§ 41.1.112 - L. 11 dicembre 1984, n. 839.
Norme sulla Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.1 disciplina generale
Data:11/12/1984
Numero:839


Sommario
Art. 1.  Nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana si inseriscono e si pubblicano nel testo integrale:
Art. 2.  Le leggi sono controfirmate dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro proponente, del quale deve essere indicato il relativo Ministero o comunque indicata la relativa attribuzione.
Art. 3.  Nella prima parte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sono pubblicati, oltre alle leggi, ai decreti, alle delibere e agli atti da inserire nella Raccolta ufficiale, gli altri atti ed [...]
Art. 4.  A cura del Servizio del contenzioso diplomatico, trattati e affari legislativi del Ministero degli affari esteri, sono trasmessi, per la pubblicazione trimestrale in apposito supplemento della [...]
Art. 5.  Per i decreti-legge che, in sede di conversione, abbiano subito modificazioni, l'ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia predispone un testo integrato con le modificazioni introdotte [...]
Art. 6.  Quando una legge ovvero un decreto o altro atto avente contenuto normativo disponga la soppressione, l'aggiunta o la sostituzione di una o più parole nel corpo di una preesistente espressione [...]
Art. 7.  Gli estremi dei lavori preparatori delle leggi approvate dal Parlamento sono pubblicati, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella prima parte della Gazzetta Ufficiale, mediante [...]
Art. 8.  Quando una legge ovvero un decreto o altro atto normativo contenga rinvii numerosi o comunque complessi a preesistenti disposizioni normative, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per i [...]
Art. 9.  La Gazzetta Ufficiale pubblica annualmente, in allegato al volume contenente gli indici annuali o in apposito volume, la situazione delle convenzioni internazionali vigenti per l'Italia, con [...]
Art. 10.  Il Ministro di grazia e giustizia, con proprio decreto avente effetto dall'inizio dell'anno successivo alla sua pubblicazione, può prevedere la divisione della 1ª parte della Gazzetta Ufficiale in [...]
Art. 11.  L'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato assicura la più ampia e rapida diffusione della Gazzetta Ufficiale nell'intero territorio italiano, avvalendosi anche dei mezzi di distribuzione dei [...]
Art. 12.  Le leggi sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana subito dopo la promulgazione e comunque non oltre trenta giorni da essa. I decreti che diventano efficaci a seguito della [...]
Art. 13.  Sono abrogati la prima parte dell'articolo 6 e l'articolo 7 del testo unico approvato con regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256, il capoverso seguente all'alinea introduttivo del primo comma [...]
Art. 14.  Le disposizioni della presente legge, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 2, primo comma, all'articolo 3, quinto e sesto comma, agli articoli 5, 6, 7, 8 e 10, hanno effetto a decorrere dal [...]


§ 41.1.112 - L. 11 dicembre 1984, n. 839.

Norme sulla Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

(G.U. 17 dicembre 1984, n. 345).

 

     Art. 1. Nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana si inseriscono e si pubblicano nel testo integrale:

     a) le leggi costituzionali;

     b) le leggi ordinarie dello Stato;

     c) i decreti che hanno forza di legge;

     d) gli altri decreti, del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei Ministri e ministeriali, nonché le delibere e gli altri atti di Comitati di Ministri che siano strettamente necessari per l'applicazione di atti aventi forza di legge;

     e) i dispositivi delle sentenze della Corte costituzionale che dichiarino la illegittimità costituzionale di leggi o di atti aventi forza di legge;

     f) gli accordi ai quali la Repubblica si obbliga nelle relazioni internazionali, ivi compresi quelli in forma semplificata, e che non necessitano di pubblicazione ai sensi delle precedenti lettere b) e d).

     Le leggi costituzionali assumono una numerazione autonoma e sono pubblicate in apposito fascicolo della Raccolta ufficiale.

     La pubblicazione dei decreti emanati a norma dell'articolo 77 della Costituzione e non convertiti in legge reca l'annotazione del comunicato previsto dall'articolo 5, secondo e terzo comma, della presente legge.

     Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con i vari Ministri competenti, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, previo parere del Consiglio di Stato, sono approvati gli elenchi dei decreti e delle delibere, di cui alla lettera d) del primo comma, da inserire nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

     Detti elenchi possono essere modificati o integrati con le stesse modalità.

     Per i decreti sottoposti alla registrazione della Corte dei conti deve essere fatta menzione, nella pubblicazione, degli estremi di registrazione.

