Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 6. finanza, contabilità e patrimonio |
Capitolo: | 6.2 contabilità e programmazione |
Data: | 28/01/1992 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. Rifinanziamenti. |
Art. 2. Tributi propri. |
Art. 3. Deleghe alle Province. |
Art. 4. Primario. |
Art. 5. Acquacoltura. |
Art. 6. Innovazione tecnologica. |
Art. 7. Incentivazione turistico-ricettiva. |
Art. 8. Redazione di strumenti urbanistici. |
Art. 9. Opere acquedottistiche. |
Art. 10. Viabilità area bellunese. |
Art. 11. Cultura. |
Art. 12. Promozione attività sportive. |
Art. 13. Interventi straordinari per lo sviluppo dell'area del Polesine. |
Art. 14. Raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. |
Art. 15. Dichiarazione d'urgenza. |
§ 6.2.20 - L.R. 28 gennaio 1992, n. 12.
Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1992).
(B.U. 31 gennaio 1992, n. 9).
Art. 1. Rifinanziamenti.
1. Gli importi da iscrivere nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1992 e nel bilancio pluriennale 1992-1994 per finalità di rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, ai sensi dell'art. 32/bis della
Art. 3. Deleghe alle Province.
1. In attesa della riforma organica della disciplina della delega di funzioni amministrative agli enti locali, anche in relazione alla legge 8 pugno 1990, n. 142, il finanziamento da parte della Regione delle funzioni delegate alle Province è effettuato, per l'anno 1992, con gli stessi criteri e modalità di cui all'art. 6 della
[1. All'art. 44 della
(Omissis).]
Art. 6. Innovazione tecnologica. [4]
[1. Nel quadro delle iniziative previste dalla
2. Il fondo di cui al comma 1 opera per gli interventi di cui all'art. 3 della
Art. 7. Incentivazione turistico-ricettiva.
1. Gli stanziamenti iscritti ai capitoli 31059 - 31060 - 31061 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1992, relativi agli interventi previsti dalla
Art. 8. Redazione di strumenti urbanistici.
1. I Comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti possono richiedere alla Giunta regionale un contributo sulle spese per la redazione di strumenti urbanistici previsti dall'art. 106 della
2. I contributi sono erogati per il 50 per cento al momento della concessione e per il rimanente 50 per cento successivamente alla trasmissione degli strumenti urbanistici per l'approvazione.
3. La trasmissione degli strumenti medesimi dovrà avvenire, comunque, entro due anni dalla data di comunicazione della concessione del contributo a pena di decadenza con l'obbligo della restituzione della parte erogata (cap. 43010).
Art. 9. Opere acquedottistiche.
1. Al fine di realizzare le opere necessarie per rendere funzionanti e corrispondenti agli obiettivi del piano regionale generale degli acquedotti gli impianti di potabilizzazione, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'esercizio finanziario 1992 e di lire 5 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1993 e 1994 da utilizzarsi per lavori di sistemazione, ristrutturazione, adeguamento degli impianti di potabilizzazione medesimi (cap. 50036).
2. In ordine alla concessione e all'erogazione dei contributi, si applica la vigente normativa in materia di lavori pubblici di interesse regionale di cui alla
Art. 10. Viabilità area bellunese.
1. Al fine di concorrere alla realizzazione delle spese di completamento del raccordo della viabilità urbana con la rete stradale dell'area bellunese, la Giunta regionale è autorizzata a concedere al comune di Belluno un contributo straordinario di lire 700 milioni da erogare con le modalità e con le procedure previste dalla
Art. 11. Cultura.
1. Nell'ambito delle finalità di cui alla
Art. 12. Promozione attività sportive.
(Omissis) [6]
Art. 13. Interventi straordinari per lo sviluppo dell'area del Polesine.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo di lire 4 miliardi al Consorzio costituito ai sensi dell'art. 2, terzo comma, della
2. La Giunta regionale è, altresì, autorizzata a concedere un contributo di lire 1.300 milioni al Consorzio per lo sviluppo economico e sociale del Polesine, per l'acquedotto industriale di Ceregnano (RO) (cap. 20596).
3. Per le finalità di cui all' art. 11 della
Art. 14. Raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.
1. Per le finalità di cui alla
Art. 15. Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
[1] Articolo abrogato dall’art. 38 della
[2] Articolo abrogato dall’art. 1 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 36 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 22 della
[5] Termine prorogato dall'art. 1 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 12 della