Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 4. servizi sociali |
Capitolo: | 4.15 istruzione pubblica |
Data: | 21/06/1977 |
Numero: | 45 |
Sommario |
Art. 1. Personale direttivo e docente. |
Art. 2. Ruolo delle insegnanti e funzione docente. |
Art. 3. Coordinatrice didattico-pedagogica. |
Art. 4. Ufficio regionale di coordinamento didattico-pedagogico. |
Art. 5. Personale di segreteria. |
Art. 6. Reclutamento del personale direttivo e docente. |
Art. 7. Lingua francese. |
Art. 8. Stato giuridico e trattamento economico. |
Art. 9. Trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza. |
Art. 10. Calendario scolastico - Orario di servizio. |
Art. 11. Competenze. |
Art. 12. Incarichi e supplenze. |
Art. 13. Organi collegiali. |
Art. 14. Collegio delle insegnanti. |
Art. 15. Comitato per la valutazione del servizio delle insegnanti. |
Art. 16. Consiglio di gestione. |
Art. 17. Comitato di comunità montana. |
Art. 18. Assemblee dei genitori. |
Art. 19. Inquadramento del personale direttivo e docente. |
Art. 20. Norma finanziaria. |
Art. 21. Variazioni di bilancio. |
Art. 22. Norme finali. |
§ 4.15.35 - Legge regionale 21 giugno 1977, n. 45.
Norme sullo stato giuridico del personale direttivo e docente e sugli organi collegiali delle scuole materne dipendenti dalla Regione. [*]
(B.U. 30 giugno 1977, n. 7).
TITOLO I
Stato giuridico del personale direttivo e docente
Art. 1. Personale direttivo e docente.
Il personale direttivo e docente delle scuole materne istituite ai sensi dell'articolo 3 della
Art. 2. Ruolo delle insegnanti e funzione docente.
E' istituito il ruolo delle insegnanti delle scuole materne dipendenti dalla Regione, la cui dotazione organica alla data di entrata in vigore della presente
Le insegnanti di scuola materna svolgono le attività educative tendenti a favorire lo sviluppo della personalità del bambino ed a prepararlo al pieno inserimento nella scuola dell'obbligo, integrando l'opera della famiglia.
Esse sono tenute ad osservare l'orario di servizio e ad esercitare la vigilanza sui bambini ad esse affidati, durante le ore di svolgimento dell'attività educativa.
Devono inoltre:
a) curare il proprio aggiornamento culturale e professionale;
b) partecipare a tutte le iniziative promosse dall'Amministrazione regionale, tendenti a realizzare, nell'ambito della scuola, l'educazione bilingue;
c) collaborare alle diverse iniziative di carattere culturale, educativo e ricreativo, promosse dai competenti organi;
d) curare i rapporti con i genitori dei bambini ad esse affidati;
e) partecipare alle riunioni degli organi collegiali di cui fanno parte;
f) partecipare ai lavori delle Commissioni di concorso di cui siano state nominate componenti.
Art. 3. Coordinatrice didattico-pedagogica.
E' istituito il ruolo del personale direttivo delle scuole materne dipendenti dalla Regione. A detto ruolo appartiene un posto di coordinatrice didattico-pedagogica.
La coordinatrice didattico-pedagogica esercita le funzioni attribuite dalle leggi alle direttrici delle scuole materne statali.
(Omissis) [1].
Art. 4. Ufficio regionale di coordinamento didattico-pedagogico. [2]
Nell'espletamento delle sue funzioni, la coordinatrice didattico- pedagogica è coadiuvata da sei insegnanti, elette dal collegio delle docenti tra il personale in servizio con almeno cinque anni di anzianità effettiva di ruolo.
Qualora il numero complessivo delle sezioni di scuola materna dipendenti dalla Regione fosse superiore a centocinquanta, il numero delle collaboratrici [3] della coordinatrice didattico-pedagogica sarà aumentato di una unità ogni cinquanta sezioni in più o frazione superiore a dieci sezioni.
Le collaboratrici [3] della coordinatrice didattico-pedagogica durano in carica per tre anni scolastici e possono essere rielette. Ricorrendone le condizioni secondo le disposizioni vigenti, alle collaboratrici [3] predette possono essere concessi dall'Assessore regionale alla pubblica istruzione esoneri dall'insegnamento per il tempo necessario.
