§ 5.1.14 - Legge regionale 22 gennaio 1980, n. 3.
Organizzazione e gestione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:22/01/1980
Numero:3


Sommario
Art. 1.      La Regione del Veneto, in attuazione delle disposizioni contenute nella legge 23 dicembre 1975, n. 745, partecipa con la Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome di [...]
Art. 2.      In via ordinaria il contributo a carico della Regione del Veneto è determinato con la legge di approvazione del bilancio preventivo.
Art. 3.      I provvedimenti di competenza della Regione del Veneto di cui all'allegato accordo sono deliberati:
Art. 4.      L'accordo di cui all'art. 1 diviene operante con l'entrata in vigore delle leggi della Regione autonoma Friuli Venezia-Giulia e delle province autonome di Trento e Bolzano che danno attuazione [...]
Art. 5.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


§ 5.1.14 - Legge regionale 22 gennaio 1980, n. 3.[1]

Organizzazione e gestione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

(B.U. n. 4 del 25-1-1980).

 

Art. 1.

     La Regione del Veneto, in attuazione delle disposizioni contenute nella legge 23 dicembre 1975, n. 745, partecipa con la Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano alla organizzazione e gestione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie secondo le norme dell'accordo allegato alla presente legge, che fa parte integrante della stessa.

     Eventuali modificazioni alla predetta disciplina saranno disposte sulla base di accordi fra la Regione del Veneto, la Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia e le province autonome di Trento e di Bolzano e saranno approvate con legge [2].

 

     Art. 2.

     In via ordinaria il contributo a carico della Regione del Veneto è determinato con la legge di approvazione del bilancio preventivo.

 

     Art. 3.

     I provvedimenti di competenza della Regione del Veneto di cui all'allegato accordo sono deliberati:

     a) dal Consiglio regionale quelli previsti dall'art. 1, dall'art. 6, primo comma, e dall'art. 11, primo comma;

     b) dalla Giunta regionale quelli previsti dall'art. 2, ultimo comma, e dall'art. 13, primo comma.

     Nel provvedimento di nomina di cui all'art. 6, primo comma, dell'allegato accordo è riservata alla minoranza consiliare la designazione di un rappresentante.

 

     Art. 4.

     L'accordo di cui all'art. 1 diviene operante con l'entrata in vigore delle leggi della Regione autonoma Friuli Venezia-Giulia e delle province autonome di Trento e Bolzano che danno attuazione all'accordo medesimo [3].

 

     Art. 5.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

 

 

Allegato alla legge n. 3/1980

Accordo tra la Regione Veneto, la Regione Friuli-Venezia Giulia

e le Province autonome di Trento e Bolzano

sulla gestione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie [4].

 

     1. Oggetto.

     L'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, in seguito denominato «Istituto», viene gestito secondo le disposizioni del presente accordo in base a uno statuto proposto dal consiglio di amministrazione e approvato previ accordi tra la Giunta regionale del Veneto con la Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia e con le giunte delle Province autonome di Trento e Bolzano - dal Consiglio regionale del Veneto.

 

     2. Disposizioni generali.

     L'Istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico. Esso opera, quale primario strumento tecnico-scientifico della Regione Veneto, della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e delle Province autonome di Trento e Bolzano, per il perseguimento dei fini di cui al successivo art. 3 nell'ambito degli indirizzi di politica sanitaria delle due regioni e delle due province.

     L'Istituto ha sede in Padova.

 

     3. Compiti.

     L'Istituto svolge i seguenti compiti:

     a) la ricerca sperimentale sulla eziologia e patogenesi delle malattie infettive, infestive e diffusive degli animali;

     b) il servizio diagnostico delle malattie trasmissibili degli animali e delle zoonosi;

     c) il servizio di laboratori per gli esami e le analisi di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441 e di cui alla legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399;

     d) la propaganda, la consulenza e l'assistenza agli allevatori per la bonifica zoosanitaria e per lo sviluppo e il miglioramento igienico delle produzioni animali attuate nell'ambito dei servizi di assistenza zooiatrica;

     e) la formazione, anche presso istituti e laboratori di paesi esteri, di personale specializzato per l'espletamento dei compiti di cui al presente accordo o per le attività zooprofilattiche degli enti territoriali, nonché per le attività che attengono ai piani agricolo- zootecnici;

     f) la cooperazione tecnico-scientifica con istituti del settore veterinario, anche, previe opportune intese con il Ministero della sanità, con istituti esteri.

     L'Istituto può prestare l'assistenza tecnica del proprio personale in esecuzione di accordi internazionali nel settore veterinario fra l'Italia e i Paesi esteri.

