§ 5.7.10 - L.R. 3 gennaio 2005, n. 2.
Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci .


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.7 sport
Data:03/01/2005
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Funzioni delle province.
Art. 3.  Definizione della professione di maestro di sci.
Art. 4.  Esercizio stabile o temporaneo della professione.
Art. 5.  Albo professionale regionale dei maestri di sci.
Art. 6.  Abilitazione tecnico-pratica, didattica e culturale.
Art. 7.  Commissione d’esame.
Art. 8.  Specializzazioni e qualificazioni.
Art. 9.  Validità dell’iscrizione e aggiornamento professionale.
Art. 10.  Maestri di sci di altre Regioni e Province autonome.
Art. 11.  Maestri di sci di altri stati.
Art. 12.  Collegio regionale dei maestri di sci.
Art. 13.  Sanzioni disciplinari.
Art. 14.  Scuole di sci.
Art. 15.  Adempimenti.
Art. 16.  Sanzioni.
Art. 17.  Tariffe.
Art. 18.  Distintivo di riconoscimento.
Art. 19.  Promozione e diffusione delle attività di montagna.
Art. 20.  Interventi per promuovere la sicurezza sulle piste da sci.
Art. 21.  Vigilanza.
Art. 22.  Disposizioni transitorie.
Art. 23.  Abrogazione.
Art. 24.  Norma finanziaria.


§ 5.7.10 - L.R. 3 gennaio 2005, n. 2.

Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci [1].

(B.U. 7 gennaio 2005, n. 2).

 

CAPO I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione del Veneto definisce e disciplina la professione di maestro di sci nelle discipline alpina, del fondo e dello snowboard, in attuazione della legge 8 marzo 1991, n. 81 “Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina”.

 

     Art. 2. Funzioni delle province.

     1. Le funzioni amministrative di cui agli articoli 3, 14, 15 e 17 della presente legge sono attribuite alle Province competenti per territorio.

     2. Qualora le Province, a cui sono attribuite le funzioni, non provvedano al loro esercizio, la Giunta regionale, previa diffida a provvedere entro un congruo termine, procede alla nomina di un commissario ad acta.

 

CAPO II

Esercizio della professione di maestro di sci

 

     Art. 3. Definizione della professione di maestro di sci.

     1. È maestro di sci chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole e a gruppi di persone, le tecniche sciistiche nella specifica disciplina per la quale ha ottenuto l’iscrizione all’albo; le tecniche sciistiche devono essere esercitate con l’attrezzo di rispettiva competenza su piste da sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni sciistiche, che non comportino difficoltà richiedenti l’uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza, ramponi o similari.

     2. Le Province, entro centottanta giorni, provvedono ad individuare le aree sciistiche ove è prevista e consentita l’attività dei maestri di sci secondo le varie discipline, nonché a definire i criteri in base ai quali è consentita tale attività negli itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni sciistiche. [2]

     3. Nelle more dell’individuazione operata dalle Province, ai sensi del comma 2, conserva efficacia l’individuazione operata dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 2 comma 2 della legge regionale 16 aprile 1992, n. 16 “Ordinamento delle professioni di maestro di sci e di guida alpina”.

 

     Art. 4. Esercizio stabile o temporaneo della professione. [3]

     1. L’esercizio stabile o temporaneo della professione di maestro di sci è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

a) idoneità psicofisica attestata da certificato medico rilasciato dalla struttura sanitaria competente;

b) non avere riportato condanne penali che comportino l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

c) abilitazione tecnico-pratica, didattica e culturale di cui all’articolo 6.

 

     Art. 5. Albo professionale regionale dei maestri di sci. [4]

     1. L’albo professionale regionale dei maestri di sci, tenuto dal Collegio regionale dei maestri di sci di cui all’articolo 12, sotto la vigilanza della Giunta regionale, è suddiviso in elenchi specifici per titoli e competenze conseguiti dai singoli maestri.

     2. I maestri di sci che intendano esercitare stabilmente la professione nel territorio regionale devono essere iscritti all’albo professionale dei maestri di sci della Regione del Veneto, purché in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 4.

 

     Art. 6. Abilitazione tecnico-pratica, didattica e culturale.

     1. L’abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci si consegue mediante la frequenza di corsi di formazione tecnico-pratica, didattica e culturale e il superamento dei relativi esami.