     Qualora si tratti di testi voluminosi, può pubblicarsi nella Raccolta ufficiale, in corrispondenza del numero di raccolta, un avviso e formarsi del provvedimento un volume separato.

     I dispositivi delle sentenze di cui alla lettera e) del primo comma vengono pubblicati annualmente in apposito fascicolo della Raccolta ufficiale, con l'indicazione della numerazione assegnata dalla Corte costituzionale.

     La Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana assume la denominazione di «Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana».

 

     Art. 2. Le leggi sono controfirmate dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro proponente, del quale deve essere indicato il relativo Ministero o comunque indicata la relativa attribuzione.

     Gli originali delle leggi, dei decreti, delle delibere e degli altri atti di cui all'articolo 1, lettera d), da inserirsi nella Raccolta ufficiale sono trasmessi al Ministro di grazia e giustizia, il quale appone ad essi il proprio «visto» ed il sigillo dello Stato.

 

     Art. 3. Nella prima parte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sono pubblicati, oltre alle leggi, ai decreti, alle delibere e agli atti da inserire nella Raccolta ufficiale, gli altri atti ed i comunicati che interessino la generalità dei cittadini e la cui pubblicità risponda, ad esigenze di carattere informativo diffuso.

     Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con i vari Ministri competenti, sono approvati gli elenchi degli atti e dei comunicati da pubblicare nel testo integrale, di quelli da pubblicare per sunto o estratto e di quelli per i quali può essere pubblicato il solo titolo, con l'indicazione della pubblicazione ufficiale recante il testo dell'atto.

     I decreti, le delibere e gli altri atti che sono efficaci indipendentemente dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale devono essere inviati al Ministero di grazia e giustizia entro cinque giorni dal loro perfezionamento e devono essere pubblicati senza ritardo.

     Sono altresì inseriti nella Gazzetta Ufficiale gli atti e i comunicati della Presidenza della Repubblica, delle due Camere e della Corte costituzionale, da pubblicarsi a norma delle leggi e rispettivi regolamenti vigenti.

     Nella prima parte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è pubblicato il testo integrale di tutte le sentenze della Corte costituzionale. Vi sono pubblicati altresì, per notizia, tutte le leggi approvate e tutti i regolamenti emanati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ed il testo integrale delle direttive e dei regolamenti comunitari, nonché delle decisioni generali della CECA.

     Sono pubblicate anche le circolari esplicative dei provvedimenti legislativi, la cui pubblicità in questa forma sia chiesta dal Ministro competente e sia ritenuta opportuna dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

     Nella prima parte della Gazzetta Ufficiale sono pubblicati, per notizia, gli atti amministrativi emanati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano che interessino la generalità dei cittadini della Repubblica e che rientrino nelle categorie precisate in elenchi approvati a norma del secondo comma del presente articolo. Gli elenchi specificano, per ogni categoria di atti, in quale delle forme previste dal secondo comma la pubblicazione deve essere effettuata.

     Gli elenchi, emanati a norma del secondo e settimo comma, possono essere modificati o integrati con le modalità previste in detti commi.

     Sono abrogate tutte le disposizioni di carattere generale o particolare, legislative, regolamentari o amministrative, che prevedono la pubblicazione di atti nella Gazzetta Ufficiale, salvo le pubblicazioni previste dalla legge 11 marzo 1953, n. 87, sulla corte costituzionale, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, sui referendum e sulla iniziativa legislativa popolare.

 

     Art. 4. A cura del Servizio del contenzioso diplomatico, trattati e affari legislativi del Ministero degli affari esteri, sono trasmessi, per la pubblicazione trimestrale in apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale, tutti gli atti internazionali ai quali la Repubblica si obbliga nelle relazioni estere, trattati, convenzioni, scambi di note, accordi ed altri atti comunque denominati, che sono altresì comunicati alle Presidenze delle Assemblee parlamentari.

     La trasmissione avviene non oltre un mese dalla sottoscrizione dell'atto con cui la Repubblica si obbliga.

 

     Art. 5. Per i decreti-legge che, in sede di conversione, abbiano subito modificazioni, l'ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia predispone un testo integrato con le modificazioni introdotte dal Parlamento e stampate in modo caratteristico. Questo testo è pubblicato nella prima parte della Gazzetta Ufficiale anche in un giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione della legge di conversione.

     Se il disegno di legge di conversione in legge del decreto emanato a norma dell'articolo 77 della Costituzione è respinto, la deliberazione è subito comunicata dal Presidente della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica al Ministro di grazia e giustizia, il quale provvede a pubblicarla immediatamente nella Gazzetta Ufficiale.

