Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 27/09/1993 |
Numero: | 382 |
Sommario |
Art. 1. Richieste estorsive successive al danno cagionato |
Art. 2. Estensione dei casi di elargizione |
Art. 3. Modalità e termini della domanda |
Art. 4. Concessione dell'elargizione |
Art. 4. bis. Sospensione di termini |
Art. 5. Riservatezza degli atti |
Art. 6. Attività istruttoria |
Art. 7. Rimessione in termini |
Art. 8. Entrata in vigore |
§ 98.1.28459 - D.L. 27 settembre 1993, n. 382 [1].
Misure urgenti a sostegno delle vittime di richieste estorsive
(G.U. 28 settembre 1993, n. 228)
Art. 1. Richieste estorsive successive al danno cagionato
1. Nel comma 2, lettera a), dell'art. 1 del
Art. 2. Estensione dei casi di elargizione
1. Nel comma 1 dell'art. 1 del
1-bis. Per i casi previsti dall'art. 1 e dal presente articolo l'elargizione è concessa per eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del
1-ter. Al comma 1 dell'art. 2 del
Art. 3. Modalità e termini della domanda
1. Nel comma 2 dell'art. 3 del
2. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono determinate le condizioni e i requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 2 dell'art. 3 del
Art. 4. Concessione dell'elargizione
1. All'art. 4 del
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:"3. In caso di copertura assicurativa, se l'importo del danno supera la somma liquidata o che può essere liquidata dalla società assicuratrice, l'elargizione è concessa per la sola quota eccedente.";
b) nel comma 4, sono soppresse le parole: "Fermo restando quanto disposto dall'art. 7, comma 3, della
c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:"4-bis. Prima della definizione del procedimento di elargizione può essere disposta, in una o più soluzioni, la corresponsione di una provvisionale pari al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo dell'elargizione, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'art. 5, comma 4. Per il pagamento dei ratei e per l'eventuale ripetizione di quanto erogato si applicano le disposizioni di cui al comma 4.".
Art. 4. bis. Sospensione di termini [4]
1. A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione prevista dall'art. 1 del
2. Sono altresì sospesi, per la medesima durata di trecento giorni, i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono entro un anno dalla data dell'evento lesivo.
3. Sono sospesi per la medesima durata di trecento giorni l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate.
4. Qualora si accerti, a seguito di sentenza penale irrevocabile, o comunque con sentenza esecutiva, l'inesistenza dei presupposti per l'applicazione dei benefici previsti dal presente articolo, gli effetti dell'inadempimento delle obbligazioni di cui al comma 1 e della scadenza dei termini di cui al comma 3 sono regolati dalle norme ordinarie .
Art. 5. Riservatezza degli atti [5]
1. Il comma 5 dell'art. 5 del
Art. 6. Attività istruttoria [6]
1. Dopo l'art. 5 del
2. Qualora risulti indispensabile per l'accertamento dei presupposti e delle condizioni dell'elargizione il prefetto e il comitato di cui all'art. 5, commi 2 e 3, possono ottenere dall'autorità giudiziaria competente copie di atti e informazioni scritte sul loro contenuto inerenti il fatto delittuoso che ha causato il danno. L'autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto motivato. Le copie e le informazioni acquisite ai sensi del presente articolo sono coperte dal segreto d'ufficio e sono custodite e trasmesse in forme idonee ad assicurare la massima riservatezza." .
Art. 7. Rimessione in termini
1. Le domande di cui all'art. 3 del
Art. 8. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[3] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[4] Articolo inserito dalla legge di conversione.
[5] Articolo così sostituito dalla legge di conversione.
[6] Articolo così modificato dalla legge di conversione.