Nei casi di cessazione dall'incarico nel corso del triennio si procede alla surrogazione in conformità dell'articolo 11 della
In occasione delle prime elezioni si prescinde dal possesso del requisito dell'anzianità di ruolo, previsto dal primo comma.
Delle collaboratrici [3] della coordinatrice didattico-pedagogica almeno tre operano in sedi periferiche. L'assegnazione avviene secondo le effettive esigenze del servizio, con riferimento al numero ed alla dislocazione delle sezioni di scuola materna funzionanti nella Regione. Nella delimitazione delle rispettive zone di attività si dovrà evitare che scuole di una stessa comunità montana siano assegnate a collaboratrici [3] diverse.
L'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione, sentito il consiglio di gestione di cui al successivo articolo 16, dispone in ordine alla distribuzione dei compiti e delle sedi tra le diverse collaboratrici [3] e sulla delega di funzioni specifiche. L'esercizio della funzione vicaria è regolato dall'ultimo comma dell'articolo 3 del
La coordinatrice didattico-pedagogica e le insegnanti collaboratrici [3] costituiscono l'ufficio regionale di coordinamento didattico-pedagogico della scuola materna.
Art. 5. Personale di segreteria.
All'ufficio regionale di coordinamento didattico - pedagogico della scuola materna sono assegnati, per i compiti di segreteria, un segretario, un segretario aggiunto a tre coadiutori [4].
Al personale suddetto si estendono integralmente le norme vigenti sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale non insegnante delle scuole elementari e secondarie della Regione.
Art. 6. Reclutamento del personale direttivo e docente. [5]
1. L'accesso ai ruoli del personale docente delle scuole materne dipendenti dalla Regione è disciplinato dalla
2. Fatto salvo quanto previsto dalla
3. Ai fini dell'ammissione ai concorsi di cui al comma 2, sono da considerare equiparati agli appartenenti ai ruoli delle scuole materne ed elementari coloro i quali vi abbiano appartenuto in passato e conservino titolo alla restituzione a detti ruoli.
Art. 7. Lingua francese.
Ai concorsi per l'accesso ai ruoli di cui al precedente articolo 6 sono ammessi coloro che dimostrino, attraverso apposito accertamento, la piena conoscenza della lingua francese. A tal fine le Commissioni di concorso saranno formate, di norma, da personale che abbia conoscenza di entrambe le lingue, italiana e francese, e saranno integrate da un docente di lingua francese.
L'accertamento linguistico è inteso a dimostrare nel candidato la piena conoscenza della lingua francese e la sua capacità di insegnare nella lingua medesima in scuole funzionanti in ambiente bilingue, in conformità degli articoli 39 e 40 dello Statuto speciale.
Detto accertamento si effettua secondo i programmi di esame stabiliti con decreto dell'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione, sentito il consiglio scolastico regionale. Le modalità di svolgimento dei corsi di cui all'articolo 13 del
Art. 8. Stato giuridico e trattamento economico.
[A decorrere dalla data di entrata in vigore della
Per quanto concerne i trasferimenti e le assegnazioni provvisorie del personale di cui al precedente comma si rinvia, nei limiti in cui siano applicabili, alle disposizioni dell'articolo 9 della
Al personale suddetto è corrisposta, per il prolungamento d'orario derivante dall'attività educativa bilingue, un'indennità pari a quella prevista per il personale direttivo e docente delle scuole elementari con
Art. 9. Trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza.
Per la valutazione dei servizi ai fini del trattamento di quiescenza si applica quanto previsto dall'articolo 116 del
(Omissis) [7].
E' esteso al personale medesimo il trattamento integrativo di previdenza di cui alla
Art. 10. Calendario scolastico - Orario di servizio.
Il calendario dell'attività annuale delle scuole materne dipendenti dalla Regione è stabilito dall'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione all'inizio di ogni anno scolastico, sulla scorta del calendario della scuola materna statale, sentito il consiglio di gestione di cui al successivo articolo 16.