     Se il decreto non viene convertito in legge nel termine previsto dall'articolo 77, ultimo comma, della Costituzione, il relativo comunicato è predisposto dal Ministro di grazia e giustizia e immediatamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Art. 6. Quando una legge ovvero un decreto o altro atto avente contenuto normativo disponga la soppressione, l'aggiunta o la sostituzione di una o più parole nel corpo di una preesistente espressione normativa, il Ministro di grazia e giustizia provvede alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, in calce al provvedimento modificativo, anche della intera norma nel nuovo testo risultante dalle modifiche apportate, le quali sono stampate in modo caratteristico.

     Quando una legge ovvero un decreto o altro atto avente contenuto normativo abbia subito diverse e complesse modifiche disposte nelle forme indicate nel precedente comma, il Ministero competente può predisporre, per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, un testo aggiornato della legge o dell'atto, nel quale le modifiche apportate sono stampate in modo caratteristico e ne e specificata la fonte.

 

     Art. 7. Gli estremi dei lavori preparatori delle leggi approvate dal Parlamento sono pubblicati, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella prima parte della Gazzetta Ufficiale, mediante annotazioni in calce al testo della legge.

     Sono analogamente annotati in calce al testo della legge gli estremi degli atti normativi delle Comunità europee cui esso si riferisce [1].

 

     Art. 8. Quando una legge ovvero un decreto o altro atto normativo contenga rinvii numerosi o comunque complessi a preesistenti disposizioni normative, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per i decreti e gli altri atti, il Ministro competente per materia trasmette, unitamente alla legge o all'atto da pubblicare, il testo delle norme alle quali è operato il rinvio. Queste norme sono pubblicate, per informazione, nella Gazzetta Ufficiale unitamente alla legge, al decreto o all'altro atto normativo.

 

     Art. 9. La Gazzetta Ufficiale pubblica annualmente, in allegato al volume contenente gli indici annuali o in apposito volume, la situazione delle convenzioni internazionali vigenti per l'Italia, con l'indicazione degli Stati per i quali queste convenzioni sono efficaci e delle riserve ad esse relative.

     Il volume è predisposto a cura del Ministero degli affari esteri.

 

     Art. 10. Il Ministro di grazia e giustizia, con proprio decreto avente effetto dall'inizio dell'anno successivo alla sua pubblicazione, può prevedere la divisione della 1ª parte della Gazzetta Ufficiale in più serie, distinte per tipi di atti da pubblicare, e fissare per ciascuna serie la frequenza di pubblicazione. Le diverse serie potranno essere poste in vendita anche separatamente.

 

     Art. 11. L'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato assicura la più ampia e rapida diffusione della Gazzetta Ufficiale nell'intero territorio italiano, avvalendosi anche dei mezzi di distribuzione dei giornali.

     La Gazzetta Ufficiale è posta in vendita in ogni capoluogo di provincia non oltre il giorno successivo a quello in cui essa è pubblicata.

     La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle leggi e degli altri atti di maggiore importanza è comunicata attraverso i notiziari radiotelevisivi.

 

     Art. 12. Le leggi sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana subito dopo la promulgazione e comunque non oltre trenta giorni da essa. I decreti che diventano efficaci a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sono pubblicati subito dopo che essi pervengono registrati al Ministero di grazia e giustizia, e comunque entro i trenta giorni successivi.

 

     Art. 13. Sono abrogati la prima parte dell'articolo 6 e l'articolo 7 del testo unico approvato con regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256, il capoverso seguente all'alinea introduttivo del primo comma dell'articolo 3 del regio decreto 7 giugno 1923, n. 1252, nonché ogni altra disposizione in contrasto o incompatibile con la presente legge.

     Il Governo è autorizzato, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'emanazione di un testo unico nel quale dovranno essere riunite e coordinate con le norme della presente legge tutte le disposizioni vigenti in materia.

 

     Art. 14. Le disposizioni della presente legge, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 2, primo comma, all'articolo 3, quinto e sesto comma, agli articoli 5, 6, 7, 8 e 10, hanno effetto a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, degli elenchi di cui agli articoli 1 e 3.

     Agli atti aventi data anteriore a quella indicata nel primo comma continuano ad applicarsi le procedure in vigore a quella data.

     Le disposizioni di cui all'articolo 11, primo e secondo comma, si applicano dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Le disposizioni di cui all'articolo 9 si applicano a decorrere dal secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

 

 


[1] Comma aggiunto dall'art. 14, L. 9 marzo 1989, n. 86.