Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 10. Assistenza e servizi sociali |
Capitolo: | 10.5 interventi specifici |
Data: | 13/09/1999 |
Numero: | 317 |
Sommario |
Art. 1. 01. |
Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge |
§ 10.5.8a - D.L. 13 settembre 1999, n. 317.
Disposizioni urgenti a tutela delle vittime delle richieste estorsive e dell'usura. [1]
(G.U. 14 settembre 1999, n. 216).
01. [2].
02. [3].
1. [4].
1 bis. [5].
1 ter. All'articolo 24 della
1 quater. La domanda di elargizione di cui all'articolo 24, comma 1, della
1 quinquies. Il termine di ripresentazione della domanda di cui all'articolo 24, comma 3, della
2. [9].
3. All'articolo 25, commi 1 e 3, della
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma, inserito dalla
[3] Comma, inserito dalla
[4] Sostituisce la lettera d) al comma 1, art. 19, della
[5] Comma, aggiunto dalla
[6] Comma aggiunto dalla
[7] Comma, aggiunto dalla
[8] Comma, aggiunto dalla
[9] Comma, modificato dalla
[10] Comma così sostituito dalla