| Settore: | Normativa nazionale | 
| Data: | 18/02/1992 | 
| Numero: | 172 | 
| Sommario | 
| Art. 1. 1. Il decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, recante istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive, è convertito in legge con le modificazioni [...] | 
§ 98.1.26751 - Legge 18 febbraio 1992, n. 172.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, recante istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive
(G.U. 28 febbraio 1992, n. 49)
     1. Il 
     2. Il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi previsti dalla 
     3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del 
Allegato
     Modificazioni apportate in sede di conversione al 
All'art. 1, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. A titolo di contributo per il ristoro del pregiudizio subìto è corrisposta una elargizione di una somma di danaro in favore di chi, esercitando un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subisce nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori dell'esistenza di un vincolo associativo, per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 416-bis del codice penale".
L'art. 9 è soppresso.
All'art. 10, al comma 1, le parole: "629-bis," sono soppresse.
All'art. 11, al comma 1, le parole: "629-bis," sono soppresse.
L'art. 12 è soppresso.