Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.3 comunità montane |
Data: | 23/03/1981 |
Numero: | 93 |
Sommario |
Art. 1. Finanziamenti delle comunità montane. |
Art. 2. Ripartizione di fondi tra le comunità montane. |
Art. 3. Espropri. |
Art. 4. Delega di funzioni alle comunità montane. |
Art. 5. Trasferimento di proprietà. Servizi. |
Art. 6. Amministratori di comunità montane. Permessi ed indennità. |
Art. 7. Ufficio di piano e personale. |
Art. 8. Segretari delle comunità montane. |
Art. 9. Partecipazione dei rappresentanti dell'UNCEM. |
Art. 10. Rappresentanza della minoranza nel consiglio della comunità montana. |
Art. 11. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 41.3.6 - Legge 23 marzo 1981, n. 93.
Disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna.
(G.U. 28 marzo 1981, n. 87).
Art. 1. Finanziamenti delle comunità montane.
I fondi destinati al perseguimento delle finalità di cui agli articoli 1, 2 e 5,
Le quote percentuali della tabella A sono fissate sulla base di due parametri: popolazione censita e superficie dei territori classificati montani, tenendo conto per le province autonome di Trento e Bolzano dell'articolo 68-ter dello statuto speciale approvato con
La tabella A si intende automaticamente aggiornata allorché i parametri citati subiscono variazioni, secondo i dati pubblicati dall'UNCEM (Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna) e riferiti al 31 dicembre del penultimo anno precedente. [1]
Il Ministro del bilancio provvede annualmente entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio dello Stato alla erogazione dei fondi di cui al primo comma alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano.
Il sesto comma dell'art. 5,
Art. 2. Ripartizione di fondi tra le comunità montane.
Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione del disposto di cui all'ottavo comma dell'art. 5, della
Art. 3. Espropri.
Gli espropri di cui al secondo comma dell'art. 9 della
Art. 4. Delega di funzioni alle comunità montane. [2]
Art. 5. Trasferimento di proprietà. Servizi.
Ai trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo in favore delle comunità montane, si applicano le disposizioni fiscali in vigore per i comuni.
Si applicano altresì alle comunità montane le procedure e le tariffe per l'installazione e l'uso degli impianti per energia elettrica e telefoni in vigore per i comuni.
Nel piano di sviluppo e nel programma-stralcio annuale di interventi redatti ai sensi dell'art. 5 della
Art. 6. Amministratori di comunità montane. Permessi ed indennità. [3]
Art. 7. Ufficio di piano e personale.
Ai fini della istituzione degli uffici di piano e di ogni altro servizio di assistenza e di coordinamento delle loro attività, le comunità montane che non abbiano la disponibilità di personale comandato a norma dell'art. 4, ultimo comma, della
- comunità montane fino a 10 comuni e/o fino a 20.000 abitanti: 4 unità;
- comunità montane da 11 a 20 comuni e/o da 20.001 a 50.000 abitanti: 7 unità;
- comunità montane con oltre 20 comuni e/o 50.000 abitanti: 9 unità.
Il trattamento giuridico ed economico del personale tecnico ed amministrativo assunto dalle comunità montane viene determinato a norma dei commi diciottesimo e seguenti dell'art. 6 del
La comunità montana stabilisce nel regolamento organico la tabella di inquadramento del personale previsto nella propria pianta organica. A tal fine alle trattative sindacali partecipano anche i rappresentanti dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM).
Art. 8. Segretari delle comunità montane.
Sono abilitati a rogare, nell'esclusivo interesse delle comunità montane, gli atti e i contratti di cui all'articolo 87 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con
Al nono comma dell'articolo 15 della
Per il rogito degli atti e contratti di cui ai precedenti commi, alle comunità montane e ai consorzi di comuni spettano i diritti di segreteria nella misura del 90 per cento, mentre il rimanente 10 per cento viene versato in apposito fondo da costituire presso il Ministero dell'interno. Ai segretari roganti è attribuito il 75 per cento della quota spettante alla comunità montana e al consorzio di comuni, fino ad un massimo di un terzo della base presa in considerazione per i segretari comunali [4].
Circa le misure dei diritti di segreteria, le modalità di riscossione, le finalità del fondo e quant'altro riguardi la disciplina della materia si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 40, 41, 42 e la relativa tabella D della
Art. 9. Partecipazione dei rappresentanti dell'UNCEM.
Alla stipulazione dell'accordo nazionale unico di cui all'articolo 47 e delle convenzioni di cui all'art. 48 della
Art. 10. Rappresentanza della minoranza nel consiglio della comunità montana.
All'articolo 4 della
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
TABELLA A [6]
Regioni e province autonome |
Coefficienti |
|
Provincia autonoma di Trento |
1,425 |
|
Provincia autonoma di Bolzano |
1,610 |
|
Valle d'Aosta |
1,623 |
|
Piemonte |
7,589 |
|
Liguria |
3,082 |
|
Lombardia |
9,040 |
|
Veneto |
3,799 |
|
Friuli-Venezia Giulia |
2,348 |
|
Emilia-Romagna |
4,449 |
|
Marche |
3,359 |
(a) |
Toscana |
6,093 |
(b) |
Umbria |
4,713 |
|
Lazio |
4,080 |
(c) |
Abruzzo |
4,989 |
|
Molise |
2,413 |
|
Campania |
6,168 |
|
Puglia |
2,957 |
|
Basilicata |
4,653 |
|
Calabria |
7,494 |
|
Sicilia |
8,535 |
|
Sardegna |
9,581 |
|
Totale |
100,000 |
|
(a) (di cui 0,360 Marche sud)
(b) (di cui 0,332 Toscana sud)
(c) (di cui 1,127 Lazio sud)
[1] Comma così sostituito dall'art. 21 del
[2] Articolo abrogato dall'art. 274 del
[3] Articolo abrogato dall'art. 274 del
[4] Comma aggiunto dall'art. 7 del
[5] Comma aggiunto dall'art. 7 del
[6] Tabella così sostituita dall'art. 1del D.M. 19 giugno 1984.