     2. L’abilitazione all’esercizio della professione riguarda distintamente:

     a) la disciplina alpina;

     b) la disciplina del fondo;

     c) la disciplina dello snowboard.

     3. Il maestro di sci deve svolgere la propria attività limitatamente all’abilitazione posseduta.

     4. La Giunta regionale istituisce, almeno ogni due anni, corsi di formazione propedeutici all’esame di abilitazione all’insegnamento dello sci, avvalendosi della collaborazione del consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci, nonché della Federazione italiana sport invernali (FISI) per le competenze di cui all’articolo 8 della legge n. 81/1991. I corsi di formazione distinti per le discipline alpina, del fondo, dello snowboard hanno durata minima di novanta giorni e sono disciplinati con provvedimento della Giunta regionale, sentito il Collegio regionale dei maestri di sci.

     5. L’ammissione ai corsi di formazione è subordinata al superamento di una prova dimostrativa attitudinale pratica distinta per le discipline alpina, del fondo e dello snowboard, da sostenersi avanti alle sottocommissioni di cui al comma 8 dell’articolo 7, competenti per la disciplina. Il superamento della prova dà la facoltà di partecipare al corso di formazione entro cinque anni dall’espletamento della prova stessa, previo possesso dell’idoneità psicofisica attestata da certificato medico rilasciato dalla struttura sanitaria competente [5].

     6. Per l’ammissione alla prova dimostrativa attitudinale pratica deve essere prodotta domanda alla Giunta regionale, dichiarando, sotto la propria responsabilità, il possesso dei seguenti requisiti:

     a) compimento della maggiore età;

     b) possesso del diploma di scuola dell’obbligo;

     c) non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

     7. In caso di domanda presentata da cittadini stranieri, gli stessi dovranno dichiarare il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 6, secondo la normativa vigente nel paese d’origine.

     8. Sono esonerati dalla frequenza dei corsi di formazione tecnico-pratica, i laureati in scienze delle attività motorie e sportive che superino la prova dimostrativa attitudinale pratica prevista dal comma 5.

     9. Sono esonerati dal superamento della prova dimostrativa attitudinale pratica gli atleti appartenenti alle squadre nazionali italiane di sci alpino, di fondo e di snowboard, nei tre anni precedenti la prova dimostrativa attitudinale pratica e gli atleti iscritti nelle liste della Federazione internazionale sci (FIS) con meno di 50,00 punti, alla data d’iscrizione alla selezione esclusivamente per lo sci alpino e per il fondo. [6]

     10. Sono esonerati dal superamento della prova dimostrativa attitudinale pratica e dalla frequenza dei corsi di formazione tecnico-pratica gli atleti che hanno conseguito medaglie di Coppa del mondo, delle Olimpiadi e dei Campionati mondiali di sci alpino, di fondo e di snowboard, esclusivamente per la rispettiva disciplina e con effetto limitato ai cinque anni successivi alla data di conseguimento della medaglia.

     11. La Giunta regionale, sentito il Collegio regionale dei maestri di sci, delibera:

     a) le disposizioni di attuazione dei corsi di formazione;

     b) i programmi di massima dei corsi di formazione, in armonia con l’articolo 7 della legge n. 81/1991 e tenendo conto dei criteri di insegnamento indicati dalla FISI per le competenze di cui all’articolo 8 della legge n. 81/1991 nonché dello specifico provvedimento di attuazione dei corsi di formazione, disciplinante anche le successive modalità di esercizio della professione da applicarsi anche ai maestri di sci di cui agli articoli 10 e 11; [7]

     c) i contenuti, le modalità di svolgimento, i criteri di valutazione e l’ordine di effettuazione delle prove d’esame nelle tre sezioni in cui si articolano: tecnico-pratica, didattico-pratica-teorica e teorico-culturale.

     12. La Giunta regionale partecipa alle spese per la realizzazione dei corsi di formazione corrispondendo al Collegio regionale dei maestri di sci un contributo da determinarsi in sede di approvazione del corso sulla base dei costi e del numero di allievi frequentanti.

 

     Art. 7. Commissione d’esame.

