§ 6.2.36 – L.R. 14 settembre 1994, n. 54.
Modifica delle leggi regionali 27 gennaio 1993, n. 8, articolo 24; 28 gennaio 1992, n. 12, articolo 8; 6 marzo 1990, n. 18, articolo 72; 24 gennaio [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:6. finanza, contabilità e patrimonio
Capitolo:6.2 contabilità e programmazione
Data:14/09/1994
Numero:54


Sommario
Art. 1.  Proroga di termini in materia di contributi ai comuni per la redazione di strumenti urbanistici.
Art. 2.  Modifica dell'articolo 72 della legge regionale 6 marzo 1990, n. 18 «Disciplina in materia di linee funiviarie in servizio pubblico, piste da sci e innevamento programmato».
Art. 3.  Proroga degli effetti di validità della legge regionale 24 gennaio 1992, n. 7 «Contributo annuale in conto capitale da concedersi al comune di Chioggia nel triennio 1991-1993 per il ripristino dei [...]
Art. 4.  Modificazioni ed integrazioni all'articolo 8 della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 «Norme in materia di sport e tempo libero».
Art. 5.  Modificazioni ed integrazioni all'articolo 3 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 «Interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della provincia di Belluno ai sensi [...]
Art. 6.  Modificazioni all'articolo 7 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 «Interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della provincia di Belluno ai sensi dell'articolo 8 [...]
Art. 7.  Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 20 concernente «Intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, [...]
Art. 8.  Modifiche alle disposizioni previste agli articoli 43 e 44 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 «Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non [...]
Art. 9.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 6.2.36 – L.R. 14 settembre 1994, n. 54.

Modifica delle leggi regionali 27 gennaio 1993, n. 8, articolo 24; 28 gennaio 1992, n. 12, articolo 8; 6 marzo 1990, n. 18, articolo 72; 24 gennaio 1992, n. 7; 5 aprile 1993, n. 12, articolo 8; 7 aprile 1994, n. 18, articoli 3 e 7, 5 marzo 1985, n. 20, articolo 6, 30 dicembre 1993, n. 63, articoli 43 e 44.

(B.U. 16 settembre 1994, n. 77).

 

Art. 1. Proroga di termini in materia di contributi ai comuni per la redazione di strumenti urbanistici.

     1. I termini di cui al comma 1 dell'articolo 24, della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 8 e di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 28 gennaio 1992, n. 12, sono fissati al 30 giugno 1995.

     2. Entro il termine di cui al comma 1 i comuni assegnatari di contributi ai sensi delle leggi regionali 5 settembre 1984, n. 48, articolo 12; 2 aprile 1985, n. 30, articolo 15; 28 gennaio 1986, n. 5, articoli 6 e 7; 24 febbraio 1987, n. 6, articolo 5; 6 settembre 1988, n. 43, devono trasmettere, per la approvazione, lo strumento urbanistico per cui è stato concesso il finanziamento, a pena di decadenza del contributo stesso con obbligo di restituzione della parte erogata.

     3. Nel caso di contributi concessi per la redazione di strumenti urbanistici attuativi va trasmesso lo strumento approvato.

 

     Art. 2. Modifica dell'articolo 72 della legge regionale 6 marzo 1990, n. 18 «Disciplina in materia di linee funiviarie in servizio pubblico, piste da sci e innevamento programmato».

     1. All'articolo 72 della legge regionale 6 marzo 1990, n. 18 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 3. Proroga degli effetti di validità della legge regionale 24 gennaio 1992, n. 7 «Contributo annuale in conto capitale da concedersi al comune di Chioggia nel triennio 1991-1993 per il ripristino dei pennelli stagionali alle foci dei fiumi Adige e Brenta».

     1. Al fine di assicurare la salvaguardia delle condizioni di igiene e tutela della salute pubblica dai danni derivanti dall'inquinamento dell'acqua dei fiumi Adige e Brenta, l'intervento regionale previsto dalla legge regionale 24 gennaio 1992, n. 7 è autorizzato anche per l'anno 1994.

     2. La presentazione del progetto esecutivo di cui all'articolo 2, comma 2 della legge regionale 24 gennaio 1992, n. 7 deve avvenire entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 4. Modificazioni ed integrazioni all'articolo 8 della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 «Norme in materia di sport e tempo libero». [1]

     1. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12, è così sostituito:

     (Omissis).

     2. All'articolo 8 della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma 1 bis:

     (Omissis).

 

     Art. 5. Modificazioni ed integrazioni all'articolo 3 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 «Interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della provincia di Belluno ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive modificazioni».

     1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 è aggiunta la seguente lettera:

     (Omissis).

     2. Il comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 6. Modificazioni all'articolo 7 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 «Interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della provincia di Belluno ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive modificazioni».

     1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 è così sostituito:

     (Omissis).

     2. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 7. Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 20 concernente «Intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie» come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 12 aprile 1994, n. 20.

     1. L'articolo 6 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 20 come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 12 aprile 1994, n. 20, è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 8. Modifiche alle disposizioni previste agli articoli 43 e 44 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 «Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia».

     1. La sanzione amministrativa di cui all'articolo 43, comma 1, lettera a) della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, è ridotta della metà, nel limite minimo e massimo, sino al 31 dicembre 1994.

     2. La sanzione amministrativa accessoria di cui all'articolo 44, comma 1 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, si applica a decorrere dal 1° gennaio 1995.

 

     Art. 9. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


[1] Articolo abrogato dall'art. 29 della L.R. 11 maggio 2015, n. 8.