Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 4. servizi sociali |
Capitolo: | 4.15 istruzione pubblica |
Data: | 06/09/1991 |
Numero: | 60 |
Sommario |
Art. 1. 1. L'accesso ai ruoli regionali del personale direttivo di scuola materna, elementare e secondaria, dei licei artistici, degli istituti d'arte, degli istituti professionali e del convitto [...] |
Art. 2. 1. I concorsi per l'accesso ai ruoli indicati nell'articolo 1 sono indetti, di regola, in concomitanza con i corrispondenti concorsi statali, quando risulti vacante e disponibile anche un solo [...] |
Art. 3. 1. La riammissione in servizio del personale direttivo, già appartenente ai ruoli regionali all'atto della cessazione del servizio per i motivi indicati nell'articolo 132 del decreto del [...] |
Art. 4. 1. Con l'entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia tutte le disposizioni di legge regionale con essa comunque incompatibili. |
Art. 5. 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino [...] |
§ 4.15.88 - Legge regionale 6 settembre 1991, n. 60.
Assunzione in ruolo, trasferimenti e riammissione in servizio del personale direttivo delle istituzioni scolastiche regionali.
(B.U. 17 settembre 1991, n. 42).
1. L'accesso ai ruoli regionali del personale direttivo di scuola materna, elementare e secondaria, dei licei artistici, degli istituti d'arte, degli istituti professionali e del convitto regionale "F. CHABOD" di Aosta può avvenire per trasferimento dai corrispondenti ruoli dello Stato, ai sensi del comma due dell'articolo 6 del
2. I trasferimenti dai corrispondenti ruoli dello Stato sono disposti dal Sovraintendente regionale agli studi, dopo l'effettuazione dei trasferimenti in ambito regionale, in misura superiore alla metà dei posti che si rendono vacanti e disponibili, per ciascun ordine, grado e tipo di scuola, entro il 31 marzo di ciascun anno. Qualora, alla predetta data, risulti vacante e disponibile un solo posto, lo stesso sarà assegnato prioritariamente ai trasferimenti, sempre che non sia riservato ad un concorso indetto precedentemente.
1. I concorsi per l'accesso ai ruoli indicati nell'articolo 1 sono indetti, di regola, in concomitanza con i corrispondenti concorsi statali, quando risulti vacante e disponibile anche un solo posto per ciascun ordine, grado e tipo di scuola dopo l'effettuazione delle operazioni annuali di trasferimento, compresi i trasferimenti di personale proveniente dai ruoli statali.
2. I concorsi sono indetti dal Presidente della Giunta regionale, d'intesa con l'Assessore regionale alla pubblica istruzione, almeno dodici mesi prima dell'inizio dell'anno scolastico da cui decorrono le nomine dei vincitori, e si svolgono secondo le modalità e le procedure previste per i corrispondenti concorsi statali, integrate dalle disposizioni di cui ai commi uno e due dell'articolo 8 della
3. A tutti gli adempimenti concorsuali provvede il Sovraintendente agli studi, comprese la nomina delle commissioni giudicatrici, l'approvazione delle graduatorie, la nomina dei vincitori e l'assegnazione della sede.
4. Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono formate, di norma, da personale che abbia conoscenza della lingua italiana e francese e sono integrate da un docente universitario o direttore o preside, esperto di lingua francese, il quale partecipa alle operazioni di concorso non attinenti alle prove di accertamento della conoscenza della lingua francese con voto consultivo.
5. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso sia esaurita e rimangano disponibili posti ad esso assegnati, oppure il concorso non abbia avuto esito per mancanza di concorrenti o di vincitori, è facoltà della Regione di indire un concorso supplementare per la copertura dei posti riservati al concorso precedente, rimasti disponibili e vacanti dopo l'effettuazione delle successive operazioni di trasferimento. In tal caso si prescinde dall'osservanza dell'intervallo fissato nel comma due.
1. La riammissione in servizio del personale direttivo, già appartenente ai ruoli regionali all'atto della cessazione del servizio per i motivi indicati nell'articolo 132 del
2. Il personale riassunto in servizio in conformità al comma uno è tenuto alla frequenza di un corso di aggiornamento di lingua francese, secondo modalità stabilite dall'Assessore regionale alla pubblica istruzione, qualora tra la riammissione in servizio e la precedente cessazione siano intercorsi più di tre anni scolastici.
1. Con l'entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia tutte le disposizioni di legge regionale con essa comunque incompatibili.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.