     L'Istituto opera in stretto rapporto con i comuni, le province e gli altri enti territoriali.

     Ciascuna regione e provincia autonoma potrà richiedere al consiglio di amministrazione di avvalersi direttamente dei laboratori situati nel proprio territorio per attività che siano compatibili con i programmi annuali dell'Istituto e che riguardano il proprio territorio.

     Le sezioni diagnostiche dell'Istituto con sedi in Trento e in Bolzano sono dotate di autonomia tecnico-funzionale. Il consiglio di amministrazione può stabilire e regolamentare un budget annuale o pluriennale per ciascuna di tali sezioni, allo scopo di consentire che le stesse operino in base alla suddetta autonomia tecnico funzionale.

     Ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1975, n. 745, l'Istituto svolge attività di formazione del personale attraverso una scuola, anche a carattere post-universitario, di specializzazione e mediante corsi di perfezionamento in collaborazione con facoltà universitarie e con altre istituzioni scientifiche nazionali e straniere in base a programmi e modalità stabiliti in apposito regolamento deliberato dal consiglio di amministrazione.

 

     4. Produzione.

     L'Istituto, con le prescritte autorizzazioni del Ministero della sanità, provvede alla produzione di sieri, vaccini, virus, anatossine, tossine diagnostiche e antigeni, può inoltre produrre, oltre ai vaccini stabulogeni, ogni altro prodotto occorrente nella lotta contro le malattie trasmissibili degli animali, con particolare riguardo a quelle localmente già diffuse.

     Ai fini dei processi di produzione, di cui al comma precedente, il laboratorio previsto dall'articolo 6, commi secondo e terzo della legge 23 dicembre 1975, n. 745, potrà assumere natura di azienda speciale dell'Istituto e opererà secondo modalità gestionali e agili strumenti operativi, in base alle norme regolamentari deliberate dal consiglio di amministrazione dell'Istituto, in armonia a quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 6 della precitata legge 23 dicembre 1975, n. 745.

 

     5. Organi dell'istituto.

     Sono organi dell'Istituto:

     1. il consiglio di amministrazione;

     2. la giunta esecutiva;

     3. il presidente;

     4. il collegio sindacale;

     5. il comitato tecnico-scientifico.

 

     6. Consiglio di amministrazione.

     Il consiglio di amministrazione è composto da sedici membri di cui quattro nominati dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, tre dalla Provincia autonoma di Trento, tre dalla Provincia autonoma di Bolzano e i rimanenti dalla Regione del Veneto. I membri potranno essere scelti anche tra i dipendenti della Regione, delle province e dei comuni.

     Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni dalla data del suo insediamento e i suoi membri possono essere riconfermati.

     In caso di dimissioni o impedimento permanente di un membro, l'ente che lo ha nominato, nomina un nuovo membro che dura in carica fino alla scadenza del Consiglio di amministrazione.

     Il Consiglio di amministrazione delibera validamente con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e a maggioranza assoluta dei presenti.

     Per la proposta dello statuto e delle relative modificazioni, per la deliberazione del regolamento e relative modificazioni, per l'elezione del presidente e dei componenti della giunta esecutiva, per la nomina dei componenti il comitato tecnico-scientifico, il Consiglio di amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

     In caso di parità prevale il voto del Presidente.

     Il Consiglio di amministrazione si riunisce, oltre che su convocazione del Presidente, su iniziativa di un Presidente delle quattro Giunte, regionali o provinciali, o su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

     Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipano, con voto consultivo di cui deve farsi espressa menzione nei verbali delle sedute, il coordinatore sanitario, il coordinatore amministrativo e un rappresentante del personale da questo eletto.

     Esercita le funzioni di segretario il coordinatore amministrativo.

     Per accertate e gravi irregolarità o per il verificarsi di situazioni tali da compromettere il regolare funzionamento dell'Istituto, il Presidente della Giunta regionale del Veneto con proprio decreto, di concerto con i Presidenti delle altre Giunte, può sciogliere il Consiglio di amministrazione.

     Con lo stesso decreto di scioglimento viene nominato un commissario per la gestione provvisoria dell'Istituto.

     Il Consiglio di amministrazione sciolto deve essere ricostituito nel termine di sei mesi dalla data del decreto scioglimento.

