Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.5 informazione e cultura |
Data: | 10/08/2006 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Nuova disciplina della professione di guida alpina” |
Art. 2. Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 “Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci” |
Art. 3. Modifiche alla legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 “Norme in materia di sport e tempo libero” e successive modificazioni |
Art. 4. Modifica dell’articolo 30 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni |
Art. 5. Introduzione dell’articolo 48 bis nella legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni |
Art. 6. Modifica dell’articolo 66 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni |
Art. 7. Modifica dell’articolo 18 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 “Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro” e successive [...] |
Art. 8. Modifiche alla legge regionale 5 settembre 1984, n. 51 “Interventi della Regione per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali” e successive modificazioni |
Art. 9. Modifiche alla legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 “Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale” |
Art. 10. Modifiche alla legge regionale 5 settembre 1984, n. 52 “Norma in materia di promozione e diffusione di attività artistiche, musicali, teatrali e cinematografiche” |
Art. 11. Dichiarazione d’urgenza |
§ 5.5.111 - L.R. 10 agosto 2006, n. 16.
Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - Collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sport, turismo, formazione e cultura.
(B.U. 15 agosto 2006, n. 72).
CAPO I
Disposizioni in materia di sport
Art. 1. Modifiche alla
1. Alla lettera b), del comma 1, dell’articolo 5, della
2. Al comma 2, dell’articolo 8, della
3. Al comma 6, dell’articolo 8, della
4. Il comma 4, dell’articolo 11, della
“4. Il Collegio regionale ha un direttivo formato da sette componenti, iscritti negli albi di cui cinque eletti fra le guide alpine-maestri di alpinismo e due eletti tra gli aspiranti guida. Il direttivo rimane in carica tre anni e i membri sono rieleggibili.”.
Art. 2. Modifiche alla
1. Il comma 2, dell’articolo 3, della
“2. Le Province, entro centottanta giorni, provvedono ad individuare le aree sciistiche ove è prevista e consentita l’attività dei maestri di sci secondo le varie discipline, nonché a definire i criteri in base ai quali è consentita tale attività negli itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni sciistiche.”.
2. Al comma 9, dell’articolo 6, della
3. Alla lettera b), del comma 11, dell’articolo 6, della
4. Il comma 1 dell’articolo 7 della
“1. Gli esami di abilitazione sono espletati da una commissione d’esame composta da:
a) il dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di sport, con funzioni di presidente;
b) due maestri di sci nella disciplina alpina, designati dal Collegio regionale dei maestri di sci;
c) due maestri di sci nella disciplina del fondo, designati dal Collegio regionale dei maestri di sci;
d) due maestri di sci nella disciplina dello snowboard, designati dal Collegio regionale dei maestri di sci;
e) tre istruttori nazionali nella disciplina alpina, designati dal Collegio regionale dei maestri di sci;
f) tre istruttori nazionali nella disciplina del fondo, designati dal Collegio regionale dei maestri di sci;
g) tre istruttori nazionali nella disciplina dello snowboard, designati dal Collegio regionale dei maestri di sci;
h) quattro esperti nelle materie della sezione culturale delle prove d’esame, ricomprese tra quelle indicate all’articolo 7 della legge n. 81/1991.”.
5. Al comma 3 dell’articolo 10, della
6. Al comma 2, dell’articolo 11, della
7. Dopo il comma 8, dell’articolo 11 della
“8 bis. Per i maestri di sci stranieri si applica quanto previsto dalla lettera b) del comma 11 dell’articolo 6.”.
8. Al comma 7, dell’articolo 16, della
9. Al comma 1, dell’articolo 21, della
10. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 3 della
11. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano a decorrere dalla prima nomina della Commissione successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3. Modifiche alla
1. Al comma 1, dell’articolo 4, della
2. Al comma 1, dell’articolo 8, della
3. Il termine di diciotto mesi di cui al comma 2 trova applicazione anche per i procedimenti di cui al comma 1, dell’articolo 8 della
CAPO II
Disposizioni in materia di turismo
Art. 4. Modifica dell’articolo 30 della
1. Il comma 6 dell’articolo 30 della
“6. Gli allestimenti mobili di pernottamento, quali tende, roulotte, caravan, mobil-home, maxicaravan o case mobili e relative pertinenze ed accessori sono diretti a soddisfare esigenze di carattere turistico meramente temporanee e se collocati, anche in via continuativa, in strutture turistiche ricettive all'aperto regolarmente autorizzate, non sono soggetti a, permesso di costruire, dichiarazione di inizio attività (DIA) o ad autorizzazioni e comunicazioni previste a fini edilizi da strumenti urbanistici o edilizi. A tal fine i predetti allestimenti devono:
a) conservare i meccanismi di rotazione in funzione;
b) non possedere alcun collegamento di natura permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche, gli accessori e le pertinenze devono essere rimovibili in ogni momento.”.
