§ 41.3.6 - Legge 23 marzo 1981, n. 93.
Disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.3 comunità montane
Data:23/03/1981
Numero:93


Sommario
Art. 1.  Finanziamenti delle comunità montane.
Art. 2.  Ripartizione di fondi tra le comunità montane.
Art. 3.  Espropri.
Art. 4.  Delega di funzioni alle comunità montane.
Art. 5.  Trasferimento di proprietà. Servizi.
Art. 6.  Amministratori di comunità montane. Permessi ed indennità.
Art. 7.  Ufficio di piano e personale.
Art. 8.  Segretari delle comunità montane.
Art. 9.  Partecipazione dei rappresentanti dell'UNCEM.
Art. 10.  Rappresentanza della minoranza nel consiglio della comunità montana.
Art. 11.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 41.3.6 - Legge 23 marzo 1981, n. 93.

Disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna.

(G.U. 28 marzo 1981, n. 87).

 

 

     Art. 1. Finanziamenti delle comunità montane.

     I fondi destinati al perseguimento delle finalità di cui agli articoli 1, 2 e 5, L. 3 dicembre 1971, n. 1102, sono previsti nella legge finanziaria di cui all'art. 11, L. 5 agosto 1978, n. 468, e costituiscono, con riferimento alla quota prevista per le singole regioni dalla tabella A allegata alla presente legge, contributo speciale ai sensi dell'art. 119, terzo comma, della Costituzione e dell'art. 12, L. 16 maggio 1970, n. 281.

     Le quote percentuali della tabella A sono fissate sulla base di due parametri: popolazione censita e superficie dei territori classificati montani, tenendo conto per le province autonome di Trento e Bolzano dell'articolo 68-ter dello statuto speciale approvato con legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, e per il Mezzogiorno dall'art. 4, L. 6 ottobre 1971, n. 853.

     La tabella A si intende automaticamente aggiornata allorché i parametri citati subiscono variazioni, secondo i dati pubblicati dall'UNCEM (Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna) e riferiti al 31 dicembre del penultimo anno precedente. [1]

     Il Ministro del bilancio provvede annualmente entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio dello Stato alla erogazione dei fondi di cui al primo comma alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano.

     Il sesto comma dell'art. 5, L. 3 dicembre 1971, n. 1102, è abrogato.

 

          Art. 2. Ripartizione di fondi tra le comunità montane.

     Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione del disposto di cui all'ottavo comma dell'art. 5, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, provvedono a determinare nei propri bilanci pluriennali le autorizzazioni di spesa da impegnare nei rispettivi territori montani integrando e coordinando i finanziamenti, di cui alla presente legge, con quelli determinati ad altro titolo da leggi statali e regionali.

 

          Art. 3. Espropri.

     Gli espropri di cui al secondo comma dell'art. 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e quelli resi necessari per l'attuazione del piano di sviluppo di cui al primo comma dell'articolo 8 della predetta legge, sono effettuati con le modalità e le procedure stabilite dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

          Art. 4. Delega di funzioni alle comunità montane. [2]

 

          Art. 5. Trasferimento di proprietà. Servizi.

     Ai trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo in favore delle comunità montane, si applicano le disposizioni fiscali in vigore per i comuni.

     Si applicano altresì alle comunità montane le procedure e le tariffe per l'installazione e l'uso degli impianti per energia elettrica e telefoni in vigore per i comuni.

     Nel piano di sviluppo e nel programma-stralcio annuale di interventi redatti ai sensi dell'art. 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, la comunità montana deve prevedere, tra gli incentivi di cui al secondo comma del suddetto articolo 5, innanzitutto la concessione, a determinate categorie di utenti, di contributi sulle spese per la installazione di impianti elettrici, telefonici e di altri servizi primari fuori dal perimetro dei centri abitati, da commisurare in base ai livelli di reddito in modo da ottenere che, per gli utenti residenti nelle suddette zone, il costo di installazione non superi quello gravante sugli utenti residenti nei centri abitati. La comunità montana potrà al riguardo formulare programmi di intervento per gli allacciamenti elettrici e telefonici di nuclei abitati e di case sparse, la cui realizzazione avrà luogo a norma delle disposizioni vigenti per l'Ente nazionale per l'energia elettrica, per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici e per la Società italiana per l'esercizio telefonico.

 

          Art. 6. Amministratori di comunità montane. Permessi ed indennità. [3]

 

          Art. 7. Ufficio di piano e personale.

