§ 57.10.4 - Legge 18 marzo 1968, n. 444.
Ordinamento della scuola materna statale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.10 scuole materne e asili nido
Data:18/03/1968
Numero:444


Sommario
Art. 1.  Caratteri e finalità della scuola materna statale.
Art. 2.  Orientamenti dell'attività educativa.
Art. 3.  Programma annuale di sviluppo.
Art. 4.  Sezioni ed orario.
Art. 5.  Assistenza.
Art. 6.  Edilizia.
Art. 7.  Oneri dei comuni.
Art. 8.  Rappresentanza presso il Consiglio superiore della pubblica istruzione.
Art. 9.  Ispettrici, direttrici, insegnanti e assistenti della scuola materna statale – Requisiti.
Art. 10.  Insegnanti delle scuole e classi speciali – Requisiti.
Art. 11.  Ruoli.
Art. 12.  Ispettrici della scuola materna statale.
Art. 13.  Direttrici della scuola materna statale.
Art. 14.  Insegnanti della scuola materna statale.
Art. 15.  Assistenti della scuola materna statale.
Art. 16.  Documenti e controlli sanitari per il personale della scuola materna statale.
Art. 17.  Carriera e trattamento economico del personale delle scuole materne statali.
Art. 18.  Stato giuridico del personale della scuola materna statale.
Art. 19.  Direzione didattica.
Art. 20.  Consiglio delle insegnanti e consiglio di direzione.
Art. 21.  Contributi dello Stato ai comuni per le scuole materne statali.
Art. 22.  Trasformazione dei giardini d'infanzia e delle scuole materne annesse alle scuole magistrali in scuole materne statali.
Art. 23.  Concorso speciale.
Art. 24.  Regolamento di esecuzione.
Art. 25.  Spese degli enti pubblici territoriali.
Art. 26.  Vigilanza delle scuole materne statali.
Art. 27.  Concorso speciale direttivo.
Art. 28.  Concorsi.
Art. 29.  Prima applicazione della legge.
Art. 30.  Finanziamenti degli oneri previsti, nella prima applicazione della presente legge, relativamente a istituzione e gestione di scuole materne statali.
Art. 31.  Finanziamenti per l'istituzione e la gestione di scuole materne statali dal 1966 al 1970.
Art. 32.  Finanziamenti per assegni, premi, sussidi e contributi alle scuole materne non statali dal 1966 al 1970.
Art. 33.  Finanziamenti per l'edilizia della scuola materna statale, nella prima applicazione della presente legge.
Art. 34.  Finanziamenti per l'edilizia delle scuole materne dal 1966 al 1970.
Art. 35.  Copertura finanziaria, relativamente agli anni finanziari 1966 e 1967, per l'istituzione e la gestione di scuole materne statali e per il conferimento di assegni, premi, sussidi, e contributi alle [...]
Art. 36.  Utilizzazione degli stanziamenti.
Art. 37.  Relazione sull'applicazione annuale della presente legge.
Art. 38.  Variazioni di bilancio conseguenti all'applicazione della presente legge.


§ 57.10.4 - Legge 18 marzo 1968, n. 444.

Ordinamento della scuola materna statale. [1]

(G.U. 22 aprile 1968, n. 103).

 

     Art. 1. Caratteri e finalità della scuola materna statale.

     La scuola materna statale, che accoglie i bambini nell'età prescolastica da tre a sei anni, è disciplinata dalle norme della presente legge.

     Detta scuola si propone fini di educazione, di sviluppo della personalità infantile, di assistenza e di preparazione alla frequenza della scuola dell'obbligo, integrando l'opera della famiglia.

     L'iscrizione è facoltativa; la frequenza gratuita.

 

          Art. 2. Orientamenti dell'attività educativa.

     Gli orientamenti dell'attività educativa nelle scuole materne statali sono emanati, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, sentita la terza sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     E' garantita ad ogni insegnante piena libertà didattica nell'ambito degli orientamenti educativi previsti dal precedente comma.

