§ 5.5.13 - L.R. 5 settembre 1984, n. 51.
Interventi della Regione per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.5 informazione e cultura
Data:05/09/1984
Numero:51


Sommario
Art. 1.  Princìpi generali.
Art. 2.  Ambiti, destinatari e modalità d'intervento.
Art. 3.  Riconoscimento.
Art. 4.  Documentazione delle attività.
Art. 5.  Iniziative culturali di Enti locali, Istituti, Associazioni.
Art. 6.  Concessione dei contributi.
Art. 7.  Acquisto libri.
Art. 8.  Commissione consultiva.
Art. 9.  Modalità per la presentazione delle domande.
Art. 10.  Norme per l'erogazione dei contributi.
Art. 11.  Iniziative della Regione.
Art. 12.  Approvazione del piano generale di riparto.
Art. 13.  Non cumulabilità.
Art. 14.  Abrogazione di precedenti disposizioni.
Art. 15.  Domande di contributo.
Art. 16.  Contributo 1984 agli Enti e Istituzioni di rilevante importanza.
Art. 17.  Contributi integrativi.
Art. 18.  Commissione consultiva.
Art. 21.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 5.5.13 - L.R. 5 settembre 1984, n. 51. [1]

Interventi della Regione per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali.

(B.U. n. 41 del 7-9-1984).

 

Titolo I

OGGETTO E FINALITÀ DELLA LEGGE

 

Art. 1. Princìpi generali.

     La Regione Veneto promuove e favorisce lo sviluppo, la diffusione e la valorizzazione delle attività e delle strutture culturali nell'ambito del territorio regionale.

 

     Art. 2. Ambiti, destinatari e modalità d'intervento.

     Per il raggiungimento delle finalità enunciate nell'articolo precedente la Regione:

     a) sostiene l'attività di enti e istituzioni di riconosciuta importanza culturale nell'ambito del suo territorio;

     b) favorisce iniziative e attività culturali realizzate da Enti locali singoli o associati, Istituzioni, Fondazioni, Associazioni, Cooperative senza scopo di lucro, e/o loro aggregazioni a livello regionale;

     c) promuove iniziative e manifestazioni culturali direttamente, in collaborazione con altri soggetti o per affidamento.

 

Titolo II

ISTITUZIONI DI RILEVANTE IMPORTANZA CULTURALE

 

     Art. 3. Riconoscimento. [2]

     [La Regione Veneto riconosce la rilevante importanza delle Istituzioni elencate nell'allegato A) alla presente legge e ne favorisce l'attività mediante l'erogazione di un contributo annuo.

     L'elenco di cui al comma precedente può essere modificato con apposito provvedimento del Consiglio regionale.]

 

     Art. 4. Documentazione delle attività. [3]

     [Le Istituzioni di cui al precedente articolo, sono tenute a presentare alla Giunta regionale, entro il 30 novembre di ogni anno, una relazione sull'attività svolta anche ai fini della determinazione dell'entità del contributo da concedere per l'anno successivo.

     Entro la stessa data dette istituzioni presentano anche il programma dell'attività per l'anno successivo.]

 

Titolo III

 

     Art. 5. Iniziative culturali di Enti locali, Istituti, Associazioni.

     La Regione Veneto favorisce attività di studio e di ricerca, manifestazioni e iniziative culturali di Enti locali, Istituti, Associazioni o Cooperative senza fine di lucro operanti nel territorio regionale o aventi per fine lo studio della cultura veneta, con particolare riferimento alle attività e iniziative riguardanti le culture locali.

 

     Art. 6. Concessione dei contributi.

     Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo, la Regione concede contributi per la realizzazione di programmi annuali o di progetti specifici.

     Nella concessione dei contributi saranno tenute in particolare conto le attività di notevole rilevanza connesse con la cura di pubblicazioni relative alla tradizione storica, artistica, etnica, scientifica e religiosa, nonché alle varie peculiarità linguistiche della Regione.

     (Omissis) [4].

     [Non possono beneficiare delle provvidenze di cui al primo comma le Istituzioni di cui all'art. 3.] [5]

 

     Art. 7. Acquisto libri.

