Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.8 industria e artigianato |
Data: | 19/12/2001 |
Numero: | 36 |
§ 3.8.81 - L.R. 19 dicembre 2001, n. 36.
Norme per l’incremento dello sviluppo economico, della coesione sociale e dell’occupazione nel Lazio. Individuazione e organizzazione dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di investimento.
(B.U. 29 dicembre 2001, n. 36 - S.O. n. 7).
Art. 1. (Finalità e oggetto).
1. La Regione, al fine di incrementare lo sviluppo economico, la coesione sociale, l’occupazione ed in particolare di rafforzare la competitività del sistema produttivo regionale, di ricercare ed attivare nuove linee di intervento, disciplina le modalità di individuazione dei sistemi produttivi locali e dei distretti industriali ai sensi dell’articolo 36, comma 3, della
2. La presente legge disciplina altresì le funzioni relative all’organizzazione e al coordinamento dei distretti industriali, dei sistemi produttivi locali e delle aree laziali di investimento.
Art. 2. (Sistemi produttivi locali e distretti industriali).
1. Ai sensi dell’articolo 36, commi 1 e 2, della
a) sistemi produttivi locali, i contesti produttivi omogenei caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni, e da una peculiare organizzazione interna;
b) distretti industriali, i sistemi produttivi locali, di cui alla lettera a), caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese industriali nonché dalla specializzazione produttiva di sistemi di imprese.
Art. 3. (Aree laziali di investimento).
1. La Regione, anche ai fini dell’attivazione degli strumenti di programmazione negoziata o di altri strumenti analoghi, individua le aree laziali di investimento quali aree territoriali che presentano caratteristiche economiche ed occupazionali tali da farne prefigurare il riconoscimento in una prospettiva a medio termine di sistema produttivo locale o distretto industriale di cui all'articolo 2.
Art. 4. (Individuazione dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di investimento).
1. I sistemi produttivi locali, i distretti industriali e le aree laziali di investimento sono individuati con deliberazione del Consiglio regionale, adottata su proposta della Giunta.
2. L’individuazione di cui al comma 1 è effettuata sulla base della rilevazione dei fattori demografici, sociali ed economici del territorio regionale, anche facendo riferimento ai sistemi locali del lavoro, mediante utilizzo di metodologie ed indicatori messi a punto con la collaborazione dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), tenendo conto in particolare dei seguenti elementi nel territorio considerato:
a) numero delle aziende della filiera produttiva in rapporto al totale delle aziende;
b) occupati diretti;
c) fatturato complessivamente prodotto valutato in riferimento ai dati espressi a livello provinciale e regionale;
d) presenza sul territorio di organizzazioni di imprese e di servizi in grado di identificare l’esistenza di una cultura di organizzazione di imprese in rete e il sistema di relazioni che intercorrono tra le imprese.
3. Su richiesta documentata e motivata di gruppi di imprenditori, associazioni di categoria e organizzazioni sindacali, sentiti gli enti locali e l’Unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Lazio, la Regione, con le modalità di cui al comma 1, può individuare ulteriori sistemi produttivi locali, distretti industriali o aree laziali di investimento.
4. La deliberazione di cui al comma 1 può essere aggiornata con cadenza biennale sulla base della variazione degli indici ISTAT.
5. Ai fini dell’individuazione di cui al comma 1 la Regione si avvale dell’Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio -Sviluppo Lazio s.p.a., di seguito denominata Agenzia Sviluppo Lazio, per l’elaborazione di uno studio strumentale alle politiche dei sistemi territoriali attraverso un monitoraggio dell’evoluzione economica e territoriale, da effettuarsi con la collaborazione del sistema universitario, camerale e dell’ISTAT e da aggiornarsi con la stessa periodicità di cui al comma 4.
Art. 5. (Progetti innovativi e di sviluppo).
