§ 6.2.20 - L.R. 28 gennaio 1992, n. 12.
Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:6. finanza, contabilità e patrimonio
Capitolo:6.2 contabilità e programmazione
Data:28/01/1992
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Rifinanziamenti.
Art. 2.  Tributi propri.
Art. 3.  Deleghe alle Province.
Art. 4.  Primario.
Art. 5.  Acquacoltura.
Art. 6.  Innovazione tecnologica.
Art. 7.  Incentivazione turistico-ricettiva.
Art. 8.  Redazione di strumenti urbanistici.
Art. 9.  Opere acquedottistiche.
Art. 10.  Viabilità area bellunese.
Art. 11.  Cultura.
Art. 12.  Promozione attività sportive.
Art. 13.  Interventi straordinari per lo sviluppo dell'area del Polesine.
Art. 14.  Raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.
Art. 15.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 6.2.20 - L.R. 28 gennaio 1992, n. 12.

Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1992).

(B.U. 31 gennaio 1992, n. 9).

 

Art. 1. Rifinanziamenti.

     1. Gli importi da iscrivere nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1992 e nel bilancio pluriennale 1992-1994 per finalità di rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, ai sensi dell'art. 32/bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, modificata dalla legge regionale 3 settembre 1982, n. 43, sono determinati per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 nella misura indicata nella tabella allegata alla presente legge.

 

     Art. 2. Tributi propri. [1]

 

     Art. 3. Deleghe alle Province.

     1. In attesa della riforma organica della disciplina della delega di funzioni amministrative agli enti locali, anche in relazione alla legge 8 pugno 1990, n. 142, il finanziamento da parte della Regione delle funzioni delegate alle Province è effettuato, per l'anno 1992, con gli stessi criteri e modalità di cui all'art. 6 della legge regionale 16 gennaio 1990, n. 4 (cap. 4100).

 

     Art. 4. Primario. [2]

     [1. All'art. 44 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, va aggiunto il seguente comma 3:

     (Omissis).]

 

     Art. 5. Acquacoltura. [3]

 

     Art. 6. Innovazione tecnologica. [4]

     [1. Nel quadro delle iniziative previste dalla legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 «Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell'innovazione», viene istituito un apposito fondo per l'innovazione tecnologica e la qualità dei prodotti presso «Veneto Innovazione S.p.A.».

     2. Il fondo di cui al comma 1 opera per gli interventi di cui all'art. 3 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1992 al 1994 (cap. 20502). Nel medesimo fondo confluiscono le somme già assegnate a «Veneto Innovazione S.p.A.» e non utilizzate per la materiale costituzione della società.]

 

     Art. 7. Incentivazione turistico-ricettiva.

     1. Gli stanziamenti iscritti ai capitoli 31059 - 31060 - 31061 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1992, relativi agli interventi previsti dalla legge regionale 5 marzo 1987, n. 12, sono utilizzati con riferimento alle domande già presentate ai sensi dell'art. 6, e ammesse ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. b), della medesima legge regionale 5 marzo 1987, n. 12.

 

     Art. 8. Redazione di strumenti urbanistici.

     1. I Comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti possono richiedere alla Giunta regionale un contributo sulle spese per la redazione di strumenti urbanistici previsti dall'art. 106 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, dall'art. 7 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 80, dall'art. 11 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24, presentando apposita domanda, entro il 30 giugno 1995 [5], secondo le modalità e le procedure di cui agli artt. 6 e 7 della legge regionale 28 gennaio 1986, n. 5 e all'art. 5 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6.

     2. I contributi sono erogati per il 50 per cento al momento della concessione e per il rimanente 50 per cento successivamente alla trasmissione degli strumenti urbanistici per l'approvazione.

     3. La trasmissione degli strumenti medesimi dovrà avvenire, comunque, entro due anni dalla data di comunicazione della concessione del contributo a pena di decadenza con l'obbligo della restituzione della parte erogata (cap. 43010).

 

     Art. 9. Opere acquedottistiche.

     1. Al fine di realizzare le opere necessarie per rendere funzionanti e corrispondenti agli obiettivi del piano regionale generale degli acquedotti gli impianti di potabilizzazione, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'esercizio finanziario 1992 e di lire 5 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1993 e 1994 da utilizzarsi per lavori di sistemazione, ristrutturazione, adeguamento degli impianti di potabilizzazione medesimi (cap. 50036).

     2. In ordine alla concessione e all'erogazione dei contributi, si applica la vigente normativa in materia di lavori pubblici di interesse regionale di cui alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42.

 

     Art. 10. Viabilità area bellunese.

     1. Al fine di concorrere alla realizzazione delle spese di completamento del raccordo della viabilità urbana con la rete stradale dell'area bellunese, la Giunta regionale è autorizzata a concedere al comune di Belluno un contributo straordinario di lire 700 milioni da erogare con le modalità e con le procedure previste dalla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 (cap. 53202).

 

     Art. 11. Cultura.

     1. Nell'ambito delle finalità di cui alla legge regionale 8 settembre 1978, n. 49, la Giunta regionale è autorizzata ad assegnare al comune di Venezia un contributo straordinario di lire 500 milioni per concorrere alle manifestazioni in occasione delle celebrazioni Canoviane (cap. 3402).

 

     Art. 12. Promozione attività sportive.

     (Omissis) [6]

 

     Art. 13. Interventi straordinari per lo sviluppo dell'area del Polesine.

     1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo di lire 4 miliardi al Consorzio costituito ai sensi dell'art. 2, terzo comma, della legge regionale n. 33/1977 per il finanziamento di uno stralcio funzionale dell'Area industriale attrezzata del Basso Polesine che insiste sui territori di Adria e Loreo (cap. 20596).

     2. La Giunta regionale è, altresì, autorizzata a concedere un contributo di lire 1.300 milioni al Consorzio per lo sviluppo economico e sociale del Polesine, per l'acquedotto industriale di Ceregnano (RO) (cap. 20596).

     3. Per le finalità  di cui all' art. 11 della legge regionale 24 luglio 1984, n. 34, è assegnato un finanziamento straordinario di lire 500 milioni a ciascuno dei Comuni di Rovigo e Arquà Polesine (cap. 70190/70194).

 

     Art. 14. Raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.

     1. Per le finalità di cui alla legge regionale 23 aprile 1990, n. 31, è autorizzata per l'anno 1992 la spesa di lire 1 miliardo da destinare al finanziamento di iniziative rivolte a favorire la raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti assimilabili agli urbani e la sua trasformazione in compost (cap. 50270).

 

     Art. 15. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


[1] Articolo abrogato dall’art. 38 della L.R. 17 gennaio 2002, n. 2.

[2] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 13 agosto 2004, n. 18.

[3] Articolo abrogato dall'art. 36 della L.R. 28 aprile 1998, n. 19.

[4] Articolo abrogato dall'art. 22 della L.R. 18 maggio 2007, n. 9, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[5] Termine prorogato dall'art. 1 della L.R. 14 settembre 1994, n. 54.

[6] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 5 aprile 1993, n. 12.