§ 1.6.A54 - Regolamento 18 dicembre 1997, n. 2597.
Regolamento (CE) n. 2597/97 del Consiglio che fissa le disposizioni complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:18/12/1997
Numero:2597


Sommario
Art. 1.      1. Il presente regolamento stabilisce le norme per i prodotti di cui al codice NC 0401 destinati al consumo umano nella Comunità, fatti salvi i requisiti in materia di tutela della sanità [...]
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.      Il latte alimentare deve soddisfare i seguenti requisiti
Art. 5.      I prodotti importati nella Comunità per essere venduti come latte alimentare devono essere conformi alle disposizioni del presente regolamento
Art. 6.      Si applicano le disposizioni della direttiva 79/112/CEE, in particolare per quanto concerne le disposizioni nazionali relative all'etichettatura del latte alimentare
Art. 7.      1. Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni necessarie per garantire il controllo dell'applicazione del presente regolamento, sanzionare le infrazioni, prevenire e reprimere le frodi
Art. 8.      Il regolamento (CEE) n. 1411/71 è abrogato
Art. 9.      Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 1998. Tuttavia, le disposizioni dell'articolo 4 sono applicabili a decorrere dal 1 gennaio 1999


§ 1.6.A54 - Regolamento 18 dicembre 1997, n. 2597.

Regolamento (CE) n. 2597/97 del Consiglio che fissa le disposizioni complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda il latte alimentare.

(G.U.C.E. 23 dicembre 1997, n. L 351).

 

Art. 1.

     1. Il presente regolamento stabilisce le norme per i prodotti di cui al codice NC 0401 destinati al consumo umano nella Comunità, fatti salvi i requisiti in materia di tutela della sanità pubblica.

     2. A norma del presente regolamento si intende per:

     a) latte: il prodotto della mungitura di una o più vacche;

     b) latte alimentare: i prodotti di cui all'articolo 3 destinati ad essere venduti come tali al consumatore;

     c) tenore di materia grassa: rapporto in massa delle parti di materia grassa del latte su 100 parti del latte in questione;

     d) tenore di materia proteica: rapporto in massa delle parti proteiche del latte su 100 parti del latte in questione, ottenuto moltiplicando per 6,38 il tenore totale di azoto del latte espresso in percentuale sulla massa.

 

     Art. 2. [1]

     1. Soltanto il latte conforme ai requisiti stabiliti per il latte alimentare può essere fornito o ceduto senza trasformazione al consumatore finale, direttamente o tramite ristoranti, ospedali, mense o altre analoghe collettività.

     2. Le denominazioni di vendita per questi prodotti sono quelle indicate all'articolo 3. Tali denominazioni di vendita sono riservate ai prodotti ivi definiti, fatto salvo il loro impiego nelle denominazioni composte.

     3. Lo Stato membro prevede misure dirette ad informare il consumatore sulla natura o sulla composizione dei prodotti in tutti i casi in cui l'omissione di tale informazione potrebbe generare confusione nella mente del consumatore.

 

     Art. 3. [2]

     1. I seguenti prodotti sono considerati latte alimentare:

     a) latte crudo: latte non sottoposto ad una temperatura superiore a 40 °C né ad un trattamento avente un effetto equivalente;

     b) latte intero: latte sottoposto a trattamento termico e che, per quanto riguarda il tenore di materia grassa, è conforme ad una delle seguenti formule:

     - latte intero normalizzato: latte il cui tenore di materia grassa corrisponde almeno al 3,50 % (m/m); tuttavia, gli Stati membri possono prevedere una categoria supplementare di latte intero, il cui tenore di materia grassa sia superiore o uguale al 4,00 % (m/m);

     - latte intero non normalizzato: latte il cui tenore di materia grassa non è stato modificato, dopo la mungitura, mediante aggiunta o prelievo di materia grassa del latte oppure mediante miscelazione con latte il cui tenore naturale di materia grassa è stato modificato; il tenore di materia grassa non può comunque essere inferiore al 3,50 % (m/m);

     c) latte parzialmente scremato: latte sottoposto a trattamento termico e il cui tenore di materia grassa è stato portato ad un tasso compreso tra un minimo dell'1,50 % (m/m) ed un massimo dell'1,80 % (m/m);

     d) latte scremato: latte sottoposto a trattamento termico e il cui tenore di materia grassa è stato portato ad un tasso massimo dello 0,50 % (m/m).

     2. Fatto salvo il paragrafo 1, lettera b), secondo trattino sono autorizzate esclusivamente:

     a) af fine di rispettare i tenori di materia grassa prescritti per il latte alimentare, la modifica del tenore naturale di materia grassa del latte tramite un prelievo di crema o un'aggiunta di latte intero, di latte parzialmente scremato o di latte scremato;

     b) l'arricchimento del latte con proteine del latte, sali minerali o vitamine;

     c) la riduzione del tenore di lattosio del latte, mediante conversione in glucosio e galattosio.

Le modifiche della composizione del latte di cui alle lettere b) e c) sono ammesse soltanto a condizione che siano indicate sull'imballaggio, in modo chiaramente visibile e leggibile e in caratteri indelebili. Tuttavia tale indicazione non dispensa dall'obbligo di un'etichettatura nutrizionale stabilito dalla direttiva 90/496/CEE. In caso di arricchimento con proteine, il tenore di proteine del latte arricchito deve essere superiore o uguale al 3,8 % (m/m).

Tuttavia, lo Stato membro può limitare o vietare le modifiche della composizione del latte di cui alle lettere b) e c).

 

     Art. 4.

     Il latte alimentare deve soddisfare i seguenti requisiti:

     a) avere un punto di congelazione che si avvicini al punto di congelazione medio constatato per il latte crudo nella zona di origine della raccolta;

     b) avere una massa superiore o uguale a 1 028 grammi per litro, rilevata su latte con 3,5 % (m/m) di materia grassa e a una temperatura di 20 °C o l'equivalente per litro per il latte con tenore di materia grassa diverso;

     c) contenere almeno il 2,9 % (m/m) di materie proteiche, rilevato su latte con il 3,5 % (m/m) di materia grassa o una concentrazione equivalente per il latte con tenore di materia grassa diverso;

     d) [3].

 

     Art. 5.

     I prodotti importati nella Comunità per essere venduti come latte alimentare devono essere conformi alle disposizioni del presente regolamento.

 

     Art. 6.

     Si applicano le disposizioni della direttiva 79/112/CEE, in particolare per quanto concerne le disposizioni nazionali relative all'etichettatura del latte alimentare.

 

     Art. 7.

     1. Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni necessarie per garantire il controllo dell'applicazione del presente regolamento, sanzionare le infrazioni, prevenire e reprimere le frodi.

Queste misure, nonché le loro eventuali modifiche, sono comunicate alla Commissione nel mese successivo alla loro adozione.

     2. La Commissione adotta, in base alla procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le modalità d'applicazione del presente regolamento.

 

     Art. 8.

     Il regolamento (CEE) n. 1411/71 è abrogato.

     I riferimenti al regolamento (CEE) n. 1411/71 si intendono fatti al presente regolamento.

 

     Art. 9.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 1998. Tuttavia, le disposizioni dell'articolo 4 sono applicabili a decorrere dal 1 gennaio 1999.

 


[1] Articolo derogato dall’art. 19 del regolamento (CE) n. 247/2006.

[2] Articolo derogato dall’art. 19 del regolamento (CE) n. 247/2006.

[3] Lettera abrogata dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1602/99.