| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 41. Enti locali e Regioni | 
| Capitolo: | 41.3 comunità montane | 
| Data: | 23/03/1981 | 
| Numero: | 93 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Finanziamenti delle comunità montane. | 
| Art. 2. Ripartizione di fondi tra le comunità montane. | 
| Art. 3. Espropri. | 
| Art. 4. Delega di funzioni alle comunità montane. | 
| Art. 5. Trasferimento di proprietà. Servizi. | 
| Art. 6. Amministratori di comunità montane. Permessi ed indennità. | 
| Art. 7. Ufficio di piano e personale. | 
| Art. 8. Segretari delle comunità montane. | 
| Art. 9. Partecipazione dei rappresentanti dell'UNCEM. | 
| Art. 10. Rappresentanza della minoranza nel consiglio della comunità montana. | 
| Art. 11. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale | 
§ 41.3.6 - Legge 23 marzo 1981, n. 93.
Disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna.
(G.U. 28 marzo 1981, n. 87).
Art. 1. Finanziamenti delle comunità montane.
     I fondi destinati al perseguimento delle finalità di cui agli articoli 1, 2 e 5, 
     Le quote percentuali della tabella A sono fissate sulla base di due parametri: popolazione censita e superficie dei territori classificati montani, tenendo conto per le province autonome di Trento e Bolzano dell'articolo 68-ter dello statuto speciale approvato con 
La tabella A si intende automaticamente aggiornata allorché i parametri citati subiscono variazioni, secondo i dati pubblicati dall'UNCEM (Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna) e riferiti al 31 dicembre del penultimo anno precedente. [1]
Il Ministro del bilancio provvede annualmente entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio dello Stato alla erogazione dei fondi di cui al primo comma alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano.
     Il sesto comma dell'art. 5, 
Art. 2. Ripartizione di fondi tra le comunità montane.
     Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione del disposto di cui all'ottavo comma dell'art. 5, della 
Art. 3. Espropri.
     Gli espropri di cui al secondo comma dell'art. 9 della 
Art. 4. Delega di funzioni alle comunità montane. [2]
Art. 5. Trasferimento di proprietà. Servizi.
Ai trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo in favore delle comunità montane, si applicano le disposizioni fiscali in vigore per i comuni.
Si applicano altresì alle comunità montane le procedure e le tariffe per l'installazione e l'uso degli impianti per energia elettrica e telefoni in vigore per i comuni.
     Nel piano di sviluppo e nel programma-stralcio annuale di interventi redatti ai sensi dell'art. 5 della 
Art. 6. Amministratori di comunità montane. Permessi ed indennità. [3]
Art. 7. Ufficio di piano e personale.
     Ai fini della istituzione degli uffici di piano e di ogni altro servizio di assistenza e di coordinamento delle loro attività, le comunità montane che non abbiano la disponibilità di personale comandato a norma dell'art. 4, ultimo comma, della 
- comunità montane fino a 10 comuni e/o fino a 20.000 abitanti: 4 unità;
- comunità montane da 11 a 20 comuni e/o da 20.001 a 50.000 abitanti: 7 unità;
- comunità montane con oltre 20 comuni e/o 50.000 abitanti: 9 unità.
     Il trattamento giuridico ed economico del personale tecnico ed amministrativo assunto dalle comunità montane viene determinato a norma dei commi diciottesimo e seguenti dell'art. 6 del 
La comunità montana stabilisce nel regolamento organico la tabella di inquadramento del personale previsto nella propria pianta organica. A tal fine alle trattative sindacali partecipano anche i rappresentanti dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM).
Art. 8. Segretari delle comunità montane.
     Sono abilitati a rogare, nell'esclusivo interesse delle comunità montane, gli atti e i contratti di cui all'articolo 87 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con 
     Al nono comma dell'articolo 15 della 
Per il rogito degli atti e contratti di cui ai precedenti commi, alle comunità montane e ai consorzi di comuni spettano i diritti di segreteria nella misura del 90 per cento, mentre il rimanente 10 per cento viene versato in apposito fondo da costituire presso il Ministero dell'interno. Ai segretari roganti è attribuito il 75 per cento della quota spettante alla comunità montana e al consorzio di comuni, fino ad un massimo di un terzo della base presa in considerazione per i segretari comunali [4].
     Circa le misure dei diritti di segreteria, le modalità di riscossione, le finalità del fondo e quant'altro riguardi la disciplina della materia si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 40, 41, 42 e la relativa tabella D della 
Art. 9. Partecipazione dei rappresentanti dell'UNCEM.
     Alla stipulazione dell'accordo nazionale unico di cui all'articolo 47 e delle convenzioni di cui all'art. 48 della 
Art. 10. Rappresentanza della minoranza nel consiglio della comunità montana.
     All'articolo 4 della 
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
TABELLA A [6]
| 
						 Regioni e province autonome  | 
					
						 Coefficienti  | 
					
						 
  | 
				
| 
						 Provincia autonoma di Trento  | 
					
						 1,425  | 
					
						 
  | 
				
| 
						 Provincia autonoma di Bolzano  | 
					
						 1,610  | 
					
						 
  | 
				
| 
						 Valle d'Aosta  | 
					
						 1,623  | 
					
						 
  | 
				
| 
						 Piemonte  | 
					
						 7,589  | 
					
						 
  | 
				
| 
						 Liguria  | 
					
						 3,082  | 
					
						 
  | 
				
| 
						 Lombardia  | 
					
						 9,040  | 
					
						 
  | 
				
| 
						 Veneto  | 
					
						 3,799  | 
					
						 
  | 
				
| 
						 Friuli-Venezia Giulia  | 
					
						 2,348  | 
					
						 
  | 
				
| 
						 Emilia-Romagna  | 
					
						 4,449  | 
					
						 
  | 
				
| 
						 Marche  | 
					
						 3,359  | 
					
						 (a)  | 
				
| 
						 Toscana  | 
					
						 6,093  | 
					
						 (b)  | 
				
| 
						 Umbria  | 
					
						 4,713  | 
					
						 
  | 
				
| 
						 Lazio  | 
					
						 4,080  | 
					
						 (c)  | 
				
| 
						 Abruzzo  | 
					
						 4,989  | 
					
						 
  | 
				
| 
						 Molise  | 
					
						 2,413  | 
					
						 
  | 
				
| 
						 Campania  | 
					
						 6,168  | 
					
						 
  | 
				
| 
						 Puglia  | 
					
						 2,957  | 
					
						 
  | 
				
| 
						 Basilicata  | 
					
						 4,653  | 
					
						 
  | 
				
| 
						 Calabria  | 
					
						 7,494  | 
					
						 
  | 
				
| 
						 Sicilia  | 
					
						 8,535  | 
					
						 
  | 
				
| 
						 Sardegna  | 
					
						 9,581  | 
					
						 
  | 
				
| 
						 Totale  | 
					
						 100,000  | 
					
						 
  | 
				
(a) (di cui 0,360 Marche sud)
(b) (di cui 0,332 Toscana sud)
(c) (di cui 1,127 Lazio sud)
[1] Comma così sostituito dall'art. 21 del 
[2] Articolo abrogato dall'art. 274 del 
[3] Articolo abrogato dall'art. 274 del 
[4] Comma aggiunto dall'art. 7 del 
[5] Comma aggiunto dall'art. 7 del 
[6] Tabella così sostituita dall'art. 1del D.M. 19 giugno 1984.