Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 34. Difesa |
Capitolo: | 34.2 missioni internazionali |
Data: | 16/01/2014 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. Europa |
Art. 2. Asia |
Art. 3. Africa |
Art. 3 bis. (Obblighi informativi verso le Camere). |
Art. 4. Assicurazioni, trasporto, infrastrutture, AISE, cooperazione civile-militare, cessioni |
Art. 5. Disposizioni in materia di personale |
Art. 6. Disposizioni in materia penale |
Art. 7. Disposizioni in materia contabile |
Art. 8. Iniziative di cooperazione allo sviluppo |
Art. 9. Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione |
Art. 10. Regime degli interventi |
Art. 11. Copertura finanziaria |
Art. 12. Entrata in vigore |
§ 34.2.72 - D.L. 16 gennaio 2014, n. 2. [1]
Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.
(G.U. 16 gennaio 2014, n. 12)
Capo I
MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA
Art. 1. Europa
1. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 40.761.553 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 1, comma 3, del
a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo;
b) Joint Enterprise.
2. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 136.667 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all'articolo 1, comma 4, del
3. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 2.955.665 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 1, comma 17, del
4. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 721.660 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e di euro 61.490 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 1, comma 18, del
5. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 131.738 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP), di cui all'articolo 1, comma 9, del
6. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 8.722.998 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 1, comma 5, del
Art. 2. Asia
1. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 235.156.497 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui all'articolo 1, comma 1, del
2. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 9.056.445 per la proroga dell'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan, di cui all'articolo 1, comma 11, del
3. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 352.579 per l'impiego di personale appartenente al Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana per le esigenze di supporto sanitario delle missioni internazionali in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti.
4. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 81.523.934 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unità navali nella UNIFIL Maritime Task Force, di cui all'articolo 1, comma 2, del
5. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 1.216.652 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH2), di cui all'articolo 1, comma 6, del
6. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 60.105 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 1, comma 7, del
7. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 63.240 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 1, comma 19, del
8. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 185.495 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui all'articolo 1, comma 14, del
Art. 3. Africa
1. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 5.118.845 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Libia, denominata European Union Border Assistance Mission in Libya (EUBAM Libya), e dell'impiego di personale militare in attività di assistenza, supporto e formazione in Libia, di cui all'articolo 1, comma 13, del
2. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 132.380 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea in Libia, denominata European Union Border Assistance Mission in Libya (EUBAM Libya), di cui all'articolo 1, comma 20, del
3. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 3.604.700 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia, per garantire la manutenzione ordinaria delle unità navali cedute dal Governo italiano al Governo libico e per lo svolgimento di attività addestrativa del personale della Guardia costiera libica, in esecuzione degli accordi di cooperazione tra il Governo italiano e il Governo libico per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani, di cui all'articolo 1, comma 21, del
4. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 25.124.097 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea denominata Atalanta e all'operazione della NATO denominata Ocean Shield per il contrasto della pirateria, di cui all'articolo 1, comma 10, del
5. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 7.062.139 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione europea denominate EUTM Somalia e EUCAP Nestor, nonchè nell'ambito delle ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale, di cui all'articolo 1, comma 12, del
6. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 1.337.010 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite in Mali, denominata United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA), e alle missioni dell'Unione europea denominate EUCAP Sahel Niger ed EUTM Mali, di cui all'articolo 1, comma 16, del
6-bis. È autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di euro 5 milioni per il sostegno ai territori soggetti a danni conseguenti alle limitazioni imposte da attività operative in applicazione della risoluzione ONU n. 1973, di cui all'articolo 4-bis del
Art. 3 bis. (Obblighi informativi verso le Camere). [3]
1. Al fine di informare le Camere sullo stato di raggiungimento nel tempo degli obiettivi di ciascuna missione di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del
Art. 4. Assicurazioni, trasporto, infrastrutture, AISE, cooperazione civile-militare, cessioni
1. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 117.163.246 per la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni internazionali di cui al presente decreto.
2. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 7.000.000 per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all'AISE dall'articolo 6, comma 2, della
3. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa complessiva di euro 3.085.000 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti nei casi di necessità e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali di cui al presente decreto, entro il limite di euro 1.180.000 in Afghanistan, euro 1.600.000 in Libano, euro 40.000 nei Balcani, euro 65.000 nel Corno d'Africa, euro 100.000 in Libia, euro 100.000 in Somalia [4].
4. Il Ministero della difesa è autorizzato, per l'anno 2014, a effettuare le seguenti cessioni a titolo gratuito:
a) alle Forze armate somale: n. 50 veicoli tipo ACM80, effetti di vestiario ed equipaggiamento. Per le finalità di cui alla presente lettera, è autorizzata la spesa di euro 805.000;
b) alla Repubblica Islamica dell'Afghanistan: materiali e attrezzature costituenti un sistema di monitoraggio meteonivologico;
c) al Regno Hascemita di Giordania: n. 2 veicoli VBL PUMA;
d) alla Repubblica tunisina: n. 25 giubbetti antiproiettile.
Art. 5. Disposizioni in materia di personale
1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano l'articolo 3, commi da 1, alinea, a 9, della
2. L'indennità di missione, di cui all'articolo 3, comma 1, alinea, della
3. Per il personale che partecipa alle missioni di seguito elencate, l'indennità di missione di cui al comma 2 è calcolata sulle diarie indicate a fianco delle stesse:
a) missioni ISAF, EUPOL AFGHANISTAN, UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, nonchè il personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein, in Qatar, a Tampa e in servizio di sicurezza presso le sedi diplomatiche di Kabul e di Herat: diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman;
b) nell'ambito delle missioni per il contrasto della pirateria, per il personale impiegato presso l'Head Quarter di Northwood: diaria prevista con riferimento alla Gran Bretagna-Londra;
c) missione EUMM Georgia: diaria prevista con riferimento alla Turchia;
d) missioni EUTM Somalia, EUCAP Nestor, EUCAP Sahel Niger, EUTM Mali, MINUSMA e ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano: diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo;
e) nell'ambito della missione EUBAM Libya, per il personale impiegato a Malta: diaria prevista con riferimento alla Libia.
4. Al personale che partecipa alle missioni di cui all'articolo 1, comma 6, e 3, comma 4, del presente decreto e all'articolo 5, comma 2, del
4-bis. Anche allo scopo di garantire una maggiore disponibilità di ufficiali dell'Arma dei carabinieri nel grado di maggiore per le esigenze connesse con le missioni internazionali di pace, fino a tutto l'anno 2018 la permanenza minima nel grado di capitano del ruolo speciale in servizio permanente continua a essere di nove anni. Ai relativi oneri finanziari, quantificati in 204.591,20 euro per l'anno 2015, 202.266,30 euro per l'anno 2016, 216.215,70 euro per l'anno 2017 e 155.768,30 euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle spese rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della
4-ter. Al fine di garantire la piena funzionalità della Polizia di Stato, anche in relazione alle esigenze connesse con le missioni internazionali, alla tabella A, allegata al
Ruoli dei direttori tecnici
Qualifiche |
Ingegneri |
Fisici |
Chimici |
Biologi |
Psicologi |
|
|
|
|
|
|
Direttore tecnico, limitatamente alla frequenza del corso di formazione iniziale |
|
|
|
|
|
Direttore tecnico principale |
|
|
|
|
|
Direttore tecnico capo |
180 |
161 |
30 |
32 |
40 [6]. |
Art. 6. Disposizioni in materia penale
1. Alle missioni internazionali di cui al presente decreto, nonchè al personale inviato in supporto alle medesime missioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del
Art. 7. Disposizioni in materia contabile
1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del
2. Per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore alla metà delle spese autorizzate dagli articoli 1, 2, 3, 4, 8 e 9, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 11, comma 1.