     1. Gli esami di abilitazione sono espletati da una commissione d’esame composta da:

     a) il dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di sport, con funzioni di presidente;

     b) due maestri di sci nella disciplina alpina, designati dal Collegio regionale dei maestri di sci;

     c) due maestri di sci nella disciplina del fondo, designati dal Collegio regionale dei maestri di sci;

     d) due maestri di sci nella disciplina dello snowboard, designati dal Collegio regionale dei maestri di sci;

     e) tre istruttori nazionali nella disciplina alpina, designati dal Collegio regionale dei maestri di sci;

     f) tre istruttori nazionali nella disciplina del fondo, designati dal Collegio regionale dei maestri di sci;

     g) tre istruttori nazionali nella disciplina dello snowboard, designati dal Collegio regionale dei maestri di sci;

     h) quattro esperti nelle materie della sezione culturale delle prove d’esame, ricomprese tra quelle indicate all’articolo 7 della legge n. 81/1991. [8]

     2. La Giunta regionale può integrare la composizione della commissione d’esame su motivata proposta del Collegio regionale dei maestri di sci.

     3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente regionale.

     4. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e rimane in carica per quattro anni. Con le stesse modalità si provvede alla nomina di un membro supplente per ciascuno dei componenti di cui al comma 1, che partecipa ai lavori della commissione in caso di assenza del membro titolare. Nel caso in cui, entro due mesi dalla relativa richiesta non siano stati designati i componenti di cui alle lettere b), c), d), e), f), e g) del comma 1, il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina prescindendo dalla designazione stessa.

     5. I singoli componenti possono essere sostituiti con le medesime modalità previste per la nomina, in caso di assenza ingiustificata per più di tre riunioni consecutive.

     6. Per gli esami di abilitazione nella disciplina alpina la commissione delibera validamente con la presenza dei componenti di cui alle lettere a), b), e) ed h) del comma 1; per gli esami di abilitazione nella disciplina del fondo la commissione delibera validamente con la presenza dei componenti di cui alle lettere a), c), f) ed h) del comma 1; per gli esami di abilitazione nella disciplina dello snowboard la commissione delibera validamente con la presenza dei componenti di cui alle lettere a), d), g) ed h) del comma 1.

     7. Limitatamente all’espletamento delle prove d’esame relative alle sezioni tecnico-pratica e didattico-pratica-teorica, la commissione è articolata in tre sottocommissioni, una per la disciplina alpina, una per la disciplina del fondo e una per la disciplina dello snowboard.

     8. Le sottocommissioni per la disciplina alpina, per la disciplina del fondo e per la disciplina dello snowboard, sono composte rispettivamente dai componenti di cui alle lettere a), b) ed e) del comma 1, dai componenti di cui alle lettere a), c), ed f) del comma 1 e dai componenti di cui alle lettere a), d) e g) del comma 1 e deliberano validamente con la presenza di almeno tre componenti.

     9. Nell’esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, i componenti della commissione e delle sottocommissioni di cui al presente articolo sono assicurati per rischi di responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni. La Giunta regionale stipula le relative polizze di assicurazione stabilendo modalità e massimali.

     10. Ai componenti esterni della commissione e delle sottocommissioni di cui al presente articolo è corrisposta un’indennità di partecipazione per ogni giornata di seduta nonché il rimborso spese, ai sensi dell’articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 “Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione”.

 

     Art. 8. Specializzazioni e qualificazioni.

     1. I maestri di sci possono conseguire le seguenti specializzazioni:

     a) maestro di sci specializzato nell’insegnamento ai bambini;

     b) maestro di sci specializzato nell’insegnamento a persone diversamente abili;

     c) maestro di sci specializzato nell’insegnamento del telemark.

     2. I maestri di sci possono altresì conseguire le seguenti qualifiche:

     a) direttore di scuola di sci;

     b) esperto in una o più lingue straniere.

     3. Le specializzazioni e le qualifiche di cui ai commi 1 e 2 si conseguono a seguito della frequenza di corsi teorici e pratici e del superamento di appositi esami, organizzati dal Collegio regionale dei maestri di sci, previa intesa con la Giunta regionale che fissa l’ammontare delle spese a carico dei frequentanti.

     4. La Giunta regionale, su proposta del Collegio regionale dei maestri di sci, può autorizzare l’organizzazione di corsi ed esami per il conseguimento di altre specializzazioni e qualifiche in aggiunta a quelle previste dai commi 1 e 2.

     5. La Giunta regionale, su proposta del Collegio regionale dei maestri di sci, può autorizzare l’organizzazione di corsi di aggiornamento con esami di verifica per ciascuna delle specializzazioni e qualifiche del presente articolo; la mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento ovvero il non superamento degli esami di verifica, comporta la perdita della qualifica o specializzazione.