     La Giunta regionale provvede all'acquisto, presso Case editrici, di libri di particolare rilevanza culturale, aventi per oggetto la civiltà e le culture locali nel Veneto.

 

     Art. 8. Commissione consultiva.

     Al fine di esprimere alla Giunta regionale parere sulla validità e rilevanza culturale delle opere di cui al precedente articolo, è costituita una Commissione presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, e composta da:

     a) il dirigente del Dipartimento competente;

     b) cinque esperti designati dal Consiglio regionale con voto limitato a tre;

     c) tre esperti designati dalla Giunta regionale.

     Funge da segretario un dipendente regionale nominato dal Presidente della Giunta regionale.

     La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale.

     Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno un terzo dei componenti.

     Per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

     I membri della commissione durano in carica fino all'avvenuto rinnovo del Consiglio regionale, e possono essere riconfermati. La durata in carica è prorogata fino all'avvenuta sostituzione.

 

Titolo IV

PROCEDIMENTI

 

     Art. 9. Modalità per la presentazione delle domande.

     Le domande per la concessione dei contributi di cui al precedente articolo 6 sono presentate al Presidente della Giunta regionale, ogni anno, nel termine di decadenza del 30 settembre, corredate da:

     a) una relazione illustrativa delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'attività culturale per la quale è richiesto il contributo;

     b) l'indicazione della prevedibile partecipazione finanziaria di altri Enti;

     c) un preventivo dettagliato di spesa.

     Le domande dei soggetti interessati all'acquisto dei libri di cui al precedente art. 7 sono presentate al Presidente della Giunta regionale, ogni anno, nel termine di decadenza del primo settembre, corredate di n. 10 (dieci) copie per ciascuna delle opere con l'indicazione del prezzo di copertina.

     I prezzi delle opere immessi all'acquisto devono corrispondere a quelli praticati per la fornitura alle librerie.

     Per le domande spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

 

     Art. 10. Norme per l'erogazione dei contributi.

     Per ogni iniziativa di cui al primo comma dell'art. 6 il contributo non può essere superiore al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile [6].

     Il soggetto richiedente deve, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di concessione del contributo, presentare al Presidente della Giunta regionale una dichiarazione di accettazione espressa e l'impegno ad assicurare la copertura finanziaria della rimanente spesa prevista per l'attuazione dell'iniziativa, nonché di ogni eventuale maggiore spesa comunque sopravvenuta.

     L'erogazione del contributo è disposta in unica soluzione con deliberazione della Giunta regionale previa presentazione, da parte del soggetto di cui al comma precedente, di idonea documentazione attestante l'attività svolta.

     La mancata presentazione di detta documentazione entro il 31 dicembre dell'esercizio successivo a quello di riferimento, comporta la decadenza del diritto al contributo assegnato.

     La concessione del contributo può essere altresì revocata con deliberazione della Giunta regionale qualora:

     - non intervengano entro il termine stabilito l'accettazione e l'assicurazione di cui al secondo comma del presente articolo;

     - l'iniziativa non venga realizzata in modo conforme alla relazione allegata alla domanda;

     - vengano accertate irregolarità nella contabilizzazione della spesa;

     - vengano apportate all'iniziativa ammessa a contributo modifiche non preventivamente autorizzate dalla Giunta regionale.

 

Titolo V

INIZIATIVE DELLA REGIONE

 

     Art. 11. Iniziative della Regione.

     Per il raggiungimento delle finalità enunciate nell'art. 1 della presente legge, la Regione:

     a) promuove iniziative culturali direttamente, di norma in collaborazione con gli Enti e Istituzioni di cui all’articolo 5, o per affidamento; [7]

     b) dispone l'attivazione di servizi finalizzati alla rilevazione delle istituzioni culturali esistenti nel territorio regionale, alla catalogazione e schedatura dei beni culturali conservati da dette istituzioni, alla realizzazione di un sistema regionale di raccolta e trasmissione dati relativi a tali beni culturali.

 

Titolo VI

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 12. Approvazione del piano generale di riparto.