Capo II
INIZIATIVE DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E SOSTEGNO AI PROCESSI DI RICOSTRUZIONE E PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI PER IL CONSOLIDAMENTO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE
Art. 8. Iniziative di cooperazione allo sviluppo
1. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 34.700.000, ad integrazione degli stanziamenti di cui alla
2. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 700.000 per la realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario, di cui alla
Art. 9. Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione
1. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 1.110.160 per interventi volti a sostenere i processi di stabilizzazione nei Paesi in situazione di fragilità, di conflitto o post-conflitto.
2. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 2.000.000 per iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza in Africa sub-sahariana e in America centrale, ad integrazione degli stanziamenti per l'attuazione della
3. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 800.000 per la partecipazione finanziaria italiana ai fondi fiduciari delle Nazioni Unite e della NATO, nonchè per contributi allo UN Staff college di Torino, all'Unione per il Mediterraneo e al segretariato dello IAI.
4. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 2.618.406 per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESC-PSDC e a quelle dell'OSCE e di altre organizzazioni internazionali.
5. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 12.742.128 per interventi operativi di emergenza e di sicurezza destinati alla tutela dei cittadini e degli interessi italiani all'estero.
6. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 11.500.000 per il finanziamento del fondo di cui all'articolo 3, comma 159, della
7. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 1.369.262 per l'invio in missione o in viaggio di servizio di personale del Ministero degli affari esteri in aree di crisi, per la partecipazione del medesimo alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, nonchè per le spese di funzionamento e per il reclutamento di personale locale, a supporto del personale del Ministero degli affari esteri inviato in località dove non operi una rappresentanza diplomatico-consolare. L'ammontare del trattamento economico e le spese per vitto, alloggio e viaggi del personale di cui al presente comma sono resi pubblici nelle forme e nei modi previsti e atti a garantire la trasparenza nel rispetto della vigente legislazione in materia di protezione dei dati personali [8].
8. È autorizzato il rifinanziamento della legge 1° agosto 2002, n. 182, per la partecipazione dell'Italia alla ristrutturazione del Quartier Generale della NATO in Bruxelles. Al relativo onere, pari a euro 11.647.276 per l'anno 2014 e a euro 34.665.051 per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2014 e 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
9. Sono autorizzate, in esecuzione alla risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 2118 del 27 settembre 2013, le attività, incluse quelle presupposte e conseguenti, di cui al paragrafo 10 della predetta risoluzione, specificate nelle pertinenti decisioni del Consiglio Esecutivo dell'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche. All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 10. Regime degli interventi
1. Nell'ambito degli stanziamenti, per le finalità e nei limiti temporali di cui agli articoli 8 e 9, si applica la disciplina di cui all'articolo 6, commi 11, 12 e 13, del
2. Nei limiti delle risorse di cui agli articoli 8 e 9, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni già effettuate dal 1° ottobre 2013 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente decreto.
3. All'articolo 3, comma 159, della
Capo III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 11. Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 8 e 9, escluso il comma 8, pari complessivamente a euro 619.079.091 per l'anno 2014, si provvede:
a) quanto a euro 613.978.095, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della
b) quanto a euro 5.100.996, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 12. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per assicurare la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali, le iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e la partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 gennaio 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro degli affari esteri, del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Capo I
MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA
Art. 1. Europa
1. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 40.761.553 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 1, comma 3, del
a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo;
b) Joint Enterprise.
2. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 136.667 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all'articolo 1, comma 4, del
3. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 2.955.665 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 1, comma 17, del
4. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 721.660 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e di euro 61.490 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 1, comma 18, del
5. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 131.738 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP), di cui all'articolo 1, comma 9, del
6. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 8.722.998 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 1, comma 5, del
Art. 2. Asia
1. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 235.156.497 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui all'articolo 1, comma 1, del
2. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 9.056.445 per la proroga dell'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan, di cui all'articolo 1, comma 11, del
3. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 352.579 per l'impiego di personale appartenente al Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana per le esigenze di supporto sanitario delle missioni internazionali in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti.
4. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 81.523.934 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unità navali nella UNIFIL Maritime Task Force, di cui all'articolo 1, comma 2, del
5. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 1.216.652 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH2), di cui all'articolo 1, comma 6, del
6. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 60.105 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 1, comma 7, del
7. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 63.240 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 1, comma 19, del
8. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 185.495 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui all'articolo 1, comma 14, del
Art. 3. Africa
1. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 5.118.845 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Libia, denominata European Union Border Assistance Mission in Libya (EUBAM Libya), e dell'impiego di personale militare in attività di assistenza, supporto e formazione in Libia, di cui all'articolo 1, comma 13, del
2. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 132.380 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea in Libia, denominata European Union Border Assistance Mission in Libya (EUBAM Libya), di cui all'articolo 1, comma 20, del
3. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 3.604.700 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia, per garantire la manutenzione ordinaria delle unità navali cedute dal Governo italiano al Governo libico e per lo svolgimento di attività addestrativa del personale della Guardia costiera libica, in esecuzione degli accordi di cooperazione tra il Governo italiano e il Governo libico per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani, di cui all'articolo 1, comma 21, del
4. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 25.124.097 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea denominata Atalanta e all'operazione della NATO denominata Ocean Shield per il contrasto della pirateria, di cui all'articolo 1, comma 10, del
5. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 7.062.139 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione europea denominate EUTM Somalia e EUCAP Nestor, nonchè nell'ambito delle ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale, di cui all'articolo 1, comma 12, del
6. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 1.337.010 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite in Mali, denominata United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA), e alle missioni dell'Unione europea denominate EUCAP Sahel Niger ed EUTM Mali, di cui all'articolo 1, comma 16, del
Art. 4. Assicurazioni, trasporto, infrastrutture, AISE, cooperazione civile-militare, cessioni
1. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 117.163.246 per la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni internazionali di cui al presente decreto.
2. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 7.000.000 per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all'AISE dall'articolo 6, comma 2, della
3. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa complessiva di euro 3.085.000 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti nei casi di necessità e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali di cui al presente decreto, entro il limite di euro 1.200.000 in Afghanistan, euro 1.600.000 in Libano, euro 20.000 nei Balcani, euro 65.000 nel Corno d'Africa, euro 100.000 in Libia, euro 100.000 in Somalia.
4. Il Ministero della difesa è autorizzato, per l'anno 2014, a effettuare le seguenti cessioni a titolo gratuito:
a) alle Forze armate somale: n. 50 veicoli tipo ACM80, effetti di vestiario ed equipaggiamento. Per le finalità di cui alla presente lettera, è autorizzata la spesa di euro 805.000;
b) alla Repubblica Islamica dell'Afghanistan: materiali e attrezzature costituenti un sistema di monitoraggio meteonivologico;
c) al Regno Hascemita di Giordania: n. 2 veicoli VBL PUMA;
d) alla Repubblica tunisina: n. 25 giubbetti antiproiettile.
Art. 5. Disposizioni in materia di personale
1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano l'articolo 3, commi da 1, alinea, a 9, della
2. L'indennità di missione, di cui all'articolo 3, comma 1, alinea, della
3. Per il personale che partecipa alle missioni di seguito elencate, l'indennità di missione di cui al comma 2 è calcolata sulle diarie indicate a fianco delle stesse:
a) missioni ISAF, EUPOL AFGHANISTAN, UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, nonchè il personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein, in Qatar, a Tampa e in servizio di sicurezza presso le sedi diplomatiche di Kabul e di Herat: diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman;
b) nell'ambito delle missioni per il contrasto della pirateria, per il personale impiegato presso l'Head Quarter di Northwood: diaria prevista con riferimento alla Gran Bretagna-Londra;
c) missione EUMM Georgia: diaria prevista con riferimento alla Turchia;
d) missioni EUTM Somalia, EUCAP Nestor, EUCAP Sahel Niger, EUTM Mali, MINUSMA e ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano: diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo;
e) nell'ambito della missione EUBAM Libya, per il personale impiegato a Malta: diaria prevista con riferimento alla Libia.