     6. L’albo professionale dei maestri di sci reca menzione delle specializzazioni e delle qualifiche conseguite.

 

     Art. 9. Validità dell’iscrizione e aggiornamento professionale.

     1. L’iscrizione all’albo professionale ha efficacia per tre anni ed è rinnovata a seguito di presentazione del certificato di idoneità psicofisica di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 4 e di frequenza di appositi corsi di aggiornamento [9].

     2. I corsi di aggiornamento sono istituiti dalla Giunta regionale, che ne definisce contenuti e modalità di attuazione, su proposta del Collegio regionale e che si avvale per la loro organizzazione del consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci e della FISI per le competenze di cui all’articolo 8 della legge n. 81/1991; per la parte tecnico-didattica dei corsi è previsto l’impiego di istruttori nazionali.

     3. La frequenza dei corsi costituisce requisito per il rinnovo dell’iscrizione all’albo; in caso di mancata frequenza dei corsi di aggiornamento, su domanda dell’interessato e valutati i motivi da questo addotti, il Collegio regionale dei maestri di sci può concedere una proroga di un anno della validità dell’iscrizione all’albo.

 

     Art. 10. Maestri di sci di altre Regioni e Province autonome.

     1. I maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre Regioni o di Province autonome che intendano esercitare stabilmente la professione nel Veneto devono richiedere l’iscrizione nell’albo professionale della Regione del Veneto.

     2. [Si considera esercizio stabile della professione l’attività svolta dal maestro di sci che abbia residenza o dimora, ai fini dell’esercizio della professione, nel territorio regionale; si considera altresì esercizio stabile della professione l’attività esercitata dal maestro di sci per periodi complessivamente superiori a trenta giorni nell’arco della stessa stagione] [10].

     3. Il consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci provvede all’iscrizione di coloro che ne facciano richiesta, previa presentazione da parte del richiedente del certificato di iscrizione nell’albo professionale della Regione o Provincia autonoma di provenienza e previa verifica dell’esistenza dei requisiti di cui agli articoli 4 e 9 e alla lettera b) del comma 11 dell’articolo 6. Il consiglio direttivo del Collegio regionale può negare l’iscrizione ove sia in corso procedimento disciplinare nei confronti del maestro richiedente nella Regione o Provincia autonoma di provenienza. [11]

     4. Coloro che hanno trasferito l’iscrizione nell’albo di altra Regione o Provincia autonoma sono tenuti a darne comunicazione al consiglio direttivo del Collegio regionale del Veneto. Il consiglio direttivo del Collegio provvede d’ufficio alla cancellazione dell’interessato dall’albo dei maestri di sci della Regione Veneto.

     5. I maestri di sci iscritti negli albi regionali di altre Regioni o Province autonome, che intendano esercitare temporaneamente nel Veneto devono dare preventiva comunicazione al consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci del Veneto e alle scuole di sci locali, indicando il Collegio di provenienza e il numero di iscrizione, le aree sciistiche nelle quali intendono esercitare la professione e il periodo di attività. Essi sono tenuti a praticare tariffe non superiori a quelle praticate dalla locale scuola di sci [12].

     6. Non è soggetto agli obblighi di cui al presente articolo l’esercizio dell’attività nel Veneto da parte di maestri di sci provenienti con loro allievi da altre Regioni o Province autonome.

 

     Art. 11. Maestri di sci di altri stati. [13]

     1. I maestri di sci di stati membri dell’Unione europea che intendano esercitare stabilmente la professione nel Veneto, devono richiedere l’iscrizione nell’albo professionale regionale di cui all’articolo 5, previo riconoscimento della formazione professionale ai sensi del decreto legislativo 9 marzo 2007, n. 206 “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”.

     2. I maestri di sci di stati non appartenenti all’Unione europea, che intendano esercitare stabilmente la professione nel Veneto, devono richiedere l’iscrizione nell’albo professionale regionale di cui all’articolo 5, in conformità alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione della straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”.

     3. Ai maestri di sci di stati membri dell’Unione europea che intendano esercitare temporaneamente la professione nel Veneto si applica il decreto legislativo 9 marzo 2007, n. 206 “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania.”. I maestri comunicano, altresì, al Collegio regionale dei maestri di sci di cui all’articolo 12 le aree sciistiche nelle quali intendono esercitare la professione ed il periodo di attività .