     Ai fini della istituzione degli uffici di piano e di ogni altro servizio di assistenza e di coordinamento delle loro attività, le comunità montane che non abbiano la disponibilità di personale comandato a norma dell'art. 4, ultimo comma, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, sono autorizzate a provvedere, entro il termine del 31 dicembre 1981, anche in deroga ai limiti di spesa indicati dall'art. 2 della legge 11 marzo 1975, n. 72, all'assunzione per pubblico concorso del segretario e di personale tecnico e amministrativo per l'ufficio tecnico urbanistico nei seguenti limiti:

     - comunità montane fino a 10 comuni e/o fino a 20.000 abitanti: 4 unità;

     - comunità montane da 11 a 20 comuni e/o da 20.001 a 50.000 abitanti: 7 unità;

     - comunità montane con oltre 20 comuni e/o 50.000 abitanti: 9 unità.

     Il trattamento giuridico ed economico del personale tecnico ed amministrativo assunto dalle comunità montane viene determinato a norma dei commi diciottesimo e seguenti dell'art. 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, come modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 1978, n. 43. E' escluso il personale delle comunità montane cui si applichino già norme diverse previste da accordi contrattuali a base nazionale.

     La comunità montana stabilisce nel regolamento organico la tabella di inquadramento del personale previsto nella propria pianta organica. A tal fine alle trattative sindacali partecipano anche i rappresentanti dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM).

 

          Art. 8. Segretari delle comunità montane.

     Sono abilitati a rogare, nell'esclusivo interesse delle comunità montane, gli atti e i contratti di cui all'articolo 87 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni e integrazioni, i segretari delle comunità montane che siano in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso di segretario comunale.

     Al nono comma dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dopo il primo, è aggiunto il seguente periodo: "Il segretario della comunità montana assolve anche alle funzioni di segretario per gli atti svolti dalla comunità montana in funzione di unità sanitaria locale ai sensi del terzo comma, punto c), del presente articolo".

     Per il rogito degli atti e contratti di cui ai precedenti commi, alle comunità montane e ai consorzi di comuni spettano i diritti di segreteria nella misura del 90 per cento, mentre il rimanente 10 per cento viene versato in apposito fondo da costituire presso il Ministero dell'interno. Ai segretari roganti è attribuito il 75 per cento della quota spettante alla comunità montana e al consorzio di comuni, fino ad un massimo di un terzo della base presa in considerazione per i segretari comunali [4].

     Circa le misure dei diritti di segreteria, le modalità di riscossione, le finalità del fondo e quant'altro riguardi la disciplina della materia si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 40, 41, 42 e la relativa tabella D della L. 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni [5].

 

          Art. 9. Partecipazione dei rappresentanti dell'UNCEM.

     Alla stipulazione dell'accordo nazionale unico di cui all'articolo 47 e delle convenzioni di cui all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, partecipano anche due rappresentanti designati dall'UNCEM in rappresentanza delle comunità montane che hanno assunto funzioni di unità sanitaria locale ai sensi dell'articolo 15, terzo comma, punto c), della predetta legge.

 

          Art. 10. Rappresentanza della minoranza nel consiglio della comunità montana.

     All'articolo 4 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nel secondo comma è aggiunto in fine il seguente periodo: «Al fine di assicurare la rappresentanza della minoranza nel consiglio della comunità montana i rappresentanti dei comuni sono eletti con sistema di votazione a voto limitato».

 

          Art. 11.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

TABELLA A [6]

 

Regioni e province autonome

Coefficienti

 

Provincia autonoma di Trento

1,425

 

Provincia autonoma di Bolzano

1,610

 

Valle d'Aosta

1,623

 

Piemonte

7,589

 

Liguria

3,082

 

Lombardia

9,040

 

Veneto

3,799

 

Friuli-Venezia Giulia

2,348

 

Emilia-Romagna

4,449

 

Marche

3,359

(a)

Toscana

6,093

(b)

Umbria

4,713

 

Lazio

4,080

(c)

Abruzzo

4,989

 

Molise

2,413

 

Campania

6,168

 

Puglia

2,957

 

Basilicata

4,653

 

Calabria

7,494

 

Sicilia

8,535

 

Sardegna

9,581

 

Totale

100,000

 

 

(a) (di cui 0,360 Marche sud)

(b) (di cui 0,332 Toscana sud)

(c) (di cui 1,127 Lazio sud)


[1] Comma così sostituito dall'art. 21 del D.L. 2 marzo 1989, n. 66.

[2] Articolo abrogato dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

[3] Articolo abrogato dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

[4] Comma aggiunto dall'art. 7 del D.L. 31 agosto 1987, n. 359.

[5] Comma aggiunto dall'art. 7 del D.L. 31 agosto 1987, n. 359.

[6] Tabella così sostituita dall'art. 1del D.M. 19 giugno 1984.