Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.3 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 25/11/2013 |
Numero: | 20 |
Sommario |
Art. 1. Variazioni allo stato di previsione dell’entrata del bilancio della Regione |
Art. 2. Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione |
Art. 3. Disposizioni in materia di assegnazioni agli enti locali |
Art. 4. Interventi nel settore della forestazione |
Art. 5. Contributi in favore di enti |
Art. 6. Borse di studio in medicina |
Art. 7. Variazioni di bilancio |
Art. 8. Destinazione maggiore contributo decreto legge n. 35/2013 articolo 1 bis. Copertura finanziaria |
Art. 9. Entrata in vigore |
§ 5.3.434 - L.R. 25 novembre 2013, n. 20.
Disposizioni finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l’anno finanziario 2013.
(G.U.R. 29 novembre 2013, n. 53)
Art. 1. Variazioni allo stato di previsione dell’entrata del bilancio della Regione
1. Nello stato di previsione dell’entrata del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2013 sono introdotte le variazioni di cui all’annessa tabella ‘A’.
Art. 2. Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2013 sono introdotte le variazioni di cui all’annessa tabella ‘B’, comprensive di quelle discendenti dai successivi articoli.
Art. 3. Disposizioni in materia di assegnazioni agli enti locali
1. Il fondo delle autonomie locali di cui all’articolo 15 della
2. Al comma 1 dell’articolo 15 della
3. La maggiore assegnazione di cui al comma 1 è iscritta in bilancio nell’esercizio finanziario 2013, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 15, comma 2, ultimo periodo, della
Art. 4. Interventi nel settore della forestazione
1. Per le finalità di cui all’articolo 25, comma 8, della
12.4.1.3.2, capitolo 150514).
2. Le risorse relative ad interventi finanziati con le assegnazioni di cui al comma 114 dell’articolo 1 della
Art. 5. Contributi in favore di enti
1. Per le finalità di cui all’articolo 1 della
Art. 6. Borse di studio in medicina
1. Per le finalità di cui all’articolo 1 della
Art. 7. Variazioni di bilancio
1. Per le finalità previste dall’articolo 18 della
2. Il Fondo per nuove iniziative legislative determinato dal comma 1 dell’articolo 75 della
3. Al fine di provvedere alla liquidazione dei contributi previsti dalla
4. All’allegato 1 di cui all’articolo 72 della
a)
b)
c)
d)
e)
5. Per le finalità di cui all’articolo 59 della
6. Nel bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2013 il capitolo 312503 - UPB 6.3.1.1.2 - è incrementato di 200 migliaia di euro.
7. Al comma 4 dell’articolo 15 della
a) alla lettera d) la cifra “11.000” è sostituita dalla cifra “10.000”;
b) alla lettera i) la cifra “5.000” è sostituita dalla cifra “4.500”.
8. Nel bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2013 sono apportate le seguenti ulteriori variazioni:
a) UPB 13.2.1.3.3, capitolo 473709: + 222 migliaia di euro;
b) UPB 3.2.1.3.2, capitolo 376528: – 222 migliaia di euro;
c) UPB 2.2.1.3.8, capitolo 242520: + 50 migliaia di euro.
9. La spesa autorizzata dall’articolo 37, comma 4, della
10. La spesa autorizzata dall’articolo 75, comma 6, della
11. La spesa autorizzata dall’articolo 75, comma 6, della
Art. 8. Destinazione maggiore contributo
1. Per l’esercizio finanziario 2013, il maggiore contributo attribuito alla Regione siciliana con l’articolo 1 bis del
2. La riduzione della spesa per il rimborso delle rate di ammortamento dei prestiti in essere, derivante dalle disposizioni di cui al comma 1 ed autorizzata dall’articolo 2, comma 1, della
Articolo |
Importi in euro |
– art. 3 |
39.055.469,00 |
– art. 4 |
21.000.000,00 |
– art. 5 |
5.535.000,00 |
– art. 6 |
1.000.000,00 |
– art. 7 |
4.854.000,00 |
Totale |
71.444.469,00 |
Art. 9. Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
TABELLE
(Omissis)