versamento del contributo nel termine di cui al comma 1 comporta:
a) l’aumento del contributo in misura pari al 4 per cento qualora il versamento dello stesso sia effettuato nei successivi sessanta giorni;
b) l’aumento del contributo in misura pari al 6 per cento qualora il versamento dello stesso sia effettuato nei successivi trenta giorni;
c) l’aumento del contributo in misura pari all’8 per cento qualora il versamento dello stesso sia effettuato negli ulteriori successivi novanta giorni.”.
Art. 22. (Promozione della cultura enogastronomica regionale e istituzione del polo enogastronomico regionale)
1. La Regione sostiene progetti per la promozione e la valorizzazione della cultura enogastronomica regionale intesa come l’insieme delle ricette e delle modalità di preparazione dei cibi con prodotti agricoli di qualità, tipici marchigiani. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per la selezione, informati ai principi di partenariato tra settori produttivi diversi e di sinergia tra i rispettivi canali commerciali.
2. La Regione sostiene altresì la realizzazione di un polo enogastronomico regionale quale centro per lo sviluppo e la promozione della cultura enogastronomica marchigiana nel mondo. La Giunta regionale emana i criteri per l’individuazione del polo, informati a principi di rappresentatività estetica del mondo rurale regionale, collegamento con le principali vie e mezzi di comunicazione e dotazione infrastrutturali, posizione baricentrica rispetto al territorio regionale.
3. La gestione del polo di cui al comma 2 è affidata a una società pubblico-privata. I criteri per l’individuazione del soggetto gestore sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale in attuazione della normativa comunitaria e statale vigente, previo parere della competente commissione assembleare.
4. La copertura finanziaria per l’anno 2014 é garantita dalle risorse iscritte a carico delle seguenti UPB:
a) UPB 30903: euro 80.000 per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1;
b) UPB 30904: euro 170.000 per la realizzazione del polo di cui al comma 2.
Art. 23. (Proroga graduatorie)
1. Le graduatorie dei concorsi riservati di cui all’articolo 6 ter del
Art. 24. (Destinazione degli oneri per autorizzazioni in materia ambientale e modifica alla
1. Gli oneri per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale regionale ai sensi del titolo III bis della parte II del
2. La lettera a) del comma 3 dell’articolo 7 della
“a) per i cinque settimi all’autorità competente per l’acquisizione di risorse strumentali, la formazione specifica e il rimborso delle spese per missioni e straordinario del personale dipendente con qualifica non dirigenziale che svolge la relativa attività;”.
Art. 25. (Implementazione del Progetto Appennino e modifiche alla
1. Il comma 5 dell’articolo 12 della
“5. La Provincia versa gli indennizzi indicati al comma 4 alla Regione nei termini stabiliti dalla Giunta regionale.”.
2. Dopo il comma 5 dell’articolo 12 della
“5 bis. Le somme indicate al comma 5 sono utilizzate per la realizzazione degli interventi relativi al Progetto Appennino, previsti all’articolo 26 della
3. Al comma 2 dell’articolo 26 della
4. Le somme di cui al comma 5 dell’articolo 12 della
Art. 26. (Modifica alla
1. Al comma 11 dell’articolo 30 della
Art. 27. (Fondo di rotazione per la progettazione)
1. È istituito un fondo di rotazione per fronteggiare le spese per l’elaborazione dei progetti definitivi ed esecutivi relativi ad opere pubbliche, ivi compresa la progettazione degli impianti a fune di cui alla
2. Fermo restando il limite di popolazione di cui al comma 1, al fine di garantire l’equa ripartizione delle risorse tra i Comuni richiedenti, l’anticipazione è concessa ad ogni Comune per un solo progetto e in base alla data di arrivo della relativa istanza, salva diversa disposizione della Giunta regionale. I Comuni interessati presentano l’istanza ogni anno successivamente alla pubblicazione della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione che stanzia il relativo importo.
3. Il contenuto dell’istanza è stabilito dal dirigente della struttura organizzativa regionale competente.
4. I Comuni beneficiari rimborsano l’anticipazione concessa per le spese di cui al comma 1 nella misura effettivamente erogata, entro e non oltre cinque anni dalla data del provvedimento di concessione, indipendentemente dalla realizzazione dell’intervento.
5. L’anticipazione è rimborsata senza oneri aggiuntivi esclusivamente nel rispetto dei termini di cui al comma 4.
6. L’anticipazione è revocata qualora la prima richiesta di erogazione, formulata in conformità all’articolo 4 della
7. Per l’anno 2014 la disponibilità del fondo è determinata nell’importo complessivo di euro 200.000,00 a carico dell’UPB 2.08.20 dello stato di previsione della spesa. Per gli anni successivi l’importo è stabilito con legge di bilancio.
8. Il rimborso delle anticipazioni concesse è accertato e riscosso al capitolo 30401003 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio regionale.
Art. 28. (Finalizzazioni di spesa)
1. L’importo di euro 150.000,00 compreso nell’autorizzazione di spesa della
2. L’importo di euro 150.000,00 compreso nell’autorizzazione di spesa della
3. L’importo di euro 1.000.000,00 compreso nell’autorizzazione di spesa della legge regionale 1° luglio 2008, n. 18 (Norme in materia di Comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali) è destinato al finanziamento delle opere di sistemazione idraulico-forestale e degli interventi selvicolturali di cui all’articolo 6, comma 1, lettera d), numeri 4) e 5), della medesima
Art. 29. (Determinazione delle autorizzazioni di spesa per l’esecuzione di leggi che prevedono interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale)
1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera a), della
Art. 30. (Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)
1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera d), della
Art. 31. (Autorizzazioni di spesa)
1. Per l’anno 2014 sono autorizzate le spese a carico delle UPB dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella Tabella C, allegata alla presente legge (Allegato 1).
Art. 32. (Cofinanziamento regionale)
1. Per l’anno 2014 sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi statali a carico delle rispettive UPB dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella Tabella D, allegata alla presente legge (Allegato 1).
2. Per l’anno 2014 sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi comunitari a carico delle rispettive UPB dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella Tabella E, allegata alla presente legge (Allegato 1).
Art. 33. (Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici)
1. Ai sensi dell’articolo 128 del
Art. 34. (Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Allegati
(Omissis)
[1] Rubrica così modificata dall'art. 1 della
[2] Comma così modificato dall'art. 1 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 26 della
[4] Comma così modificato dall'art. 2 della