     4. Ai maestri di sci di stati non appartenenti all’Unione europea che intendano esercitare temporaneamente la professione nel Veneto si applica il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione della straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”. I maestri comunicano, altresì, al Collegio regionale dei maestri di sci di cui all’articolo 12 le aree sciistiche nelle quali intendono esercitare la professione ed il periodo di attività, nonché gli estremi della copertura assicurativa professionale per la responsabilità civile valida nel territorio italiano.

 

     Art. 12. Collegio regionale dei maestri di sci.

     1. È istituito, come organo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio regionale dei maestri di sci. Fanno parte del Collegio tutti i maestri iscritti nell’albo della regione, nonché i maestri di sci ivi residenti che abbiano cessato l’attività definitivamente per anzianità, per invalidità o temporaneamente.

     2. Sono organi del Collegio:

     a) l’assemblea, formata da tutti i membri del Collegio;

     b) il consiglio direttivo, composto da rappresentanti eletti fra tutti i membri del Collegio, nel numero e secondo le modalità previste dai regolamenti di cui alla lettera d) del comma 3;

     c) il presidente, eletto dal consiglio direttivo al proprio interno.

     3. Spetta all’assemblea del Collegio:

     a) eleggere il consiglio direttivo;

     b) approvare annualmente il bilancio del Collegio;

     c) eleggere i membri del collegio nazionale dei maestri di sci di cui all’articolo 15 della legge n. 81/1991;

     d) adottare i regolamenti relativi al funzionamento del Collegio, su proposta del consiglio direttivo;

     e) pronunciarsi su ogni questione che le venga sottoposta dal consiglio direttivo o sulla quale una pronuncia dell’assemblea venga richiesta da almeno un quinto dei componenti.

     4. Le sedute dell’assemblea sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri del Collegio e in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

     5. Spetta al consiglio direttivo del Collegio:

     a) svolgere tutte le funzioni concernenti le iscrizioni e la tenuta dell’albo professionale;

     b) vigilare sull’esercizio della professione;

     c) applicare le sanzioni disciplinari;

     d) collaborare con le competenti autorità regionali e provinciali;

     e) stabilire la misura del contributo a carico degli iscritti all’albo.

     6. Le sedute del consiglio direttivo sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri del direttivo e in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei membri del consiglio. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

 

     Art. 13. Sanzioni disciplinari.

     1. I maestri di sci iscritti nell’albo professionale che si rendano colpevoli di violazione delle norme di deontologia professionale, ovvero delle norme di comportamento previste dalla presente legge e dalla legge n. 81/1991, sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:

     a) ammonizione scritta;

     b) censura;

     c) sospensione dall’albo per un periodo da un mese a un anno;

     d) radiazione.

     2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal consiglio direttivo del Collegio regionale a maggioranza assoluta dei componenti; contro di essi, entro trenta giorni dalla notifica, è ammesso ricorso al consiglio direttivo del Collegio nazionale previsto dall’articolo 15 della legge n. 81/1991. La proposizione del ricorso sospende, fino alla decisione, l’esecutività del provvedimento.

     3. I provvedimenti adottati dal Collegio regionale, eccettuati quelli in materia disciplinare, e tutti quelli adottati dal Collegio nazionale sono definitivi.

 

     Art. 14. Scuole di sci.

     1. Agli effetti della presente legge per scuola di sci si intende qualunque organizzazione a base associativa cui facciano capo più maestri di sci per esercitare in modo coordinato la loro attività. Le scuole di sci devono avere la sede principale ed eventuali filiali in un unico comune delle aree sciistiche di cui all’articolo 3, eventuali unificazioni intercomunali di scuole già autorizzate sono disciplinate con provvedimento della Giunta regionale sentito il Collegio regionale dei maestri di sci.

