Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.9 governo e ministeri |
Data: | 27/02/2013 |
Numero: | 105 |
Sommario |
Art. 1. Organizzazione del Ministero |
Art. 2. Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale |
Art. 3. Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca |
Art. 4. Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari |
Art. 5. Funzioni di supporto strategico al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali |
Art. 6. Organismi operativi |
Art. 7. Dotazioni organiche e misure attuative |
Art. 8. Disposizioni finali |
§ 80.9.1066 - D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105. [1]
Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
(G.U. 17 settembre 2013, n. 218)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, in corso di registrazione alla Corte dei Conti, emanato ai sensi del citato articolo 2, comma 5,
Visto il comma 10-ter dell'articolo 2 del predetto
Visto l'articolo 1, comma 406, della
Visto, altresì, l'articolo 12, comma 7, del
Vista la
Visto il
Visto, inoltre, l'articolo 23-quater, comma 9, del
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2013, registrato dalla Corte dei conti il 25 febbraio 2013, registro 2, foglio 103, con il quale è stata approvata la tabella di corrispondenza per l'inquadramento nei ruoli del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli del personale, dipendente a tempo indeterminato, in servizio presso la soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico alla data del 14 agosto 2012, adottato ai sensi del citato articolo 23-quater del
Visto il decreto interministeriale 31 gennaio 2013, registrato dalla Corte dei conti il 25 febbraio 2013, registro 2, foglio 215, con il quale sono state trasferite le funzioni precedentemente svolte dalla soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, nonchè le risorse umane, finanziarie e strumentali, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
Preso atto che l'allegato 1 al predetto decreto del 31 gennaio 2013 individua, nominativamente, complessive 155 unità da trasferire al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, così distinte: n. 5 dirigenti di seconda fascia, n. 82 unità della terza area ivi comprese 2 unità appartenenti, secondo il comparto di contrattazione degli Enti pubblici non economici, alle aree medica e dei professionisti e n. 68 unità della seconda area;
Vista la proposta formulata dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con nota n. 388 del 25 febbraio 2013, al fine della predisposizione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri contenente la riorganizzazione del predetto Dicastero, in attuazione dell'articolo 2, comma 10-ter, del citato
Preso atto che sulla proposta di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'Amministrazione ha informato le Organizzazioni sindacali in data 7 febbraio 2013;
Visto l'articolo 2, comma 10-ter, del citato
Considerata l'organizzazione ministeriale proposta coerente con:
i compiti e le funzioni attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dalla normativa di settore vigente;
i contingenti di organico delle qualifiche dirigenziali di livello generale e non, rideterminati con il sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013;
gli incrementati del contingente di personale proveniente dall'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico;
l'esplicita previsione contenuta nel citato articolo 23-quater del
Ritenuto, pertanto, per la suddetta motivazione, nonchè per ragioni di speditezza e celerità, di non avvalersi di tale facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato;
Ritenuto, inoltre, che con il presente provvedimento si possa dare attuazione anche al disposto di cui al predetto articolo 23-quater, comma 9, del
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 dicembre 2011, con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione è stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di lavoro pubblico, nonchè di organizzazione, riordino e funzionamento delle pubbliche amministrazioni;
Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
Decreta:
Art. 1. Organizzazione del Ministero
1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato: «Ministero», per l'esercizio delle funzioni e dei compiti statali ad esso spettanti in materia di agricoltura e foreste, caccia, alimentazione, pesca, produzione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca, come definiti dall'articolo 38 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonchè dalla vigente normativa comunitaria e nazionale, è organizzato nei seguenti Dipartimenti:
a) Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale;
b) Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca;
c) Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.
3. I Capi dei Dipartimenti svolgono esclusivamente i compiti ed esercitano i poteri di cui all'articolo 5 del
Art. 2. Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale
1. Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale esercita le competenze del Ministero in materia di politiche di mercato nel settore agricolo e agroalimentare, cura i rapporti con l'Unione europea nella fase di formazione e di attuazione della normativa comunitaria del Consiglio, del Parlamento e della Commissione e promuove la tutela degli interessi forestali nazionali [2].