 

          Art. 3. Programma annuale di sviluppo.

     Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, è determinato, distintamente per ciascuna provincia, il piano annuale delle nuove istituzioni di sezioni di scuole materne statali, su motivate proposte formulate dai provveditori agli studi, sentiti i consigli provinciali scolastici e considerate le richieste dei comuni.

     Le sezioni di scuole materne statali sono istituite con decreto del provveditore agli studi. Ai fini della precedenza nell'istituzione delle scuole, sarà tenuto conto delle sedi ove si accertino maggiori condizioni obiettive di bisogno, con particolare riferimento alle zone depresse o di accelerata urbanizzazione.

     Per i bambini dai tre ai sei anni affetti da disturbi dell'intelligenza o del comportamento o da menomazioni fisiche o sensoriali, lo Stato istituisce sezioni speciali presso scuole materne statali e, per i casi più gravi, scuole materne speciali. Ad ogni sezione non possono essere iscritti più di dodici bambini.

     Per il reperimento dei casi da ammettere alle sezioni speciali e alle scuole materne speciali, e per l'assistenza sanitaria specifica, il servizio medico scolastico si avvale di gruppi di esperti.

 

          Art. 4. Sezioni ed orario.

     Le scuole materne statali sono composte normalmente di tre sezioni corrispondenti all'età dei bambini; le sezioni non possono comunque superare il numero di nove.

     Le sezioni non possono avere meno di 15 e più di 30 iscritti.

     Sono consentite sezioni con bambini di età diverse e, nei centri minori, scuole costituite di una sola sezione.

     L'orario giornaliero delle scuole materne statali non può essere inferiore a 7 ore; sono consentiti, in relazione ad accertate esigenze locali, orari speciali. E' consentita la frequenza di un solo turno antimeridiano o pomeridiano.

     Nel caso di scuole materne costituite da un numero di sezioni inferiore a tre, ad ogni sezione è adibita una insegnante, ad ogni scuola una assistente. Nel caso di scuole materne costituite di tre o di più sezioni ad ogni sezione è adibita una insegnante, ad ogni gruppo di tre sezioni è adibita inoltre una insegnante aggiunta. Ad ogni gruppo di tre sezioni o frazione di tre, è adibita una assistente.

     Le scuole materne statali restano aperte per un periodo non inferiore a 10 mesi all'anno. Per facilitarne la frequenza sono istituiti servizi di trasporto gratuiti; possono servire a tale scopo anche i servizi di trasporto gratuiti funzionanti per la scuola elementare.

 

          Art. 5. Assistenza.

     L'assistenza, compresa quella sanitaria e assicurativa, agli alunni della scuola materna statale è regolata secondo le norme in vigore per gli alunni della scuola elementare.

 

          Art. 6. Edilizia.

     (Omissis) [2].

     I comuni competenti per territorio sono tenuti a fornire le aree per la costruzione degli edifici. Essi hanno diritto di chiedere che lo Stato provveda direttamente all'acquisto dell'area prescelta salvo rimborso della spesa relativa, in venticinque annualità senza interessi.

     I comuni possono essere esentati dall'onere di cui al precedente comma, nel caso che non si trovino in condizioni di poterlo sostenere.

     Gli edifici, le attrezzature, l'arredamento e il materiale forniti dallo Stato restano in proprietà dei comuni per essere utilizzati unicamente secondo l'originaria destinazione.

     Gli edifici per le scuole materne statali possono essere annessi ad edifici per scuole elementari statali.

     I piani di edilizia per le scuole materne statali saranno coordinati con piani di nuove istituzioni di scuole materne statali previsti dal precedente art. 3.

     Il comitato regionale per l'edilizia scolastica, di cui all'art. 4 del provvedimento recante nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1966-1970, prende visione dei piani provinciali relativi all'edilizia della scuola materna statale ed esprime eventuali osservazioni al riguardo.

