Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.1 assistenza sanitaria |
Data: | 22/06/2012 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 1. Modifica dell'articolo 1 “Oggetto, finalità, ordinamento.” della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, “Agenzia regionale socio sanitaria” e successive modificazioni |
Art. 2. Modifica dell'articolo 2 “Compiti.” della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, “Agenzia regionale socio sanitaria” e successive modificazioni |
Art. 3. Modifica dell'articolo 3 “Organi.” della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, “Agenzia regionale socio sanitaria” e successive modificazioni |
Art. 4. Modifica dell'articolo 4 “Direzione.” della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, “Agenzia regionale socio sanitaria” e successive modificazioni |
Art. 5. Modifica dell'articolo 5 “Organizzazione e personale.” della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, “Agenzia regionale socio sanitaria” e successive modificazioni |
Art. 6. Modifica dell'articolo 6 “Risorse Finanziarie.” della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, “Agenzia regionale socio sanitaria” e successive modificazioni |
Art. 7. Modifica dell'articolo 7 “Collegio dei revisori dei Conti.” della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, “Agenzia regionale socio sanitaria” e successive modificazioni |
Art. 8. Modifica dell'articolo 8 “Controlli.” della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, “Agenzia regionale socio sanitaria” e successive modificazioni |
Art. 9. Modifica dell'articolo 10 “Norma finanziaria.” della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, “Agenzia regionale socio sanitaria” e successive modificazioni |
Art. 10. Norma transitoria |
Art. 11. Modifica dell'articolo 1 “Finalità e obiettivi.” legge regionale 5 agosto 2010, n. 21 “Norme per la riorganizzazione del Servizio ispettivo e di vigilanza per il sistema socio-sanitario Veneto” e [...] |
Art. 12. Entrata in vigore |
§ 5.1.234 - L.R. 22 giugno 2012, n. 22.
Modifiche alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, "Agenzia regionale socio sanitaria" e alla legge regionale 21 agosto 2010, n. 21, "Norme per la riorganizzazione del servizio ispettivo e di vigilanza per il sistema socio-sanitario Veneto".
(B.U. 29 giugno 2012, n. 50)
Art. 1. Modifica dell'articolo 1 “Oggetto, finalità, ordinamento.” della
1. Al comma 2 dell'articolo 1 della
Art. 2. Modifica dell'articolo 2 “Compiti.” della
1. Il comma 1 dell'articolo 2 della
“1. L'Agenzia esercita l'attività di supporto tecnico di cui all'articolo 1 comma 2, in materia di sanità e servizi sociali. La segreteria regionale per la sanità e sociale definisce gli obiettivi dell'Agenzia, d'intesa con la commissione consiliare competente in materia di sanità e sociale ed il relativo piano annuale di attività è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della stessa commissione consiliare. In particolare, l'Agenzia ha competenza nelle seguenti aree tematiche:
a) supporto alle attività di programmazione:
1) studio, sperimentazione, valutazione e proposte di modelli gestionali innovativi;
2) analisi finalizzate alla declinazione degli obiettivi di Piano socio-sanitario regionale in standard di accreditamento, standard assistenziali, standard di utilizzo di risorse, standard finanziari e patrimoniali;
3) elaborazione di proposte tecniche per il sistema di finanziamento delle aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS), delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero-universitarie integrate, di cui alla
4) supporto metodologico allo sviluppo dei sistemi di controllo interno;
5) analisi preventiva finalizzata alle decisioni di investimento;
6) analisi dei flussi di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie;
b) verifica e monitoraggio delle attività delle aziende ULSS, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero-universitarie integrate, dello IOV e dell'ARPAV mediante:
1) verifica della sussistenza e della permanenza dei requisiti di accreditamento oltre che dell'osservanza delle prescrizioni ai sensi della
2) monitoraggio degli standard di qualità, efficienza, produttività dei servizi e dei processi sanitari, socio-sanitari e di supporto;
3) attività di cost analysis dei processi e delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e di supporto;
4) monitoraggio degli eventi avversi;
5) coordinamento delle attività di gestione diretta dei sinistri delle aziende ULSS, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero-universitarie integrate e dello IOV;
6) controllo sull'appropriatezza delle prestazioni sanitarie specialistiche ed ospedaliere (SDO);
7) valutazione delle sperimentazioni gestionali;
8) analisi di bilancio e sviluppo di strumenti di rendicontazione finanziaria;
9) monitoraggio degli investimenti e della produttività delle tecnologie.”.
2. Il comma 2 dell'articolo 2 della
“2. L'Agenzia presenta alla Giunta regionale ed al Consiglio regionale un rapporto annuale sull'andamento della gestione delle aziende ULSS, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero-universitarie integrate, dello IOV e dell'ARPAV. I dati, le elaborazioni ed i rapporti dell'Agenzia sull'andamento della gestione delle aziende ULSS, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero-universitarie integrate, dello IOV e dell'ARPAV sono a disposizione della Giunta regionale, del Consiglio regionale, della commissione consiliare competente in materia di sanità e sociale e della segreteria regionale per la sanità e sociale.”.
