Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 04/04/2003 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. Pubblicazione della rivista Il Diritto della Regione. |
Art. 2. Organi della rivista. |
Art. 3. Modifica della legge regionale 8 maggio 1989, n. 14 "Ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Veneto". |
Art. 4. Modifica dell’articolo 23 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione” e successive modificazioni. |
Art. 5. Abrogazione. |
Art. 6. Modifica dell’articolo 11, della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2002”. |
Art. 7. Dichiarazione d'urgenza. |
§ 2.1.25 - L.R. 4 aprile 2003, n. 9.
Disposizioni di riordino e semplificazione normativa collegato alla legge finanziaria 2003 riguardo alla rivista il diritto della regione, alla modifica della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 e alla modifica della legge finanziaria regionale 2002.
(B.U. 8 aprile 2003, n. 36).
Art. 1. Pubblicazione della rivista Il Diritto della Regione.
1. La Regione promuove la pubblicazione periodica di una rivista a contenuto dottrinale e giurisprudenziale su materie di interesse regionale [1].
2. La rivista di cui al comma 1 assume il titolo Il Diritto della Regione.
Art. 2. Organi della rivista. [2]
1. Per la realizzazione della rivista di cui all’articolo 1, la Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvedono di intesa alla nomina di un comitato di direzione, composto da un numero massimo di dieci esperti, scelti anche tra i dirigenti della Regione, nelle materie legale, legislativa e degli enti locali.
2. Tra gli esperti di cui al comma 1 sono scelti il direttore responsabile, il direttore scientifico e il direttore editoriale.
3. Con l’intesa di cui al comma 1, la Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale possono individuare ulteriori organi, quali un comitato di redazione ed un comitato scientifico, e nominarne i componenti.
4. Con la medesima intesa sono altresì definite le modalità di costituzione della segreteria della rivista, a supporto dell’attività del comitato di direzione.
5. La partecipazione agli organi di cui ai precedenti commi è a titolo gratuito.
Art. 3. Modifica della
1. [La rubrica del titolo II della legge regionale 8 maggio 1989 n.14 è sostituita dalla seguente: "Rilascio copia atti amministrativi regionali".]
Art. 4. Modifica dell’articolo 23 della
1. Dopo la lettera l bis del comma 2 dell’articolo 23 della
“l ter) adottare i provvedimenti inerenti all’irrogazione di sanzioni amministrative che spettano alla Regione ai sensi della normativa vigente;”.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a tutti i procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stata emanata l’ordinanza ingiunzione di cui all’articolo 18 della
[1. Sono abrogati gli articoli 16 e 17 della
Art. 6. Modifica dell’articolo 11, della
1. Alla rubrica dell’articolo 11, della
2. Al comma 1, dell’articolo 11, della
3. Al comma 2, dell’articolo 11, della
Art. 7. Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
[1] Comma così modificato dall'art. 106 della
[2] Articolo così sostituito dall'art. 106 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 16 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 16 della