     La Giunta regionale, entro il mese di marzo di ogni anno, approva, sentita la competente Commissione consiliare:

     [a) il piano di riparto dei contributi alle Istituzioni di cui al precedente articolo 3;] [8]

     b) il piano di riparto dei contributi agli Enti, Istituzioni, Associazioni e Cooperative di cui al precedente articolo 5;

     c) il programma di acquisto libri di cui al precedente articolo 7;

     d) il programma di massima delle iniziative di cui alla lettera a) del precedente articolo 11.

     Qualora si ravvisi l'opportunità di procedere alla immediata realizzazione di una delle iniziative culturali di cui alla lettera a) del precedente art. 11), senza attendere l'approvazione del programma annuale, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere le conseguenti deliberazioni, dandone comunicazione alla Commissione consiliare competente.

 

     Art. 13. Non cumulabilità.

     In ogni caso i contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con quelli previsti per le stesse iniziative da altre leggi regionali.

 

     Art. 14. Abrogazione di precedenti disposizioni.

     Le leggi regionali:

     - 28 aprile 1977, n. 36: «Contributo della Regione a favore della Fondazione Giorgio Cini di Venezia»;

     - 18 maggio 1979, n. 38: «Interventi della Regione per la conoscenza delle culture locali e delle civiltà del Veneto»;

     - 8 maggio 1980, n. 41: «Contributo della Regione in favore dell'Accademia dei Concordi di Rovigo»;

     - 11 giugno 1981, n. 26: «Concessione di un contributo annuale all'Istituto Veneto per la Storia della Resistenza»;

     - 22 dicembre 1981, n. 74: «Contributo regionale all'Accademia Patavina di Scienze, Lettere e Arti»;

     - 22 dicembre 1981, n. 75: «Contributo della Regione Veneto a favore dell'Istituto internazionale "J. Maritain" per il centro studi e ricerche di Praglia»;

sono abrogate a tutti gli effetti salvo quelli relativi all'espletamento dei procedimenti amministrativi attualmente in essere e concernenti la concessione dei contributi per l'anno 1984.

 

Titolo VII

NORME TRANSITORIE

 

     Art. 15. Domande di contributo.

     Nella prima applicazione della presente legge, le domande di cui al precedente art. 9 devono essere presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

 

     Art. 16. Contributo 1984 agli Enti e Istituzioni di rilevante importanza.

     Per l'anno 1984 l'entità dei contributi concessi agli Istituti di particolare rilevanza culturale è determinata nella misura indicata nell'allegato A) della presente legge.

     Agli Enti di cui alle leggi:

     - 28 aprile 1977, n. 36: «Contributo della Regione a favore della Fondazione Giorgio Cini di Venezia»;

     - 8 maggio 1980, n. 41: «Contributo della Regione in favore dell'Accademia dei Concordi di Rovigo»;

     - 11 giugno 1981, n. 26: «Concessione di un contributo annuale all'Istituto Veneto per la Storia della Resistenza»;

     - 22 dicembre 1981, n. 74: «Contributo regionale all'Accademia Patavina di Scienze, Lettere e Arti»;

     - 22 dicembre 1981, n. 75: «Contributo della Regione Veneto a favore dell'Istituto internazionale "J. Maritain" per il centro studi e ricerche di Praglia»;

è corrisposta per l'anno 1984, con deliberazione della Giunta regionale, l'eventuale integrazione tra la somma indicata nell'allegato A) e la somma già corrisposta, o da corrispondere, ai sensi di dette leggi.

 

     Art. 17. Contributi integrativi.

     La Giunta regionale è autorizzata per l'esercizio 1984 a erogare ai destinatari dei contributi di cui al provvedimento di riparto 1984 relativo alla legge regionale 18 maggio 1979, n. 38, un ulteriore contributo fino a un massimo del 20 per cento della somma prevista in detto riparto.

     La Giunta regionale è altresì autorizzata a utilizzare lo stanziamento residuo attraverso l'erogazione di contributi anche a Enti e Associazioni le cui domande, ai fini della legge regionale di cui al primo comma, siano state presentate in termini e comunque perfezionate entro la data di approvazione della presente legge.