4. Al personale che partecipa alle missioni di cui all'articolo 1, comma 6, e 3, comma 4, del presente decreto e all'articolo 5, comma 2, del
Art. 6. Disposizioni in materia penale
1. Alle missioni internazionali di cui al presente decreto, nonchè al personale inviato in supporto alle medesime missioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del
Art. 7. Disposizioni in materia contabile
1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del
2. Per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore alla metà delle spese autorizzate dagli articoli 1, 2, 3, 4, 8 e 9, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 11, comma 1.
Capo II
INIZIATIVE DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E SOSTEGNO AI PROCESSI DI RICOSTRUZIONE E PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI PER IL CONSOLIDAMENTO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE
Art. 8. Iniziative di cooperazione allo sviluppo
1. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 34.700.000, ad integrazione degli stanziamenti di cui alla
2. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 700.000 per la realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario, di cui alla
Art. 9. Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione
1. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 1.110.160 per interventi volti a sostenere i processi di stabilizzazione nei Paesi in situazione di fragilità, di conflitto o post-conflitto.
2. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 2.000.000 per iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza in Africa sub-sahariana e in America centrale, ad integrazione degli stanziamenti per l'attuazione della
3. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 800.000 per la partecipazione finanziaria italiana ai fondi fiduciari delle Nazioni Unite e della NATO, nonchè per contributi allo UN Staff college di Torino, all'Unione per il Mediterraneo e al segretariato dello IAI.
4. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 2.618.406 per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESC-PSDC e a quelle dell'OSCE e di altre organizzazioni internazionali.
5. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 12.742.128 per interventi operativi di emergenza e di sicurezza destinati alla tutela dei cittadini e degli interessi italiani all'estero.
6. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 11.500.000 per il finanziamento del fondo di cui all'articolo 3, comma 159, della
7. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 1.369.262 per l'invio in missione o in viaggio di servizio di personale del Ministero degli affari esteri in aree di crisi, per la partecipazione del medesimo alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, nonchè per le spese di funzionamento e per il reclutamento di personale locale, a supporto del personale del Ministero degli affari esteri inviato in località dove non operi una rappresentanza diplomatico-consolare.
8. È autorizzato il rifinanziamento della legge 1° agosto 2002, n. 182, per la partecipazione dell'Italia alla ristrutturazione del Quartier Generale della NATO in Bruxelles. Al relativo onere, pari a euro 11.647.276 per l'anno 2014 e a euro 34.665.051 per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2014 e 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
9. Sono autorizzate, in esecuzione alla risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 2118 del 27 settembre 2013, le attività, incluse quelle presupposte e conseguenti, di cui al paragrafo 10 della predetta risoluzione, specificate nelle pertinenti decisioni del Consiglio Esecutivo dell'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche. All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 10. Regime degli interventi
1. Nell'ambito degli stanziamenti, per le finalità e nei limiti temporali di cui agli articoli 8 e 9, si applica la disciplina di cui all'articolo 6, commi 11, 12 e 13, del
2. Nei limiti delle risorse di cui agli articoli 8 e 9, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni già effettuate dal 1° ottobre 2013 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente decreto.
3. All'articolo 3, comma 159, della
Capo III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 11. Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 8 e 9, escluso il comma 8, pari complessivamente a euro 619.079.091 per l'anno 2014, si provvede:
a) quanto a euro 613.978.095, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della
b) quanto a euro 5.100.996, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 12. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[3] Articolo inserito dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 3 della
[4] Comma così modificato dall'art. 4 del
[5] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[6] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[7] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[8] Comma così modificato dalla L. di conversione.