2. Il Dipartimento cura, nelle materie di spettanza del Ministero le relazioni con l'Unione europea e internazionali, anche in sede bilaterale e multilaterale, ivi compresi i lavori dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Agricoltura e le risorse alimentari (FAO) in raccordo con il Ministero degli affari esteri ed esercita le competenze in materia di: sviluppo del mondo rurale, delle imprese del sistema agricolo ed agroalimentare; politiche strutturali e di sviluppo rurale dell'Unione europea e nazionali; tutela dei patrimoni genetici e regolazione delle sementi; tutela e valorizzazione della biodiversità vegetale e animale ai fini del miglioramento della produzione agricola e forestale; attività venatoria e gestione programmata della stessa; promozione e valorizzazione delle pratiche agricole e alimentari tradizionali e dei siti rurali, assicurando l'attuazione delle leggi 6 aprile 1977, n. 184 e 27 settembre 2007, n. 167; economia montana nell'ambito della politica di sviluppo rurale; programmazione nazionale in materia di agriturismo; valorizzazione del comparto agrituristico nazionale; gestione del Fondo di solidarietà nazionale di cui al
3. Il Dipartimento è articolato in tre uffici di livello dirigenziale generale, con le denominazioni e le competenze di seguito indicate [4]:
a) Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea: trattazione, cura e rappresentanza degli interessi agricoli ed agroalimentari in sede dell'Unione europea per gli aspetti di mercato e i sostegni diretti; partecipazione ai processi di elaborazione della posizione comune e di formazione della politica agricola comune (di seguito denominata PAC), e di definizione dei regolamenti, delle direttive e delle decisioni dell'Unione europea connessi con tale politica; predisposizione delle disposizioni nazionali e degli altri atti necessari ad assicurare la applicazione della regolamentazione dell'Unione europea in materia di organizzazioni di mercato agricolo e agroalimentare e di sostegni diretti; analisi, monitoraggio e valutazione sullo stato di attuazione della PAC, compreso l'andamento della spesa; rappresentanza dell'amministrazione nel Comitato speciale agricoltura, nei comitati e nei gruppi di lavoro dell'Unione europea per la elaborazione della normativa dell'Unione europea di settore; rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con gli altri Stati membri, nonchè con i Paesi terzi per le tematiche connesse agli aspetti di mercato e ai sostegni diretti della politica agricola comune; coordinamento dell'attività svolta, in materia di mercati, dalle regioni, dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), dagli Organismi pagatori e dalle altre amministrazioni deputate all'applicazione della regolamentazione dell'Unione europea ed esecuzione degli obblighi dell'Unione europea riferibili al livello statale; adempimenti relativi all'attuazione della normativa dell'Unione europea concernente il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA); riconoscimento degli organismi pagatori previsti dalla normativa dell'Unione europea e supervisione della attività dei medesimi; monitoraggio dell'andamento dei mercati in collaborazione con le competenti Direzioni generali del Ministero dello sviluppo economico e gli enti competenti in materia; trattazione delle tematiche relative ai processi di allargamento dell'Unione europea e agli accordi bilaterali dell'Unione con i Paesi terzi; rappresentanza degli interessi e delle posizioni nazionali negli organismi internazionali multilaterali quali l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE); contingenti ed ostacoli tecnici e tariffari in materia di importazione ed esportazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari; funzioni connesse con l'applicazione degli accordi internazionali concernenti i mercati e gli aiuti; esercizio delle attribuzioni statali in materia alimentare come definita all'articolo 1 della
b) Direzione generale dello sviluppo rurale: trattazione, cura e rappresentanza degli interessi agricoli ed agroalimentari in materia di sviluppo rurale; elaborazione e coordinamento delle linee di politica di sviluppo rurale, ivi compresi gli aspetti relativi della montagna e del paesaggio rurale, in coerenza con quelle dell'Unione europea; politiche e strumenti in materia di politiche imprenditoriali, dei soggetti giuridici in agricoltura, ivi comprese quelle giovanili e di ricambio generazionale, e delle strutture aziendali agricole; contratti agrari, ricomposizione fondiaria, bonifica; coordinamento delle politiche in favore dell'imprenditoria agricola giovanile e femminile; risoluzione di problemi della pluriattività; grandi reti infrastrutturali di irrigazione dichiarate di rilevanza nazionale di cui alla