     2. La Provincia competente per territorio, sentito il consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci, autorizza, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, l’apertura di scuole di sci invernali, invernali-estive o estive nelle aree sciistiche di cui all’articolo 3, valutando le richieste in relazione agli interessi turistici delle località interessate e nello spirito di favorire la concentrazione delle scuole di sci, purché ricorrano le seguenti condizioni:

     a) che la scuola sia costituita da un numero minimo di dodici maestri di sci. Le scuole caratterizzate dall’insegnamento esclusivo della disciplina del fondo o dello snowboard devono essere costituite da un numero minimo di sei maestri. Al fine di garantire la necessaria continuità nel funzionamento dei servizi turistici, i maestri di sci costituenti l’organico minimo debbono impegnarsi a prestare la propria opera presso la scuola di sci per almeno sessanta giorni nel periodo di apertura degli impianti esistenti nell’area sciistica di competenza;

     b) che la scuola sia retta da statuti e regolamenti ispirati a criteri di democraticità e di partecipazione effettiva di tutti gli associati, deliberati dall’assemblea dei maestri di sci che ne fanno parte; in particolare, tutti i maestri associati alla scuola da almeno un anno concorrono alla elezione delle cariche sociali e i proventi dell’attività realizzata dalla scuola sono ripartiti in relazione alle effettive prestazioni professionali del singolo maestro e alla sua eventuale specializzazione o qualifica;

     c) che la direzione della scuola sia affidata a un maestro con la qualifica di direttore a cui compete la rappresentanza legale;

     d) che la denominazione della scuola sia tale da non creare confusione con quella di altre scuole esistenti sul territorio della regione;

     e) che la scuola disponga di sede stabile e che sia in grado di funzionare senza soluzione di continuità per tutta la stagione invernale o estiva;

     f) che il comune in cui opera la scuola sia dotato di impianti di risalita funzionanti, qualora sia previsto l’insegnamento delle discipline alpina e dello snowboard e che sia dotato di piste di fondo tracciate e mantenute in continuità, qualora sia previsto l’insegnamento della disciplina del fondo;

     g) che, nel caso di scuole di sci estivo, sia effettivamente agibile, in zona, nel periodo estivo un adeguato bacino sciistico;

     h) che la scuola assuma l’impegno a prestare la propria opera nelle operazioni straordinarie di soccorso, a collaborare con le autorità scolastiche per favorire la più ampia diffusione della pratica dello sci nella scuola, nonché a collaborare con gli enti ed operatori turistici nelle azioni promozionali, pubblicitarie e operative intese ad incrementare l’afflusso turistico nelle stazioni invernali della regione;

     i) che la scuola dimostri di aver stipulato una adeguata polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguenti all’esercizio dell’insegnamento.

     3. La Provincia competente per territorio, qualora particolari esigenze di sviluppo turistico lo richiedano, può concedere, sentito il Collegio regionale dei maestri di sci, l’autorizzazione all’apertura di una scuola di sci anche in deroga al numero minimo dei suoi componenti stabilito alla lettera a) del comma 2, purché complessivamente i componenti non siano meno di tre, sussistano tutti gli altri requisiti indicati al comma 2 e non esista già nel medesimo comune un’altra scuola di sci. L’autorizzazione è revocata, oltre che nei casi previsti dai commi 5 e 6, anche nel caso in cui vengano a cessare le particolari esigenze per le quali l’autorizzazione è stata richiesta.

     4. Le scuole di sci estive possono svolgere l’attività di insegnamento limitatamente al periodo compreso tra il 1 giugno e il 30 novembre di ogni anno.

     5. L’autorizzazione è revocata qualora vengano a mancare uno o più requisiti previsti dal presente articolo e nel caso di ripetute infrazioni alle norme della presente legge.

     6. L’autorizzazione è altresì revocata nel caso in cui, trascorso un anno dal suo rilascio, la scuola non abbia ancora iniziato la propria attività, ovvero nel caso di interruzione dell’attività della scuola che si protragga per oltre una stagione, oppure qualora non si dia attuazione alle disposizioni previste nel provvedimento di autorizzazione. L’autorizzazione, su richiesta motivata, può essere prorogata in via straordinaria dalla Provincia competente, sentito il Collegio regionale dei maestri di sci.

     7. I maestri di sci che esercitano la professione autonomamente, senza l’intermediazione di una scuola di sci, devono comunicarlo annualmente al Collegio regionale dei maestri di sci prima dell’inizio dell’attività, fornendo l’indicazione dei dati personali, del numero di codice fiscale, della sede o dei recapiti, del territorio di competenza e degli estremi della polizza di assicurazione per responsabilità civile in caso di danni arrecati alla persona e alle cose, dell’allievo e di terzi.

 

     Art. 15. Adempimenti.

     1. La domanda per il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 14 deve essere presentata alla Provincia competente per territorio, entro e non oltre il 30 settembre, corredata da:

     a) l’elenco dei maestri di sci componenti stabilmente la scuola;

     b) il verbale della riunione in cui è stato nominato il direttore;

     c) l’atto costitutivo, lo statuto-regolamento della scuola, deliberati a norma della lettera b) del comma 2 dell’articolo 14;

     d) l’indicazione della sede o delle sedi della scuola, nonché di eventuali recapiti;

     e) la denominazione della scuola.

