Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.3 bonifica, flora, fauna |
Data: | 19/08/1996 |
Numero: | 25 |
Sommario |
Art. 7. Disposizioni applicative. |
Art. 8. Norma transitoria. |
§ 3.3.18 - Legge Regionale 19 agosto 1996, n. 25. [1]
Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 13 gennaio 1976, n. 3, 18 dicembre 1993, n. 53 e 8 gennaio 1991, n. 1 in materia di consorzi di bonifica.
(B.U. 23 agosto 1996, n. 76).
Artt. 1. - 4. [2]
Artt. 5. - 6. [3]
Art. 7. Disposizioni applicative.
1. In applicazione dell'articolo 15 della
Art. 8. Norma transitoria.
1. Entro dodici mesi dalla notifica dei criteri e delle metodologie stabiliti dalla Giunta regionale, ai sensi del comma 6 dell'articolo 20 della
2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta i criteri generali previsti dal comma 6 dell'articolo 20 della
[1] Abrogata dall'art. 45 della
[2] Modificano la
[3] Modificano la