1. Ai sensi dell’articolo 36, comma 3, della
2. Possono essere ammessi ai finanziamenti i progetti innovativi e di sviluppo che perseguono uno o più dei seguenti obiettivi:
a) creazione delle condizioni che consentano la valorizzazione delle risorse e delle conoscenze umane, tecniche e produttive esistenti e potenzialmente reperibili all’interno del sistema produttivo locale e del distretto industriale;
b) sviluppo e consolidamento del tessuto imprenditoriale minore e promozione del rilancio dell’occupazione qualificata in attività innovative di ricerca, produzione e servizi;
c) trasformazione e sviluppo del territorio, anche attraverso l’aumento della dotazione infrastrutturale e delle strutture di servizio al sistema produttivo, comprese quelle dirette allo sviluppo dell’organizzazione dei mercati locali del lavoro e della sub-fornitura o alla realizzazione di poli tecnologici e di consorzi per la difesa e la promozione dei prodotti tipici;
d) sviluppo delle imprese esistenti, anche attraverso il sostegno ai processi di internazionalizzazione delle stesse ed alla penetrazione di nuovi mercati;
e) promozione dei processi di riorganizzazione interna dei settori di specializzazione produttiva, in particolare nella prospettiva di una integrazione di sistema e del consolidamento delle relazioni fra imprese;
f) miglioramento delle prestazioni operative dei sistemi produttivi specializzati con la sperimentazione e l’adozione di servizi innovativi mirati ad elevare il livello di qualità di processo, di prodotto e di strutture organizzative, anche per l’ottenimento della relativa certificazione di qualità;
g) supporto alla diversificazione ed alla riconversione delle strutture operanti in specializzazioni produttive mature;
h) sostegno alla reindustrializzazione delle aree che evidenziano processi di declino ed alla riconversione dei settori colpiti da fenomeni di crisi strutturale, agevolando la creazione di nuova imprenditorialità e la ricollocazione delle risorse umane;
i) aumento del livello tecnologico, della ricerca e dello sviluppo dell’innovazione, anche attraverso la diffusione delle tecnologie informatiche e telematiche, nonché della cultura in materia di brevetti, modelli e marchi e della tutela della proprietà industriale in genere;
l) valorizzazione e affinamento delle risorse umane attraverso l’attuazione di specifici programmi di formazione;
m) tutela degli equilibri ambientali dei singoli sistemi territoriali, promozione del risparmio energetico e della sicurezza sul lavoro.
3. Possono costituire ulteriori obiettivi dei progetti innovativi e di sviluppo finanziabili tutte le attività connesse con gli obiettivi di cui al comma 2 nonché quelle derivanti da innovazioni tecnologiche.
4. La Regione finanzia, altresì, progetti innovativi e di sviluppo delle aree laziali di investimento, che perseguano gli obiettivi di cui ai commi 2 e 3.
Art. 6. (Regolamento).
1. La Regione, ai fini del finanziamento dei progetti innovativi e di sviluppo di cui all’articolo 5, tenuto conto delle previsioni della programmazione regionale di settore e in conformità alla vigente normativa comunitaria, emana entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento [1].
2. Il regolamento, in particolare, stabilisce:
a) i requisiti dei soggetti beneficiari dei finanziamenti;
b) i criteri e le modalità per la presentazione dei progetti innovativi e di sviluppo all’Agenzia Sviluppo Lazio e per la relativa istruttoria svolta da quest’ultima;
c) la composizione e i compiti del nucleo di valutazione dei progetti innovativi e di sviluppo, istituito presso l’assessorato regionale competente in materia di attività produttive;
d) i criteri di valutazione dei progetti per la conseguente formazione di una graduatoria secondo un ordine di priorità che tenga conto dei seguenti elementi:
1) effettiva cantierabilità del progetto;
2) tempi di esecuzione;
3) congruità tra costi e benefici per le imprese ed il territorio;
4) grado di partecipazione delle parti economiche e sociali;
5) rapporto tra il contributo per addetto previsto e la potenzialità occupazionale del progetto;
6) struttura proponente sotto il profilo della professionalità, organizzazione e presenza della certificazione contabile e di qualità;
7) percentuale di contributo richiesto rispetto alla spesa ammessa a contributo;
e) le spese ammissibili, la forma del finanziamento concedibile e la relativa percentuale, nonché le modalità di concessione e di erogazione, con riferimento ai vari tipi di intervento previsti nei progetti innovativi e di sviluppo;
f) le condizioni per l’eventuale cumulabilità dei finanziamenti con altre agevolazioni pubbliche;
g) le modalità per l’effettuazione di monitoraggi e controlli sulla corretta utilizzazione dei finanziamenti e sullo stato di attuazione dei progetti innovativi e di sviluppo nonché le cause e le modalità di revoca della concessione dei finanziamenti e di recupero delle eventuali somme già erogate.
Art. 7. (Funzioni di organizzazione e coordinamento dei distretti industriali, dei sistemi produttivi locali e delle aree laziali di investimento).