b-bis) Direzione generale delle foreste: rappresentanza e tutela degli interessi forestali nazionali in sede europea e internazionale, coordinamento delle politiche forestali nazionali e regionali; elaborazione delle linee di politica forestale, anche con riferimento al dissesto idrogeologico e alla mitigazione dei cambiamenti climatici; controllo e monitoraggio del consumo del suolo forestale; elaborazione e coordinamento delle politiche della filiera del legno, in coerenza con quelle dell'Unione europea; coordinamento politiche di valorizzazione della biodiversità negli ecosistemi forestali; coordinamento e tutela dei patrimoni genetici e delle sementi di interesse forestale, nel rispetto della normativa europea e internazionale vigente; tutela e valorizzazione dei prodotti forestali e del sottobosco; adempimenti relativi all'attuazione del
Art. 3. Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
1. Il Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare e della pesca esercita le competenze del Ministero nel settore della pesca, della tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero della salute; cura le relazioni istituzionali con le regioni e gli enti territoriali; cura l'attuazione delle leggi pluriennali di spesa, i servizi generali e il personale, anche ai sensi del
a) Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica: disciplina generale e coordinamento in materia di tracciabilità delle produzioni di cui all'articolo 1, comma 1; certificazione delle attività agricole ecocompatibili; elaborazione, attuazione e coordinamento delle politiche di sviluppo economico delle imprese agricole, della cooperazione agroalimentare, nonchè della trasformazione industriale dei prodotti agricoli fatte salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico; esercizio delle attribuzioni statali in materia alimentare come definita all'articolo 1 della
b) Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura: programmazione nazionale in materia di pesca e acquacoltura, disciplina generale e coordinamento delle politiche relative alle attività di pesca e acquacoltura in materia di gestione delle risorse ittiche marine, di importazione ed esportazione dei prodotti ittici; aiuti di Stato in materia di pesca e acquacoltura; gestione del Fondo per il credito peschereccio; ricerca applicata alla pesca ed alla acquacoltura; tutela, valorizzazione, tracciabilità e qualità dei prodotti ittici; misure tecniche relative all'attività di pesca marittima; adempimenti nazionali relativi al Fondo europeo della pesca (FEP); attività di controllo e vigilanza di tutte le autorità di controllo nazionali competenti per il rispetto delle norme della politica comune della pesca, raccolta, trattamento e certificazione dei dati sulle attività di pesca ai sensi del
c) Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali: gestione unificata delle risorse umane e strumentali; reclutamento e concorsi; trattamento giuridico ed economico e di quiescenza, istruzione e gestione del relativo contenzioso; attività di formazione e aggiornamento professionale; relazioni con le organizzazioni sindacali, supporto tecnico-organizzativo all'attività di contrattazione collettiva integrativa; mobilità; politiche del personale per le pari opportunità; prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro del Ministero; attività di amministrazione e cura degli affari di carattere generale; coordinamento dell'attuazione delle leggi pluriennali di spesa; predisposizione, d'intesa con gli altri Dipartimenti, del bilancio del Ministero; organizzazione e gestione della biblioteca storica e corrente del Ministero; coordinamento e gestione delle attività dell'Ufficio relazioni con il pubblico; gestione della funzione statistica di cui all'articolo 6 del
Il Direttore generale della Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali è responsabile della prevenzione della corruzione per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della
La Direzione generale si articola in 6 uffici dirigenziali non generali.
Art. 4. Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari
1. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, di seguito denominato «Ispettorato», ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico, ha competenze in materia di prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici di produzione per il settore primario; vigilanza sulle produzioni di qualità registrata che discendono da normativa comunitaria e nazionale; programmi di controllo per contrastare l'irregolare commercializzazione dei prodotti agroalimentari introdotti da Stati membri o Paesi terzi e i fenomeni fraudolenti che generano situazioni di concorrenza sleale tra gli operatori a supporto degli interventi a sostegno delle produzioni colpite da crisi di mercato.