Art. 5. Introduzione dell’articolo 48 bis nella
1. Dopo l’articolo 48 della
“Art. 48 bis. Disciplina del commercio in forma itinerante
1. L’esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime è soggetto a nulla osta da parte del comune competente che stabilisce le condizioni e le modalità per l’accesso alle aree predette.
2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il comune, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, determina e rende noto, tramite idonee forme di pubblicità, il numero dei titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica da ammettere all’esercizio del commercio itinerante su area demaniale, suddivisi per tipologie merceologiche.
3. Non possono essere ammessi all’esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime operatori, purché rispondano alle condizioni e modalità di cui al comma 1, in numero inferiore a quelli già ammessi dall’autorità marittima nell’ultimo anno di competenza che abbiano effettivamente esercitato.
4. Gli operatori interessati inviano le domande fra il 1° febbraio e il 15 marzo successivo. Il comune, entro il 30 aprile successivo, rilascia il nulla osta ai richiedenti, che risultano in possesso dei requisiti, secondo un ordine di priorità fissato nel più alto numero di presenze sull’area demaniale interessata per lo stesso settore merceologico per cui è richiesto il nullaosta. Il numero di presenze è determinato computando il numero di autorizzazioni/nullaosta afferenti l’area rilasciati al richiedente negli anni precedenti alla domanda, esclusi gli anni in cui l’operatore non abbia effettivamente esercitato l’attività cui era stato autorizzato.
5. Per l’anno 2006 il comune è autorizzato a non rispettare i limiti temporali indicati al comma 4, provvedendo comunque al rilascio del numero minimo di nullaosta a partire dalla corrente stagione turistica, con l’osservanza di quanto stabilito dal presente articolo.”.
Art. 6. Modifica dell’articolo 66 della
1. Al comma 1 bis dell’articolo 66 della
2. Al comma 2 dell’articolo 66 della
“c bis) per le agenzie di viaggio operanti in regime di affiliazione commerciale, il direttore tecnico dell’affiliante riveste la funzione di direttore tecnico dell’agenzia di viaggio affiliata, che pertanto non deve esserne dotata di uno proprio.”.
CAPO III
Disposizioni in materia di formazione
Art. 7. Modifica dell’articolo 18 della
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 18 della
“4 bis. Per le attività formative che sono attuazione del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione definito dal
CAPO IV
Disposizioni in materia di cultura
Art. 8. Modifiche alla
1. Gli articoli 3 e 4, l’ultimo comma dell’articolo 6, la lettera a) del primo comma dell’articolo 12 e l’allegato A) della
2. Alla lettera a) del primo comma dell’articolo 11 le parole “di cui agli articoli 3 e 5” sono sostituite con le parole “di cui all’articolo 5”.
3. Le abrogazioni di cui al comma 1 e la modifica di cui al comma 2 decorrono dal 1° gennaio 2007 e le disposizioni che ne sono oggetto continuano ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti e l’esecuzione degli impegni di spesa assunti.
Art. 9. Modifiche alla
1. Gli articoli 4 e 5, la lettera a) del comma primo dell’articolo 45 e l’allegato A della
2. Le abrogazioni di cui al comma 1 decorrono dal 1° gennaio 2007 e le disposizioni che ne sono oggetto continuano ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti prima di tale data e l’esecuzione dei conseguenti impegni di spesa.
Art. 10. Modifiche alla
1. Gli articoli 3 e 4, la lettera a) del comma primo dell’articolo 14 e l’allegato A della
2. Alla lettera a) dell’articolo 13 le parole “di cui agli articoli 3, 5, 7 e 9” sono sostituite con le parole “di cui agli articoli 5, 7 e 9”.
3. Le abrogazioni di cui al comma 1 e la modifica di cui al comma 2 decorrono dal 1° gennaio 2007 e le disposizioni che ne sono oggetto continuano ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti e l’esecuzione degli impegni di spesa assunti.
Art. 11. Dichiarazione d’urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
[1] Articolo abrogato dall'art. 29 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 25 della