Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 34. Difesa |
Capitolo: | 34.2 missioni internazionali |
Data: | 14/03/2014 |
Numero: | 28 |
Sommario |
Art. 1 . |
§ 34.2.73 - L. 14 marzo 2014, n. 28.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.
(G.U. 17 marzo 2014, n. 63)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al
All'articolo 3, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. È autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di euro 5 milioni per il sostegno ai territori soggetti a danni conseguenti alle limitazioni imposte da attività operative in applicazione della risoluzione ONU n. 1973, di cui all'articolo 4-bis del
Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
«Art. 3 bis. (Obblighi informativi verso le Camere). - 1. Al fine di informare le Camere sullo stato di raggiungimento nel tempo degli obiettivi di ciascuna missione di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del
All'articolo 5, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Anche allo scopo di garantire una maggiore disponibilità di ufficiali dell'Arma dei carabinieri nel grado di maggiore per le esigenze connesse con le missioni internazionali di pace, fino a tutto l'anno 2018 la permanenza minima nel grado di capitano del ruolo speciale in servizio permanente continua a essere di nove anni. Ai relativi oneri finanziari, quantificati in 204.591,20 euro per l'anno 2015, 202.266,30 euro per l'anno 2016, 216.215,70 euro per l'anno 2017 e 155.768,30 euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle spese rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della
4-ter. Al fine di garantire la piena funzionalità della Polizia di Stato, anche in relazione alle esigenze connesse con le missioni internazionali, alla tabella A, allegata al
"Ruoli dei direttori tecnici
Qualifiche |
Ingegneri |
Fisici |
Chimici |
Biologi |
Psicologi |
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Direttore tecnico, limitatamente alla frequenza del corso di formazione iniziale |
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Direttore tecnico principale |
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Direttore tecnico capo |
180 |
161 |
30 |
32 |
40"». |
All'articolo 8, comma 1, dopo le parole: «Sud Sudan e» sono inserite le seguenti: «, in relazione all'assistenza ai rifugiati, dei» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nell'ambito dello stanziamento di cui al presente comma, sono promossi interventi con particolare riguardo a programmi aventi tra gli obiettivi la prevenzione e il contrasto alla violenza sulle donne, la tutela dei loro diritti e il lavoro femminile. Sono altresì promossi programmi aventi tra gli obiettivi la tutela e la promozione dei diritti dei minori. Tutti gli interventi previsti sono adottati coerentemente con le direttive OCSE-DAC in materia di aiuto pubblico allo sviluppo, con gli Obiettivi di sviluppo del Millennio e con i principi del diritto internazionale in materia».
All'articolo 9, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'ammontare del trattamento economico e le spese per vitto, alloggio e viaggi del personale di cui al presente comma sono resi pubblici nelle forme e nei modi previsti e atti a garantire la trasparenza nel rispetto della vigente legislazione in materia di protezione dei dati personali».