Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 34. Difesa |
Capitolo: | 34.2 missioni internazionali |
Data: | 09/12/2013 |
Numero: | 135 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di [...] |
§ 34.2.71 - L. 9 dicembre 2013, n. 135.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.
(G.U. 9 dicembre 2013, n. 288)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 10 OTTOBRE 2013, N. 114
All'articolo 1:
al comma 13, dopo le parole: «partecipazione di personale militare» sono inserite le seguenti: «nonchè civile, ove ne ricorrano le condizioni,»;
al comma 25 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, vincolata alla rendicontazione e alla pubblicazione delle spese effettuate dalle medesime associazioni nelle forme e nei modi finalizzati a garantire la trasparenza, nel rispetto della vigente legislazione in materia di protezione dei dati personali»;
dopo il comma 25 è aggiunto il seguente:
«25-bis. Per le finalità di cui al comma 25 è altresì autorizzata, per l'anno 2013, la spesa di 300.000 euro. Al relativo onere, pari a 300.000 euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
«Art. 1-bis. (Obblighi informativi verso le Camere). - 1. Al fine di informare il Parlamento sullo stato di raggiungimento degli obiettivi nel tempo di ciascuna missione di cui all'articolo 1, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 12 luglio n. 2011, 107, convertito, con modificazioni, dalla
All'articolo 2, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Al fine di potenziare l'azione di monitoraggio dei flussi migratori nel bacino del Mediterraneo, la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani nonchè la protezione delle vittime, anche per far fronte alle esigenze connesse alle missioni internazionali, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
All'articolo 5:
al comma 1:
dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nell'ambito dello stanziamento di cui al presente comma, sono promossi interventi con particolare riguardo a programmi aventi tra gli obiettivi la prevenzione e il contrasto della violenza sulle donne, la tutela dei loro diritti e la promozione del lavoro femminile»;
al secondo periodo, dopo le parole: «con proprio decreto,» sono inserite le seguenti: «da trasmettere alle Camere,»;
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tutti gli interventi previsti dal presente comma sono adottati coerentemente con le direttive del Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di aiuto pubblico allo sviluppo, con gli Obiettivi di sviluppo del Millennio e con i principi del diritto internazionale in materia»;
al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'ammontare del trattamento economico e le spese per vitto, alloggio e viaggi del personale in missione sono resi pubblici nelle forme e nei modi previsti e atti a garantire la trasparenza nel rispetto della vigente legislazione in materia di protezione dei dati personali».
All'articolo 6:
al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «con proprio decreto» sono inserite le seguenti: «da trasmettere alle Camere»;
dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:
«11-bis. L'ammontare del trattamento economico e le spese per vitto, alloggio e viaggi del personale impiegato nelle missioni di cui al presente articolo sono resi pubblici nelle forme e nei modi previsti e atti a garantire la trasparenza nel rispetto della vigente legislazione in materia di protezione dei dati personali».
All'articolo 7:
al comma 3, alinea, le parole: «Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,» sono soppresse e le parole: «all'articolo 30» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 7-bis»;
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
All'articolo 8, comma 1:
all'alinea, dopo le parole: «dall'articolo 1,» sono inserite le seguenti: «ad esclusione del comma 25-bis,»;
alla lettera d), dopo la parola: «rimodulabili» sono inserite le seguenti: «di parte corrente».