Modifiche al calendario possono essere deliberate dal consiglio di gestione ai sensi dell'articolo 6, lettera c), del
Il prolungamento dell'attività oltre il decimo mese può essere autorizzato eccezionalmente, per singole scuole, dall'Assessore alla Pubblica Istruzione, su proposta del consiglio di gestione e sentito il parere del Sovraintendente agli Studi. In tale caso la prosecuzione dell'attività sarà assicurata anche con personale supplente temporaneo se nella scuola non sia possibile provvedere con il personale in servizio.
Al personale insegnante si applicano, per quanto concerne l'orario obbligatorio di servizio, le norme vigenti per il corrispondente personale delle scuole materne funzionanti nel restante territorio dello Stato, salvo il prolungamento d'orario derivante dall'educazione bilingue, le cui modalità saranno stabilite dall'Assessore regionale alla pubblica istruzione sentite le organizzazioni sindacali [8].
Art. 11. Competenze.
Il personale direttivo e docente di cui alla presente legge è amministrato dagli uffici scolastici dell'Assessorato alla Pubblica Istruzione.
Nei confronti del personale suddetto le competenze attribuite dalle vigenti norme ai provveditori agli studi ed ai direttori didattici sono esercitate, rispettivamente, dal Sovraintendente agli Studi e dalla coordinatrice didattico-pedagogica.
Contro i provvedimenti del Sovraintendente agli Studi, che non siano definitivi per disposizione di legge, è ammesso ricorso all'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione che decide in via definitiva.
Contro i provvedimenti della coordinatrice didattico-pedagogica o del Sovraintendente agli Studi, che irrogano sanzioni disciplinari nell'ambito delle rispettive competenze, è ammesso ricorso all'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione che decide su parere conforme del Consiglio scolastico regionale.
Nel caso di ricorsi contro i provvedimenti in materia di trasferimenti d'ufficio per soppressione di posto o a domanda nell'ambito della Regione, l'Assessore alla Pubblica Istruzione decide su conforme parere del Consiglio scolastico regionale.
Art. 12. Incarichi e supplenze.
(Omissis) [9].
TITOLO II
Istituzione ed ordinamento degli organi collegiali
Art. 13. Organi collegiali.
Gli organi collegiali delle scuole materne di cui alla
Per quanto in essi non sia espressamente contemplato, si fa riferimento alle norme contenute nel
Gli organi collegiali contemplati dalla presente legge entreranno in funzione con l'anno scolastico 1977-78.
Art. 14. Collegio delle insegnanti. [1]0
Le insegnanti di ruolo e non di ruolo in servizio nelle scuole materne dipendenti dalla Regione compongono un unico collegio dei docenti, presieduto dalla coordinatrice didattico-pedagogica.
Il collegio delle insegnanti svolge i seguenti compiti:
a) cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare gli orientamenti educativi alle specifiche esigenze ambientali e dello sviluppo psico - fisico dei bambini;
b) formula le proposte per la formazione e la composizione delle sezioni e per la formulazione dell'orario di apertura delle scuole, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di gestione di cui al successivo articolo 16;
c) provvede alla scelta delle attrezzature e del materiale di gioco;
d) adotta iniziative di sperimentazione metodologica nel quadro della disciplina di cui al
e) adotta iniziative per promuovere l'aggiornamento delle insegnanti e i rapporti di informazione e di collaborazione con i genitori dei bambini;
f) elegge le collaboratrici della coordinatrice didattico-pedagogica nel numero e con le modalità indicate nel precedente articolo 4;
g) elegge le sue rappresentanti nel consiglio di gestione;
h) elegge, nel suo seno, le docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale insegnante.
Il collegio delle insegnanti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta la coordinatrice didattico- pedagogica ne ravvisi la necessità, oppure quando almeno un terzo delle sue componenti ne faccia richiesta; comunque si riunisce almeno tre volte l'anno. Le riunioni del collegio hanno luogo durante l'orario di servizio, in ore non coincidenti con l'orario delle attività educative.
Le funzioni di segretaria del collegio sono attribuite dalla coordinatrice ad una delle collaboratrici dell'ufficio di coordinamento.
Le insegnanti, in servizio nelle scuole materne regionali di una stessa comunità montana, possono riunirsi periodicamente per valutare l'andamento dell'azione educativa e verificarne l'efficacia in rapporto al programma di attività approvato ai sensi dell'articolo 2 della
Art. 15. Comitato per la valutazione del servizio delle insegnanti.