Ai fini dello svolgimento della propria attività, l'Ispettorato opera con organico proprio e propria organizzazione amministrativa e contabile e si avvale della gestione unitaria, assicurata dalla Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), dei servizi comuni e del personale, limitatamente al reclutamento, alla formazione generale, al trattamento giuridico ed economico ed al relativo contenzioso del personale dipendente. L'Ispettorato assume l'acronimo ICQRF.
2. L'Ispettorato si articola, a livello di amministrazione centrale, in due uffici di livello dirigenziale generale, con le denominazioni e le attribuzioni di seguito indicate e, a livello territoriale, in 10 uffici e 4 laboratori di livello dirigenziale non generale:
a) Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore: riconoscimento degli organismi di controllo e di certificazione, procedure sanzionatorie delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario o forestale e relativo contenzioso; avvio della procedura di esecuzione forzata delle ordinanze-ingiunzioni mediante emissione dei ruoli; analisi e programmazione dei fabbisogni di risorse strumentali e logistiche dell'Ispettorato e relativa attività contrattuale; tenuta della contabilità economico-analitica; procedure di fornitura di beni e servizi; coordinamento della gestione e manutenzione dei beni periferici dell'Ispettorato; coordinamento dell'attività di esecuzione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e di salute dei lavoratori presso gli uffici periferici e i laboratori; vigilanza amministrativa sugli uffici territoriali ed i laboratori; supporto tecnico-organizzativo all'attività di contrattazione collettiva integrativa; trattamento economico accessorio e mobilità del personale dell'Ispettorato; formazione specifica per il personale dell'Ispettorato, comunicazione istituzionale in raccordo con il Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare e della pesca. La Direzione generale si articola in 4 uffici dirigenziali non generali;
b) Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari: programmazione delle attività istituzionali; monitoraggio e valutazione dei programmi di attività svolti dagli uffici territoriali e dai laboratori; indirizzo, coordinamento e vigilanza sull'attività ispettiva svolta dagli uffici territoriali; vigilanza sugli organismi pubblici e privati di controllo nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari biologici e di qualità registrata; indirizzo, coordinamento e vigilanza sull'attività analitica e sulla qualità dei laboratori; attività di studio nelle materie di competenza dell'Ispettorato; aggiornamento delle metodiche ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale; promozione di attività di studio e ricerca nel settore analitico da parte dei laboratori; rapporti con altri organismi di controllo nazionali e internazionali; gestione dei comitati di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 13 febbraio 2003, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003; analisi di revisione ai sensi dell'articolo 1, comma 8-bis, del
Art. 5. Funzioni di supporto strategico al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
1. Le funzioni di supporto strategico e alta consulenza al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono svolte nell'ambito della struttura del Gabinetto del Ministro attraverso le risorse umane e materiali presenti a legislazione vigente.
Art. 6. Organismi operativi
1. Il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri, posto alle dipendenze funzionali del Ministro, svolge i compiti di cui agli articoli 7 e 8, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.177. Nell'ambito del Comando unità, il Comando carabinieri politiche agricole e alimentari, di cui al decreto del Ministro della difesa 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 11 settembre 2001, n.211, Supplemento ordinario, svolge controlli straordinari sulla erogazione e percezione di aiuti comunitari nel settore agroalimentare e della pesca ed acquacoltura, sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari, ivi compresi gli aiuti a Paesi in via di sviluppo e indigenti ed esercita controlli specifici sulla regolare applicazione di regolamenti comunitari e concorre, coordinandosi con l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, nell'attività di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare. Nello svolgimento di tali compiti, il reparto può effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle proprie attività istituzionali [8].