     2. Le scuole di sci autorizzate sono tenute a comunicare entro e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno alla Provincia competente per territorio, tutte le variazioni che interessano il corpo insegnante, lo statuto e il regolamento, la sede e i recapiti. Le scuole di sci estive devono inoltrare la suddetta comunicazione entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno.

 

     Art. 16. Sanzioni.

     1. Chiunque, pur in possesso dell’abilitazione di cui all’articolo 6, eserciti, nell’ambito del territorio della Regione del Veneto, l’attività di maestro di sci senza essere iscritto all’albo di cui all’articolo 5 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 770,00 [14].

     2. La violazione degli obblighi previsti dagli articoli 10 e 11 della presente legge comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 770,00.

     3. L’esercizio abusivo di scuola di sci e in ogni caso l’apertura e l’esercizio di scuole di sci, comunque denominate, in difetto della autorizzazione di cui all’articolo 14 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 770,00 a carico di ciascuna persona che pratichi l’attività di insegnamento dello sci nell’ambito della struttura non autorizzata; in aggiunta a quanto previsto dal presente comma, viene irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.030,00 a euro 4.130,00 a carico del direttore della struttura non autorizzata o di chi ne eserciti di fatto la conduzione.

     4. Il maestro di sci che non osserva nell’esercizio della propria professione le altre norme stabilite dalla presente legge, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, da di 200,00 euro a 1.000,00 euro.

     5. In caso di recidiva, gli importi minimi e massimi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono raddoppiati. Si ha recidiva quando, dopo una prima violazione di una disposizione della presente legge, accertata in via definitiva, è commessa da parte del medesimo soggetto una seconda violazione della stessa disposizione.

     6. Il direttore di una scuola di sci che ammetta all’insegnamento nella scuola persone non in possesso dei requisiti prescritti dalla presente legge soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 1.000,00 ad un massimo di 10.000,00 euro, ed incorre, in caso di recidiva, nella sanzione accessoria della sospensione dalla funzione per un periodo non superiore a tre anni. Nei casi più gravi può essere disposta anche la decadenza dall’autorizzazione della scuola di sci.

     7. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono irrogate ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 “Disciplina e delega delle funzioni inerenti all’esplicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale” dai sindaci competenti per territorio, nonché dagli addetti alla sorveglianza sulle piste da sci di cui all’articolo 21, ovvero, con apposita convenzione o protocollo, dall’Arma dei carabinieri, dalla Polizia di Stato, dalla Guardia di Finanza e dal Corpo Forestale dello Stato e dagli organi che svolgono funzioni di polizia locale. [15]

 

     Art. 17. Tariffe.

     1. Le tariffe massime per le prestazioni professionali dei maestri di sci, sono determinate, sentito il consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci, dalle Province, che ne curano la diffusione anche mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

     2. Le scuole di sci espongono, nelle loro sedi e negli eventuali recapiti, in modo ben visibile al pubblico, la tabella delle tariffe applicate.

 

     Art. 18. Distintivo di riconoscimento.

     1. I maestri di sci, nell’esercizio della loro attività, devono portare un distintivo di riconoscimento, autorizzato e rilasciato dal Collegio regionale dei maestri di sci.

 

CAPO III

Disposizioni transitorie e finali

 

     Art. 19. Promozione e diffusione delle attività di montagna.

     1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Collegio regionale dei maestri di sci contributi per iniziative dirette a:

     a) migliorare la qualificazione professionale dei maestri di sci in attività;

     b) promuovere la diffusione dello sci tra i giovani;

     c) favorire la conoscenza del ruolo del maestro di sci.

     2. A tal fine, il consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci, entro il mese di ottobre di ogni anno, presenta al Presidente della Giunta regionale un’apposita domanda corredata da una relazione illustrativa delle iniziative per le quali si richiede il contributo e da un piano di finanziamento.

     3. L’erogazione dei contributi avviene in unica soluzione, con deliberazione della Giunta regionale.

     4. Il direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci è tenuto a presentare una particolareggiata relazione sull’impiego dei contributi e sull’attività svolta.