 

     7. Funzioni del Consiglio di amministrazione.

     Spetta al Consiglio di amministrazione deliberare sui seguenti punti:

     a) proposta di statuto dell'Istituto e di ogni sua successiva modifica;

     b) elezione del presidente;

     c) elezione della giunta esecutiva;

     d) nomina del coordinatore sanitario e del coordinatore amministrativo;

     e) programma annuale di attività dell'Istituto, nel rispetto dei piani e delle direttive emanate, per la parte di propria competenza, da ciascuna regione o provincia autonoma;

     f) bilancio di previsione, sulle eventuali variazioni e sul conto consuntivo;

     g) servizio di cassa e tesoreria;

     h) regolamenti interni;

     i) stato giuridico e il trattamento economico del personale;

     l) ogni altra materia riservata al consiglio di amministrazione dalla legge e dallo statuto;

     m) stipulazione di convenzioni con università e con altre istituzioni scientifiche italiane e straniere per lo svolgimento di attività istituzionali in collaborazione con tali organismi;

     n) regolamento di organizzazione della scuola e dei corsi di cui al comma sesto dell'articolo 3;

     o) regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'azienda speciale di cui al comma secondo dell'articolo 4;

     p) altri regolamenti interni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Istituto.

 

     8. Indennità.

     La misura delle indennità di carica, dei gettoni di presenza e delle indennità di missione spettanti al presidente, ai membri del consiglio di amministrazione, della giunta esecutiva, del collegio sindacale e del comitato tecnico-scientifico è stabilita, di intesa dalle regioni e dalle province autonome cogerenti l'Istituto.

 

     9. Giunta esecutiva.

     La Giunta esecutiva dell'Istituto è composta oltre che dal presidente del consiglio di amministrazione che la presiede, da quattro membri eletti nel suo seno dal consiglio di amministrazione in modo che nella giunta siano rappresentate tutte le regioni e le province autonome cogerenti l'Istituto.

     La Giunta dura in carica quanto il Consiglio.

     Alle riunioni partecipano il coordinatore sanitario e il coordinatore amministrativo, con voto consultivo di cui deve farsi espressa menzione nei verbali delle sedute.

     Esercita le funzioni di segretario il segretario amministrativo dell'Istituto.

     Essa svolge i compiti di gestione e di amministrazione non espressamente riservati al Consiglio di amministrazione. In caso di necessità e di urgenza, può deliberare anche sulle materie di competenza del Consiglio, eccezione fatta per quelle previste dalla lett. a) ed e) dell'art. 7. In questo caso le deliberazioni della Giunta perdono efficacia ove non vengano ratificate dal Consiglio di amministrazione nella sua prima riunione successiva.

 

     10. Presidente.

     Il Presidente dell'Istituto e eletto dal Consiglio di amministrazione nel suo seno a maggioranza assoluta dei componenti.

     Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e la giunta esecutiva, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, vigila sull'osservanza delle leggi e dello statuto, firma gli atti che comportano impegni per l'Istituto, sovraintende al buon funzionamento dell'Istituto ed esercita le altre attribuzioni devolutegli dallo statuto e dai regolamenti, che non siano di competenza del Consiglio di amministrazione o della Giunta.

     Egli può tuttavia assumere provvedimenti di urgenza nelle materie di competenza del Consiglio di amministrazione o della Giunta necessari per garantire il funzionamento dell'Istituto, da sottoporre alla ratifica nella prima riunione dell'organo competente.

     Lo statuto determina i modi e le forme per la temporanea sostituzione del Presidente in caso di sua assenza o di impedimento nonché in caso di vacanza dell'ufficio.

 

     11. Collegio sindacale.

     Il Collegio sindacale e composto di cinque membri nominati:

     - uno da ciascuna delle Province autonome di Trento e Bolzano e delle Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia;

     - uno dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto, estraneo a questo e iscritto nell'albo dei revisori ufficiali dei conti, con funzioni di Presidente.

     Non può essere nominato membro del collegio e, se nominato, decade dall'ufficio:

     - chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprono nell'Istituto l'ufficio di Presidente o di componente del Consiglio di amministrazione o un posto di dirigente;

     - chi è fornitore dell'Istituto;

     - chi è membro del Consiglio di amministrazione o dipendente dell'Istituto;

     - chi abbia lite pendente con l'Istituto ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile verso di esso, sia stato regolarmente costituito in mora, ai sensi dell'art. 1219 del codice civile, ovvero si trovi nelle condizioni di cui al secondo comma dello stesso articolo.

     Il Collegio dura in carica cinque anni dalla data del suo insediamento e i suoi componenti possono essere riconfermati.

     Il Collegio sindacale controlla la gestione economico-finanziaria dell'ente, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina i bilanci preventivi e i consuntivi redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa, riferendo, ove necessario, alla Giunta regionale del Veneto.