Per le scuole materne di cui alla
Il comitato è formato dalla coordinatrice didattico-pedagogica, che lo presiede, da quattro docenti quali membri effettivi e da due docenti quali membri supplenti. I membri del comitato sono eletti dal collegio delle insegnanti nel suo seno.
Per quanto non previsto nel presente articolo si fa riferimento all'articolo 7 della
Art. 16. Consiglio di gestione.
Con attribuzioni analoghe a quelle indicate dall'articolo 30 del
a) la coordinatrice didattico-pedagogica;
b) un rappresentante dei genitori per ciascuna comunità montana ed un rappresentante per il Comune capoluogo della Regione, eletti dai genitori dei bambini accolti nelle scuole materne dipendenti dalla Regione, comprese nei rispettivi ambiti territoriali;
c) una rappresentante delle insegnanti per ciascuna comunità montana ed una rappresentante per il Comune capoluogo, elette dal collegio delle docenti tra le insegnanti in servizio nelle scuole materne dipendenti dalla Regione, comprese nei rispettivi ambiti territoriali;
d) due rappresentanti del personale non docente eletti dal corrispondente personale in servizio nelle scuole materne suddette.
Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di gestione, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico-psico-pedagogici.
Il consiglio di gestione è presieduto da uno dei suoi membri, eletto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori dei bambini. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti.
Può essere eletto anche un vicepresidente, scelto tra i rappresentanti dei genitori dei bambini.
Il consiglio di gestione elegge nel suo seno una giunta esecutiva, composta di due docenti e di due genitori. Della giunta fanno parte di diritto la coordinatrice didattico-pedagogica, che la presiede, ed il segretario dell'ufficio di coordinamento, che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa.
Il consiglio di gestione gode dell'autonomia amministrativa prevista dall'articolo 14 della
Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di svolgimento delle attività didattiche, in orario compatibile con gli impegni di lavoro degli eletti. Ai componenti che risiedono in località diversa dalla sede del consiglio di gestione spetta il rimborso delle spese di viaggio nella misura e alle condizioni vigenti per i dipendenti regionali.
Il consiglio di gestione e la giunta esecutiva durano in carica tre anni scolastici.
Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti nel consiglio di gestione vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste.
Le funzioni di segretario del consiglio di gestione sono affidate dal presidente ad un membro del consiglio stesso.
Art. 17. Comitato di comunità montana.
In ogni comunità montana della Regione è istituito un comitato per le scuole materne di cui alla
a) le insegnanti in servizio nelle scuole materne regionali funzionanti nell'ambito della comunità montana;
b) un rappresentante per ciascuna sezione di scuola materna regionale, compresa nella comunità, eletto dai genitori dei bambini.
Analogo comitato è costituito nel Comune capoluogo della Regione.
La presidenza del comitato è affidata ad una delle insegnanti, appositamente delegata dalla coordinatrice didattico-pedagogica.
Al comitato di comunità montana spettano i compiti esercitati dai consigli di interclasse delle scuole elementari ai sensi del
Al comitato suddetto compete, inoltre, di formulare proposte:
a) al consiglio di gestione in ordine alle modifiche al calendario scolastico, di cui al secondo e terzo comma del precedente articolo 10, alla definizione dell'orario di funzionamento delle scuole comprese nell'ambito della comunità montana e alla formulazione dell'orario giornaliero delle insegnanti in servizio nelle scuole medesime;
b) agli enti competenti in merito all'organizzazione delle refezioni scolastiche e dei trasporti dei bambini.
Art. 18. Assemblee dei genitori.
I genitori dei bambini accolti nelle scuole materne dipendenti dalla Regione possono riunirsi in assemblea.
Le assemblee possono essere di quartiere, di frazione e di Comune.
L'assemblea elegge un presidente e può darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al consiglio di gestione di cui all'articolo 16.
Alle assemblee dei genitori possono partecipare, con diritto di parola, le insegnanti in servizio nelle sezioni corrispondenti, la coordinatrice didattico-pedagogica e le sue collaboratrici.
TITOLO III
Norme transitorie e particolari
Art. 19. Inquadramento del personale direttivo e docente.
