Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 6. finanza, contabilità e patrimonio |
Capitolo: | 6.2 contabilità e programmazione |
Data: | 14/09/1994 |
Numero: | 54 |
Sommario |
Art. 1. Proroga di termini in materia di contributi ai comuni per la redazione di strumenti urbanistici. |
Art. 2. Modifica dell'articolo 72 della legge regionale 6 marzo 1990, n. 18 «Disciplina in materia di linee funiviarie in servizio pubblico, piste da sci e innevamento programmato». |
Art. 3. Proroga degli effetti di validità della legge regionale 24 gennaio 1992, n. 7 «Contributo annuale in conto capitale da concedersi al comune di Chioggia nel triennio 1991-1993 per il ripristino dei [...] |
Art. 4. Modificazioni ed integrazioni all'articolo 8 della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 «Norme in materia di sport e tempo libero». |
Art. 5. Modificazioni ed integrazioni all'articolo 3 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 «Interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della provincia di Belluno ai sensi [...] |
Art. 6. Modificazioni all'articolo 7 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 «Interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della provincia di Belluno ai sensi dell'articolo 8 [...] |
Art. 7. Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 20 concernente «Intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, [...] |
Art. 8. Modifiche alle disposizioni previste agli articoli 43 e 44 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 «Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non [...] |
Art. 9. Dichiarazione d'urgenza. |
§ 6.2.36 – L.R. 14 settembre 1994, n. 54.
Modifica delle leggi regionali 27 gennaio 1993, n. 8, articolo 24; 28 gennaio 1992, n. 12, articolo 8; 6 marzo 1990, n. 18, articolo 72; 24 gennaio 1992, n. 7; 5 aprile 1993, n. 12, articolo 8; 7 aprile 1994, n. 18, articoli 3 e 7, 5 marzo 1985, n. 20, articolo 6, 30 dicembre 1993, n. 63, articoli 43 e 44.
(B.U. 16 settembre 1994, n. 77).
Art. 1. Proroga di termini in materia di contributi ai comuni per la redazione di strumenti urbanistici.
1. I termini di cui al comma 1 dell'articolo 24, della
2. Entro il termine di cui al comma 1 i comuni assegnatari di contributi ai sensi delle leggi regionali 5 settembre 1984, n. 48, articolo 12; 2 aprile 1985, n. 30, articolo 15; 28 gennaio 1986, n. 5, articoli 6 e 7; 24 febbraio 1987, n. 6, articolo 5; 6 settembre 1988, n. 43, devono trasmettere, per la approvazione, lo strumento urbanistico per cui è stato concesso il finanziamento, a pena di decadenza del contributo stesso con obbligo di restituzione della parte erogata.
3. Nel caso di contributi concessi per la redazione di strumenti urbanistici attuativi va trasmesso lo strumento approvato.
Art. 2. Modifica dell'articolo 72 della
1. All'articolo 72 della
(Omissis).
Art. 3. Proroga degli effetti di validità della
1. Al fine di assicurare la salvaguardia delle condizioni di igiene e tutela della salute pubblica dai danni derivanti dall'inquinamento dell'acqua dei fiumi Adige e Brenta, l'intervento regionale previsto dalla
2. La presentazione del progetto esecutivo di cui all'articolo 2, comma 2 della
Art. 4. Modificazioni ed integrazioni all'articolo 8 della
1. Il comma 1 dell'articolo 8 della
(Omissis).
2. All'articolo 8 della
(Omissis).
Art. 5. Modificazioni ed integrazioni all'articolo 3 della
1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della
(Omissis).
2. Il comma 5 dell'articolo 3 della
(Omissis).
Art. 6. Modificazioni all'articolo 7 della
1. Il comma 1 dell'articolo 7 della
(Omissis).
2. Il comma 2 dell'articolo 7 della
(Omissis).
Art. 7. Sostituzione dell'articolo 6 della
1. L'articolo 6 della
(Omissis).
Art. 8. Modifiche alle disposizioni previste agli articoli 43 e 44 della
1. La sanzione amministrativa di cui all'articolo 43, comma 1, lettera a) della
2. La sanzione amministrativa accessoria di cui all'articolo 44, comma 1 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, si applica a decorrere dal 1° gennaio 1995.
Art. 9. Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
[1] Articolo abrogato dall'art. 29 della