     Svolge, altresì, le verifiche previste nell'articolo 12, commi ottavo e nono.

 

     12. Coordinatore sanitario e coordinatore amministrativo.   al coordinamento dell'attività tecnico-scientifica dell'istituto, della scuola e dell'azienda speciale è preposto un coordinatore sanitario.

     La responsabilità e il coordinamento dell'attività giuridico gestionale dell'Istituto, della scuola e dell'azienda speciale sono demandate a un coordinatore amministrativo.

     Il coordinatore sanitario e il coordinatore amministrativo sono nominati dal Consiglio di amministrazione e sono scelti sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento interno riguardante l'organizzazione dei servizi e lo stato giuridico ed economico del personale dell'ente, assunto in conformità alle direttive emanate dagli enti cogerenti.

     I due coordinatori operano in stretta collaborazione sulla base di direttive vincolanti emanate dagli organi dell'Istituto, ai fini del conseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti ai sensi dell'articolo 7 del presente accordo.

     Qualora i coordinatori ravvisino la necessità di discostarsi dalle direttive suddette, devono comunicarne tempestivamente i motivi all'organo competente, e salvi i casi d'urgenza, attendere ulteriori direttive.

     Il consiglio di amministrazione, con delibera soggetta al controllo di cui all'articolo 14, individua gli atti amministrativi vincolati a quelli di ordinaria amministrazione da demandare alla competenza del coordinatore amministrativo. Tale competenza, per gli aspetti tecnici, è esercitata dall'intesa con il coordinatore sanitario.

     Il Consiglio di amministrazione emana direttive vincolanti a cui i coordinatori devono attenersi in sede di esercizio della competenza di cui al comma precedente.

     Gli atti emanati dai coordinatori sono soggetti a verifica contabile e amministrativa, attuata a campione del Collegio sindacale.

     Qualora il Collegio sindacale rilevi irregolarità in ordine agli atti suddetti, ne dà immediata notifica al coordinatore amministrativo ai fini delle conseguenti regolarizzazioni.

     Qualora il coordinatore amministrativo, d'intesa per gli aspetti tecnici con il coordinatore sanitario, ritenga di dover confermare il proprio operato, ne dà comunicazione al consiglio di amministrazione e, salvi i casi di urgenza, attende e applica le direttive dello stesso.

 

     13. Comitato tecnico-scientifico.

     Il comitato tecnico-scientifico è nominato dal Consiglio di amministrazione ed è composto da:

     - dal coordinatore sanitario che lo coordina;

     - quattro veterinari designati uno da ciascuna delle Regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

     - quattro tecnici laureati designati dai sanitari dell'Istituto;

     - un docente universitario di zootecnica;

     - tre esperti in materia di interesse dell'Istituto.

     Esso dura in carica cinque anni e deve essere riunito almeno tre volte all'anno e ha la facoltà di richiedere consulenze di specialisti nazionali ed esteri.

     Il comitato tecnico-scientifico coordina lo studio e l'attuazione dei piani di ricerca e di intervento, formula proposte di carattere tecnico e attuativo per la realizzazione delle iniziative dell'Istituto ed esprime suggerimenti per l'armonizzazione dell'azione dell'Istituto con programmi di intervento delle regioni e province autonome e degli enti operanti nel settore veterinario e zootecnico.

     Alle sedute del comitato partecipa il coordinatore amministrativo per i problemi rientranti nella sua competenza.

 

     14. Controlli.

     L'organo di controllo sulle deliberazioni dell'Istituto è composto da quattro membri, designati uno dalla Giunta regionale del Veneto, con funzioni di Presidente, uno dalla Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia e uno per ciascuna delle Giunte provinciali di Trento e di Bolzano ed è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale del Veneto.

     La designazione può essere effettuata anche a favore di persone estranee a tali regioni e province.

     In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

     L'organo ha sede presso la Giunta regionale del Veneto, la quale assegna all'organo stesso il personale di segreteria e quant'altro occorrente per l'esercizio della funzione.

     Sono soggetti al controllo di legittimità le deliberazioni concernenti i seguenti oggetti:

     a) programma annuale degli obiettivi che l'Istituto si propone di conseguire;

     b) bilancio preventivo, conto consuntivo e relative variazioni e assestamenti. Al conto consuntivo deve essere allegata una relazione, motivata e documentata, sul raffronto tra gli obiettivi programmati e obiettivi conseguiti;

     c) organizzazione dei servizi e stato giuridico ed economico del personale;

     d) variazioni patrimoniali che superino il valore di 250 milioni di lire;

     e) partecipazione ad altri enti, istituti o società con finalità inerenti l'attività dell'Istituto.