2. [Il Comando carabinieri politiche agricole e alimentari, istituito presso il Ministero, svolge controlli straordinari sulla erogazione e percezione di aiuti comunitari nel settore agroalimentare e della pesca ed acquacoltura, sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari, ivi compresi gli aiuti a Paesi in via di sviluppo e indigenti. Il Comando dipende funzionalmente dal Ministro ed esercita controlli specifici sulla regolare applicazione di regolamenti comunitari e concorre, coordinandosi con l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, nell'attività di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare. Nello svolgimento di tali compiti, il reparto può effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle proprie attività istituzionali] [9].
3. Il Reparto pesca marittima (RPM) del Corpo delle capitanerie di porto, istituito presso il Ministero, ai sensi dell'articolo 4 del
Art. 7. Dotazioni organiche e misure attuative
1. Le dotazioni organiche del Ministero (ruolo agricoltura e ruolo ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari), determinate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013 e incrementate dai contingenti di personale proveniente dalla soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, come individuati nel decreto interministeriale del 31 gennaio 2013, nonchè dai contingenti di personale individuati nella Tabella A allegata al
2. Con successivi decreti del Ministro di natura non regolamentare, da adottare, ai sensi dell'articolo 4 del
3. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 2, ciascun ufficio di livello dirigenziale generale opera avvalendosi degli uffici dirigenziali attualmente operanti, con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione. In applicazione degli articoli 2, comma 1, 12, comma 7 e 23-quater, comma 9, del
4. In corrispondenza delle tre unità di personale dirigenziale non generale risultanti in soprannumero per effetto del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di cui al comma 11, lettera a), dell'articolo 2 del
5. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sarà ripartito il contingente di personale delle aree prima, seconda e terza, come sopra determinato dalle tabelle A e B, in profili professionali e fasce retributive. Con il medesimo provvedimento si provvede alla distribuzione del personale dell'Ispettorato, nell'ambito della sede centrale e delle sedi periferiche dello stesso. Detto provvedimento sarà tempestivamente comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
6. Il Ministro, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, può inviare in lunga missione e con onere a carico del Ministero, personale di supporto agli addetti del Ministero che svolgano l'incarico di esperti ai sensi dell'articolo 168 del
7. In sede di attuazione delle attività di formazione, riqualificazione e riconversione del personale, si tiene conto della nuova organizzazione del Ministero.
8. Il personale dirigenziale di prima e di seconda fascia del Ministero è inserito nei ruoli del personale dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
9. Il personale non dirigenziale del Ministero è inserito nel ruolo del personale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Art. 8. Disposizioni finali
1. Ogni due anni l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del
2. L'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance resta disciplinata dal
3. È abrogato il
4. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Le disposizioni contenute nel presente decreto entrano in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2013 Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 7, foglio n. 350
Tabella A [12]
(prevista dall'articolo 7, comma 1)
Dotazione organica del personale - Ruolo agricoltura
Ruolo Agricoltura |
Unità |
Qualifiche dirigenziali |
|
Dirigente di 1ª fascia |
8 |
Dirigente di 2ª fascia |
39 |
Totale |
47 |
Aree |
|
Area III |
421 |
Area II |
355 |
Area I |
8 |
Totale aree |
784 |
Totale complessivo |
831 |
Tabella B
(prevista dall'articolo 7, comma 1)
Dotazione organica del personale - Ruolo ICQRF
Ruolo ICQRF |
Unità |
|
|
Qualifiche dirigenziali |
|
Dirigente di 1a fascia |
3 |
Dirigente di 2a fascia |
22 |
Totale |
25 |
|
|
Aree |
|
Area III |
372 |
Area II |
410 |
Area I |
9 |
|
|
Totale aree |
791 |
Totale complessivo |
816 |
[1] Abrogato dall'art. 9 del
[2] Comma così modificato dall'art. 1 del
[3] Comma così modificato dall'art. 1 del
[4] Alinea così modificato dall'art. 1 del
[5] Lettera così modificata dall'art. 1 del
[6] Lettera aggiunta dall'art. 1 del
[7] Lettera così modificata dall'art. 2 del
[8] Comma così sostituito dall'art. 3 del
[9] Comma abrogato dall'art. 3 del
[10] Comma così modificato dall'art. 4 del
[11] Comma così modificato dall'art. 4 del
[12] Tabella così sostituita dall'art. 4 del