 

     Art. 20. Interventi per promuovere la sicurezza sulle piste da sci.

     1. Al fine di concorrere a promuovere condizioni di sicurezza sulle piste da sci, la Giunta regionale istituisce, avvalendosi della collaborazione del Collegio regionale dei maestri di sci, corsi di preparazione e di aggiornamento dei maestri di sci iscritti all’albo, per lo svolgimento, in conformità alla legge 24 dicembre 2003, n. 363 recante “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo” di funzioni di segnalazione delle violazioni delle disposizioni in materia di velocità e condotta degli sciatori, dettate dall’articolo 9 della legge n. 363/2003.

 

     Art. 21. Vigilanza.

     1. Le modalità di espletamento della vigilanza sull’applicazione delle disposizioni dettate dagli articoli 5 e 14 della presente legge, sono determinate rispettivamente dalla Giunta regionale e dalle Province competenti per territorio che possono istituire figure specifiche addette alla sorveglianza [16].

 

     Art. 22. Disposizioni transitorie.

     1. Sono iscritti di diritto all’albo professionale regionale dei maestri di sci di cui all’articolo 5, i maestri di sci già iscritti al momento dell’entrata in vigore della presente legge all’albo regionale di cui all’articolo 3 della legge regionale n. 16/1992 [17].

     2. Il diploma di specializzazione per l’insegnamento del surf da neve, conseguito prima dell’entrata in vigore della presente legge da parte dei maestri di sci abilitati nelle discipline alpina o del fondo, è equipollente a tutti gli effetti all’abilitazione quale maestro di sci della disciplina dello snowboard di cui alla presente legge.

     3. Sono riconosciute di diritto come scuole di sci, le scuole di sci già autorizzate, ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale n. 16/1992, al momento dell’entrata in vigore della presente legge.

     4. In prima applicazione della presente legge e fino alla nomina della commissione d’esame prevista dall’articolo 7, la commissione d’esame di cui all’articolo 6 della legge regionale n. 16/1992, è integrata dai membri di cui alle lettere d) e g) del comma 1 dell’articolo 7, designati dal Collegio regionale dei maestri di sci entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorsi i quali sono nominati dalla Giunta regionale; sino all’integrazione con i nuovi membri, la commissione d’esame continua ad operare nella composizione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

     5. Fino all’istituzione del Collegio regionale dei maestri di sci di cui all’articolo 12, continua a svolgere le sue funzioni il Collegio regionale dei maestri di sci di cui all’articolo 10 della legge regionale n. 16/1992.

     6. Ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le norme vigenti alla data in cui hanno avuto inizio.

 

     Art. 23. Abrogazione.

     1. É abrogata la legge regionale 16 aprile 1992, n. 16 “Ordinamento delle professioni di maestro di sci e di guida alpina.” come modificata dall’articolo 93 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5, relativamente agli articoli da 1 a 17 e da 38 a 41.

 

     Art. 24. Norma finanziaria.

     1. Alle spese derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificate in euro 75.000,00 a valere dall’esercizio finanziario 2005, si provvede con le somme stanziate sulla u.p.b. U0178 “Iniziative per lo sviluppo dello sport” autorizzate con il bilancio 2004 e pluriennale 2004-2006 per la legge regionale 16 aprile 1992, n. 16.


[1] Titolo così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 4 febbraio 2005, n. 12.

[2] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2006, n. 16. Il termine di cui al presente comma decorre dalla data di entrata in vigore della L.R. 10 agosto 2006, n. 16.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 8 novembre 2010, n. 24.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 8 novembre 2010, n. 24.

[5] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 8 novembre 2010, n. 24.

[6] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2006, n. 16.

[7] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2006, n. 16.

[8] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2006, n. 16.

[9] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 8 novembre 2010, n. 24.

[10] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 8 novembre 2010, n. 24.

[11] Comma già modificato dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2006, n. 16 e così ulteriormente modificato dall'art. 5 della L.R. 8 novembre 2010, n. 24.

[12] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 8 novembre 2010, n. 24.

[13] Articolo modificato dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2006, n. 16 e così sostituito dall'art. 6 della L.R. 8 novembre 2010, n. 24.

[14] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 8 novembre 2010, n. 24.

[15] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2006, n. 16.

[16] Comma già modificato dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2006, n. 16 e così ulteriormente modificato dall'art. 8 della L.R. 8 novembre 2010, n. 24.

[17] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 8 novembre 2010, n. 24.