     Il controllo di legittimità e esercitato nel termine di trenta giorni alla data di ricevimento delle deliberazioni. Decorso tale termine, le deliberazioni diventano esecutive.

     Qualora nel termine suddetto l'organo di controllo chieda all'Istituto chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, il termine stesso è interrotto e inizia a decorrere nuovamente dalla data del ricevimento dei chiarimenti e delle integrazioni.

     La facoltà di chiedere chiarimenti può essere esercitata una sola volta per la stessa deliberazione. In ogni caso l'eventuale annullamento dell'atto sospeso per chiarimenti o elementi integrativi di giudizio può essere pronunciato per i soli vizi attinenti i rilievi formulati.

 

     15. Patrimonio.

     Il patrimonio dell'Istituto è costituito dai beni di proprietà al momento dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 1970, n. 503, e da quelli trasferiti all'Istituto.

     In caso di cessazione dell'Istituto, il patrimonio viene trasferito agli enti o persone che all'origine li trasferirono o, in difetto, alla regione o provincia autonoma nel cui territorio insistono i beni stessi.

 

     16. Finanziamento dell'Istituto.

     L'Istituto provvede alla sua attività:

     a) con i concorsi e i contributi della Regione del Veneto, della Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, parti del presente accordo, e di altri enti pubblici o di privati comunque interessati all'incremento, al miglioramento e alla difesa sanitaria del patrimonio zootecnico;

     b) con i redditi del proprio patrimonio;

     c) con i proventi diversi stabiliti d'intesa tra le regioni e province autonome cogerenti l'Istituto;

     d) con utili derivanti dall'attività di produzione;

     e) con utili derivanti dalla gestione dei centri di fecondazione artificiale degli animali.

     Le quote percentuali della ripartizione dei contributi erogati dalle regioni e province autonome cogerenti, sono così stabilite in base ai criteri di cui al comma terzo dello stesso articolo 16 - sviluppati nel prospetto che segue - con arrotondamento per eccesso o per difetto allo 0,05%:

     - Regione del Veneto: 67,85 per cento

     - Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia: 15,15 per cento

     - Provincia autonoma di Bolzano: 9,55 per cento

     - Provincia autonoma di Trento: 7,45 per cento

     La ripartizione di cui al comma precedente è effettuata tenendo conto dei seguenti parametri: patrimonio bovino calcolato al 50 per cento; popolazione residente calcolata al 20 per cento; numero sezioni dell'Istituto calcolato al 15 per cento; superficie territoriale calcolata al 15 per cento. Le quote percentuali della ripartizione di cui al comma precedente devono essere aggiornate ogni cinque anni, con apposito accordo degli enti cogerenti all'Istituto, in relazione alla variazione dei parametri di cui al presente comma.

     Le prestazioni richieste dai veterinari nell'esercizio del pubblico servizio, o da altro pubblico ufficiale, sono gratuite.

     Le prestazioni di laboratorio e di consulenza sul campo richieste dagli utenti sono compensate all'Istituto secondo un tariffario modulato in base ai costi, deliberato dal Consiglio di amministrazione.

 

     17. Statuto, regolamenti.

     Il Consiglio di amministrazione provvede entro sei mesi dal suo insediamento all'adozione dello Statuto nonché del regolamento organico, e dello stato giuridico del personale.

 

     18. Insediamento del Consiglio di amministrazione.

     All'insediamento del Consiglio di amministrazione provvede il Presidente della Regione del Veneto subito dopo gli adempimenti legislativi e le nomine da parte delle Regioni e delle province autonome cogerenti l'Istituto.

 

     18 bis. Norme transitorie.

     Allo scopo di assicurare la continuità del funzionamento tecnico- scientifico e gestionale dell'Istituto, in sede di prima applicazione della Legge regionale 22 gennaio 1980, n. 3, come modificata secondo gli articoli precedenti, il direttore e il segretario generale amministrativo in carica presso l'Istituto assumono gli incarichi, rispettivamente, di coordinatore sanitario e coordinatore amministrativo.

     Il Consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, resta immodificato nella sua composizione sino alla scadenza del mandato in corso.

 

     19. Finanziamento gestioni finanziarie precedenti.

     (omissis).

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 5 della L.R. 29 novembre 2001, n. 34, con effetto a decorrere dalla data indicata nell’art. 4 della stessa L.R. 34/2001.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 2 maggio 1980, n. 37.

[3] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.R. 2 maggio 1980, n. 37.

[4] Testo coordinato con le modifiche apportate dalla L.R. 30 aprile 1990, n. 33.