Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 26/06/2008 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. Interpretazione autentica dell’articolo 2 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 22. |
Art. 2. Integrazione all’articolo 8 comma 10 ter della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1, così come inserito dall’articolo 22, comma 2, della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27. |
Art. 3. Integrazione all’articolo 19 comma 3 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1. |
Art. 4. Interpretazione autentica dell’articolo 96 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1. |
Art. 5. Clausola d’urgenza. |
§ 2.1.51 - L.R. 26 giugno 2008, n. 3.
Interpretazione autentica dell’articolo 2 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 22 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di personale, affari istituzionali, rapporti con gli enti locali”, dell’articolo 96 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008” e modifiche alla legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della regione” e successive modificazioni”.
(B.U. 1 luglio 2008, n. 54)
Art. 1. Interpretazione autentica dell’articolo 2 della
1. La parola “personale precario del servizio sanitario” di cui all’articolo 2 della
Art. 2. Integrazione all’articolo 8 comma 10 ter della
1. All’articolo 8, comma 10 ter della
Art. 3. Integrazione all’articolo 19 comma 3 della
1. All’articolo 19, comma 3 della
Art. 4. Interpretazione autentica dell’articolo 96 della
1. Le disposizioni dell’articolo 96 della
2. I soggetti di cui al comma 1 che, in riferimento alla qualifica per cui si procede a stabilizzazione, abbiano già superato una selezione pubblica per l’assunzione presso la Regione del Veneto o altro ente pubblico, sono esentati dall’ulteriore procedura selettiva [3].
3. Il termine di validità delle graduatorie concorsuali ancora vigenti è prorogato, ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato tramite scorrimento, di un periodo equivalente al tempo di sospensione necessario per il prioritario completamento del processo di stabilizzazione di cui all’articolo 32 della
4. Il requisito dell’anzianità di servizio ai fini della stabilizzazione, per il personale assunto a tempo determinato dalla Regione del Veneto anteriormente alla data di cui al comma 1 dell’articolo 96 della
Art. 5. Clausola d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 13 novembre 2009, n. 293, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.
[2] La Corte costituzionale, con sentenza 13 novembre 2009, n. 293, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[3] La Corte costituzionale, con sentenza 13 novembre 2009, n. 293, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[4] La Corte costituzionale, con sentenza 13 novembre 2009, n. 293, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.