1. Le funzioni amministrative relative alla organizzazione ed al coordinamento dei distretti industriali, dei sistemi produttivi locali e delle aree laziali di investimento sono affidate all’Agenzia Sviluppo Lazio, che si avvale del supporto degli altri soggetti specializzati della rete di cui all’articolo 24, comma 3, lettera a) della
2. L’Agenzia Sviluppo Lazio, in conformità alla legislazione vigente e agli indirizzi della programmazione statale e regionale, provvede, in particolare, ai seguenti adempimenti:
a) redige, sulla base delle proposte formulate dagli enti locali interessati, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dalle associazioni di categoria e dalle organizzazioni sindacali, gli schemi dei programmi di sviluppo dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di investimento e ne promuove l’attuazione;
b) promuove l’utilizzo delle risorse che la Regione e gli enti locali assegnano allo sviluppo dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di investimento;
c) esprime proposte e formula pareri alla Giunta regionale in materia di politica industriale di interesse locale;
d) promuove la migliore utilizzazione, a livello locale, degli strumenti di politica industriale presenti nella legislazione regionale, statale e comunitaria;
e) provvede ad assicurare la più ampia partecipazione delle realtà sociali ed economiche operanti nel territorio alla definizione dei programmi di sviluppo;
f) promuove l’immagine del territorio nelle sue valenze economiche, architettoniche, naturalistiche e culturali.
Art. 8. (Programmi di sviluppo dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di investimento).
1. Gli schemi dei programmi di sviluppo redatti dall’Agenzia Sviluppo Lazio ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lettera a), determinano, tenendo conto dello studio di cui all’articolo 4, comma 5:
a) gli obiettivi generali di sviluppo e gli assi degli interventi ritenuti prioritari;
b) le azioni da svolgere, complete dei piani finanziari e temporali di spesa relativi a ciascuna di esse;
c) l’entità e il tipo di risorse pubbliche e private necessarie per la realizzazione di interventi ed azioni, nonché la possibilità di accesso alle risorse previste.
2. Gli schemi dei programmi di sviluppo sono trasmessi alla Giunta regionale che, verificata la conformità alla legislazione vigente e agli indirizzi della programmazione statale e regionale, entro sessanta giorni dal ricevimento, previo parere della competente commissione consiliare permanente, li adotta o, in caso di mancata conformità, li rinvia all’Agenzia Sviluppo Lazio per i necessari adeguamenti.
3. I programmi di sviluppo possono essere periodicamente aggiornati dall’Agenzia Sviluppo Lazio con le stesse modalità di cui al comma 2.
Art. 9. (Conferenze di servizi).
1. Al fine di favorire l’attuazione dei progetti innovativi e di sviluppo di cui all’articolo 5, sono indette, ai sensi della normativa vigente, specifiche conferenze di servizi volte anche alla stipulazione di appositi accordi di programma o alla sottoscrizione di strumenti analoghi.
Art. 10. (Disposizione transitoria).
1. In sede di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, individua con propria deliberazione, sentita la competente commissione consiliare, i distretti industriali, i sistemi produttivi locali e le aree laziali di investimento.
Art. 11. (Fondo speciale per il finanziamento dei progetti innovativi dei distretti industriali, dei sistemi produttivi locali e delle aree laziali d’investimento).
1. Per l’attuazione della presente legge, ai sensi dell’articolo 24 della
2. Il fondo di cui al comma 1 è amministrato con contabilità separata, secondo modalità regolate da apposita convenzione tra la Regione e l’Agenzia Sviluppo Lazio. La convenzione deve disciplinare, tra l’altro, gli adempimenti affidati all’Agenzia Sviluppo Lazio dalla presente legge, nonché le modalità di verifica da parte della Regione circa l’utilizzo delle risorse.
3. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato dallo stanziamento iscritto nel capitolo di cui all’articolo 12.
Art. 12. (Copertura finanziaria).
1. Nel bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2001 e pluriennale 2001-2003 è istituito il capitolo n. 22138 denominato “Fondo speciale per il finanziamento dei progetti innovativi dei distretti industriali, dei sistemi produttivi locali e delle aree laziali d’investimento” con la dotazione complessiva di lire 12 miliardi, di cui 4 miliardi per l’esercizio 2001, 4 miliardi per l’esercizio 2002 e 4 miliardi per l’esercizio 2003.
2. Alla copertura dell’onere finanziario di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di cui al capitolo n. 29002 - lettera g) Elenco 4 del bilancio 2001-2003.
Art. 13. (Dichiarazione d’urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Comma così modificato dall’art. 20 della