     Dai contributi di cui al presente articolo sono comunque esclusi i soggetti di cui all'allegato A).

     La Giunta regionale darà immediatamente comunicazione alla Commissione consiliare competente dell'elenco dei contributi erogati a norma dei precedenti commi.

 

     Art. 18. Commissione consultiva.

     La Commissione nominata, prima dell'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 18 maggio 1979, n. 38, resta in carica fino all'insediamento della Commissione consultiva di cui al precedente art. 8 e ne assume le relative funzioni.

     Per la legalità delle sedute e la validità delle deliberazioni si applicano le disposizioni di cui al medesimo art. 8.

 

Titolo VIII

 

     Artt. 19. - 20. Norme finanziarie.

     (omissis).

 

     Art. 21. Dichiarazione d'urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

 

 

     ALLEGATO A [9]

     relativo alla legge regionale 5 settembre 1984, n. 51: «Interventi della Regione per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali».

 

     ELENCO DELLE ISTITUZIONI DI RILEVANTE IMPORTANZA CULTURALE

 

Fondazione «Giorgio Cini»                            L.500.000.000

Istituto «J. Maritain»                               L.200.000.000

Ateneo Veneto                                        L. 40.000.000

Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti           L. 75.000.000

Accademia Patavina di Scienze, Lettere e Arti        L. 30.000.000

Accademia dei Concordi di Rovigo

- Iniziative proprie                                 L. 60.000.000

- Iniziative terzi                                   L. 40.000.000

Accademia Olimpica di Vicenza                        L. 50.000.000

Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere di

Verona                                               L. 20.000.000

Società Letteraria di Verona                         L. 20.000.000

Centro Internazionale di Studi «A. Palladio»

di Vicenza                                           L.100.000.000

Fondazione Levi di Venezia                           L. 30.000.000

Centro per la Storia dell'Università di Padova       L. 30.000.000

Istituto di Ricerche di Storia Locale e Religiosa

di Vicenza                                           L. 30.000.000

Deputazione di Storia Patria per le Venezie          L. 30.000.000

Istituto Bellunese di Ricerche Culturali e Sociali   L. 40.000.000

Istituto Veneto per la Storia della Resistenza       L. 30.000.000

Ente Nazionale «Francesco Petrarca»                  L. 20.000.000

Istituto N. Rezzara di Vicenza                       L. 60.000.000

Istituto A. Gramsci - Sezione Veneta                 L. 70.000.000

Fondazione E. Zancan di Padova                       L. 30.000.000

Fondazione G. Corazzin di Venezia                    L. 30.000.000

Centro Culturale G. Toniolo di Verona                L. 30.000.000

Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del

Veneto                                               L. 20.000.000

Centro Studi «L'uomo e l'ambiente» di Padova         L. 40.000.000

Comunità per le libere attività culturali di Padova  L. 30.000.000

Comunità Israelitica di Venezia                      L. 30.000.000

Congregazione Mechitarista Armena di Venezia         L. 50.000.000

 

 


[1] Abrogata dall'art. 40 della L.R. 16 maggio 2019, n. 17, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 10 agosto 2006, n. 16, con effetto dal 1° gennaio 2007.

[3] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 10 agosto 2006, n. 16, con effetto dal 1° gennaio 2007.

[4] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 23 dicembre 1994, n. 73.

[5] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 10 agosto 2006, n. 16, con effetto dal 1° gennaio 2007.

[6] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 23 dicembre 1994, n. 73.

[7] Lettera così modificata dall'art. 8 della L.R. 10 agosto 2006, n. 16, con effetto dal 1° gennaio 2007.

[8] Lettera abrogata dall'art. 8 della L.R. 10 agosto 2006, n. 16, con effetto dal 1° gennaio 2007.

[9] Allegato modificato dall'art. 23 della L.R. 2 aprile 1985 n. 30 ed abrogato dall'art. 8 della L.R. 10 agosto 2006, n. 16, con effetto dal 1° gennaio 2007.