Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 4. servizi sociali |
Capitolo: | 4.15 istruzione pubblica |
Data: | 19/01/1979 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. Ai ruoli del personale direttivo e docente delle scuole materne dipendenti dalla Regione, di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 21 giugno 1977, n. 45, possono accedere anche gli [...] |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. Con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dall'inizio dell'anno scolastico 1977- 78, le insegnanti incaricate a tempo indeterminato nelle scuole materne dipendenti dalla Regione, in servizio [...] |
Art. 6. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino [...] |
§ 4.15.43 - Legge regionale 19 gennaio 1979, n. 2.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 21 giugno 1977, n. 45 e abrogazione della legge regionale 15 maggio 1978, n. 13.
(B.U. 25 gennaio 1979, n. 1).
Ai ruoli del personale direttivo e docente delle scuole materne dipendenti dalla Regione, di cui agli articoli 2 e 3 della
(Omissis) [1].
Il quarto comma dell'articolo 6 della
[Al personale direttivo e docente della scuola materna si applicano, in materia di accertamento linguistico, le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 dell'art. 6 della
[(Omissis) [3].
Il secondo comma dell'art. 9 della
Con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dall'inizio dell'anno scolastico 1977- 78, le insegnanti incaricate a tempo indeterminato nelle scuole materne dipendenti dalla Regione, in servizio nell'anno scolastico 1976- 77 o nell'anno scolastico 1977- 78, sono nominate in ruolo, previo superamento, qualora non fornite del prescritto titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne, di un corso abilitante speciale della durata di non meno di duecento ore di lezioni, organizzato nel corso dell'intero anno scolastico, secondo le modalità di cui alla
L'assegnazione della sede alle insegnanti nominate in ruolo per effetto di quanto previsto dal precedente primo comma è disposta secondo l'ordine di precedenza di cui all'articolo 6, secondo comma, della
La
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Modifica l'art. 6 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 10 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 10 della
[3] Sostituisce il primo comma dell'art. 8 della
[4] Modifica l'art. 10 della