3. Il comma 2 bis dell'articolo 2 della
4. Il comma 2 ter dell'articolo 2 della
Art. 3. Modifica dell'articolo 3 “Organi.” della
1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della
Art. 4. Modifica dell'articolo 4 “Direzione.” della
1. Il comma 1 dell'articolo 4 della
“1. Il direttore è nominato, in deroga alle disposizioni della
2. Al comma 2 dell'articolo 4 della
3. Al comma 3 dell'articolo 4 della
4. Al comma 4 dell'articolo 4 della
5. Il comma 5 dell'articolo 4 della
“5. Il conferimento dell'incarico di direttore dell'Agenzia, di cui al comma 1, determina per i dipendenti pubblici, ivi compresi i dipendenti regionali, il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico.”.
Art. 5. Modifica dell'articolo 5 “Organizzazione e personale.” della
1. Il comma 1 dell'articolo 5 della
“1. Il Direttore è responsabile della gestione complessiva dell'Agenzia.”.
2. Il comma 2 dell'articolo 5 della
“2. L'articolazione interna dell'Agenzia e la sua dotazione organica vengono determinate dal segretario regionale per la sanità e sociale, d'intesa con la commissione consiliare competente in materia di sanità e sociale, coerentemente a quanto previsto al comma 2 dell'articolo 1 e sottoposta all'approvazione della Giunta regionale.”.
3. Il comma 2 bis dell'articolo 5 della
4. Il comma 3 dell'articolo 5 della
“3. L'assetto organizzativo dell'Agenzia si articola in settori di attività diretti da un dirigente, non apicale, con incarico a tempo determinato. Il rapporto di lavoro, che avrà carattere esclusivo, può essere di diritto pubblico o di diritto privato, secondo le tipologie contrattuali previste dalle vigenti norme in materia di personale della sanità. I requisiti per il conferimento dell'incarico sono quelli previsti dalla normativa vigente per l'accesso alla qualifica dirigenziale. Il trattamento economico previsto è quello spettante al dirigente, non apicale, in servizio presso le aziende ULSS. Il rapporto di lavoro dei dirigenti con contratto di diritto privato si risolve di diritto, entro novanta giorni dalla data di scadenza del mandato del direttore; entro lo stesso termine decade, altresì, l'incarico dirigenziale assegnato al personale il cui rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto pubblico. Il conferimento dell'incarico di dirigente responsabile di settore, determina per i dipendenti pubblici, ivi compresi i dipendenti regionali, il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico.”.
5. Il comma 4 dell'articolo 5 della
6. Il comma 5 dell'articolo 5 della
“5. In conformità alle norme vigenti per il settore sanitario l'Agenzia, unitamente al personale reclutato, può avvalersi di personale in distacco dipendente di aziende ULSS venete, delle aziende ospedaliere venete, delle aziende ospedaliero-universitarie integrate venete, dello IOV e dell'ARPAV ed erogare, altresì, borse di studio per l'espletamento di specifiche progettualità. L'Agenzia può avvalersi, qualora necessario, di professionisti, singoli o associati, esperti nella materia, secondo i limiti e le disposizioni di legge vigenti in materia.”.
Art. 6. Modifica dell'articolo 6 “Risorse Finanziarie.” della
1. Alla lettera a), comma 1, dell'articolo 6 della
2. Alla lettera c), comma 1, dell'articolo 6 della
3. Dopo la lettera d), comma 1, dell'articolo 6 della
“d bis) entrate derivanti da sponsorizzazioni;
d ter) entrate derivanti dagli oneri di accreditamento.”.
4. Al comma 3 dell'articolo 6 della
Art. 7. Modifica dell'articolo 7 “Collegio dei revisori dei Conti.” della
1. L'espressione: “Collegio dei revisori” della rubrica dell'articolo 7 della
2. Il comma 1, dell'articolo 7 della
“1. Il revisore dei conti è unico, nominato dal Consiglio regionale, viene scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia, previo specifico avviso da pubblicare, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.”.
3. Al comma 2 dell'articolo 7 della
4. Al comma 3 dell'articolo 7 della
5. Al comma 4 dell'articolo 7 della
Art. 8. Modifica dell'articolo 8 “Controlli.” della
1. Al comma 1, dell'articolo 8 della
Art. 9. Modifica dell'articolo 10 “Norma finanziaria.” della
1. Il comma 2, dell'articolo 10 della
“2. Al finanziamento dell'Agenzia si provvede ai sensi dell'articolo 4 della
Art. 10. Norma transitoria
1. In fase di prima applicazione si provvede alla nomina del direttore dell'Agenzia regionale socio sanitaria di cui alla
Art. 11. Modifica dell'articolo 1 “Finalità e obiettivi.”
1. Nel comma 1, dell'articolo 1 della
Art. 12. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.