Nella prima applicazione della presente legge, per la copertura del posto di coordinatrice didattico-pedagogica si provvede mediante un concorso per titoli, integrato da un colloquio, riservato alle insegnanti delle scuole materne ed elementari dipendenti dalla Regione, che siano in possesso del prescritto titolo di studio e contino almeno due anni effettivi nel ruolo di appartenenza.
Il personale docente nominato a ruolo per effetto della
Art. 20. Norma finanziaria.
I maggiori oneri annui derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in Lire 76.500.000, graveranno sui nuovi capitoli 6036, 6037 e 6038 che si istituiscono nella parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1977 e sui capitoli di Spesa 6035 e 6765 dello stesso bilancio, nonché sui corrispondenti capitoli dei bilanci di previsione per gli anni successivi.
La copertura degli oneri di cui al comma precedente è assicurata da una maggiore entrata di pari importo accertata sul capitolo 105 della parte Entrata del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1977.
Gli oneri relativi alle retribuzioni del personale insegnante delle scuole materne risultano già iscritti nella dotazione del capitolo 6035 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1977, ai sensi delle leggi regionali 3 agosto 1972, n. 22, 6 agosto 1974, n. 30, 23 giugno 1975, n. 31 e 31 gennaio 1977, n. 13.
Le variazioni di spesa derivanti dalla normale progressione economica e di carriera del personale direttivo e di segreteria della scuola materna e dai decreti dell'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione, per le variazioni di organico ai sensi del primo comma dell'articolo 2 della presente legge, sono approvate, a decorrere dall'anno 1978, con la legge di bilancio.
Art. 21. Variazioni di bilancio.
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1977 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE ENTRATA
Variazioni in aumento:
Cap. 105 - Provento delle quote fisse di ripartizione fra lo Stato e la Regione, di entrate erariali previste dalle lettere e), f) del primo comma, del secondo comma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 della
PARTE SPESA
Variazione in aumento:
Cap. 6035 - la cui denominazione è così modificata: " Stipendi, indennità ed altri assegni fissi al personale direttivo ed insegnante delle scuole materne (leggi regionali 3 agosto 1972, n. 22; 6 agosto 1974, n. 30; 23 giugno 1975, n. 31; 31 gennaio 1977, n. 13 e 21 giugno 1977, n. 46) " L. 38.500.000
Cap. 6036 - di nuova istituzione: " Stipendi, indennità ed altri assegni fissi al personale di segreteria dell'Ufficio regionale di coordinamento didattico-pedagogico delle scuole materne (
Cap. 6037 - di nuova istituzione: " Indennità di missione e rimborso spese di viaggio " L. 1.500.000
Cap. 6038 - di nuova istituzione: " Compensi per lavoro straordinario " L. 3.000.000
Cap. 6765 - Spese per il funzionamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria (
Totale L. 76.500.000
Nell'allegato D alla
Art. 22. Norme finali.
Con l'entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia tutte le disposizioni di legge con essa comunque incompatibili.
[*] L'art. 2, 7° comma, della
[1] Comma abrogato dall'art. 2 della
[2] L'ufficio regionale di coordinamento didattico-pedagogico è stato soppresso dall'art. 2, 1° comma, della
[3] L'incarico di collaboratrice è stato soppresso dall'art. 2, 1° comma, della
[3] L'incarico di collaboratrice è stato soppresso dall'art. 2, 1° comma, della
[3] L'incarico di collaboratrice è stato soppresso dall'art. 2, 1° comma, della
[3] L'incarico di collaboratrice è stato soppresso dall'art. 2, 1° comma, della
[3] L'incarico di collaboratrice è stato soppresso dall'art. 2, 1° comma, della
[3] L'incarico di collaboratrice è stato soppresso dall'art. 2, 1° comma, della
[3] L'incarico di collaboratrice è stato soppresso dall'art. 2, 1° comma, della
[4] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[5] Articolo già modificato dall'art. 1 della
[6] L'originario 1° comma è stato così sostituito dall'art. 3 della
[6] L'originario 1° comma è stato così sostituito dall'art. 3 della
[7] Comma abrogato dall'art. 3 della
[8] Comma così sostituito dall'art. 4 della
[9] Articolo abrogato dall'art. 18 della
[1]10 L'art. 2, 4° comma, della