 

          Art. 7. Oneri dei comuni.

     La manutenzione, il riscaldamento, le spese normali di gestione e la custodia degli edifici delle scuole materne statali sono a carico del comune ove hanno sede le scuole. E' ugualmente a carico del comune il personale di custodia.

     Il personale di custodia è femminile.

 

          Art. 8. Rappresentanza presso il Consiglio superiore della pubblica istruzione. [3]

     L'attuale terza sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione viene integrata da una insegnante di ruolo di scuola materna statale. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, sarà assicurata la rappresentanza elettiva presso il Consiglio superiore della pubblica istruzione del personale insegnante, direttivo e ispettivo delle scuole materne statali.

 

          Art. 9. Ispettrici, direttrici, insegnanti e assistenti della scuola materna statale – Requisiti. [4]

     Le ispettrici debbono essere fornite della laurea in pedagogia. Le direttrici debbono essere fornite di diploma di vigilanza o della laurea in pedagogia.

     Le insegnanti della scuola materna statale debbono essere fornite di diploma rilasciato dalle scuola magistrali o dagli istituti magistrali. E' prescritta una abilitazione specifica che si consegue contestualmente al concorso di cui al successivo art. 14. E' altresì valida l'abilitazione all'insegnamento nei giardini d'infanzia istituiti con regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

     Le assistenti delle scuole materne statali debbono essere fornite del titolo di studio conseguito al termine di una scuola secondaria di primo grado o di titolo equipollente, integrato da un attestato di frequenza con profitto di appositi corsi istituiti e gestiti dal Ministero della pubblica istruzione.

 

          Art. 10. Insegnanti delle scuole e classi speciali – Requisiti. [5]

     Le insegnanti addette alle scuole ed alle sezioni destinate ai bambini di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 3 della presente legge debbono essere fornite di diploma specifico riconosciuto dal Ministero della pubblica istruzione.

 

          Art. 11. Ruoli.

     Le direttrici e le ispettrici della scuola materna statale costituiscono un ruolo organico nazionale.

     Le insegnanti e le assistenti della scuola materna statale sono iscritte in rispettivi ruoli organici provinciali istituiti presso i provveditorati agli studi [6].

 

          Art. 12. Ispettrici della scuola materna statale.

     Le ispettrici esercitano funzioni organizzative e di vigilanza delle scuole materne ed hanno le attribuzioni ad esse devolute per legge e regolamento.

     Le ispettrici provengono dal ruolo direttivo e conseguono la nomina mediante concorso per titoli e per esami, al quale sono ammesse dopo almeno quattro anni di anzianità nella qualifica.

     E' istituito il ruolo delle ispettrici centrali per la scuola materna. Ad esso si accede con le stesse modalità vigenti per il ruolo di ispettori centrali per l'istruzione elementare.

 

          Art. 13. Direttrici della scuola materna statale.

     Le direttrici soprintendono al funzionamento ed alle attività delle scuole materne statali del rispettivo circolo.

     Le direttrici sono assunte mediante concorso nazionale per titoli ed esami, al quale sono ammesse le insegnanti di scuole materne statali in possesso dei titoli prescritti dal primo comma dell'art. 9 che abbiano da almeno tre anni la qualifica di ordinario. Sono altresì ammesse al concorso le insegnanti di scuole materne statali che, pur non essendo in possesso dei titoli prescritti dal primo comma dell'art. 9, abbiano da almeno dieci anni la qualifica di ordinario.

 

          Art. 14. Insegnanti della scuola materna statale.

     Le insegnanti hanno la responsabilità educativa della sezione che ad esse è affidata.

     Le insegnanti delle scuole materne statali sono assunte in ruolo mediante concorsi provinciali per titoli ed esami.

     I concorsi sono banditi, entro il 31 luglio, ad anni alterni.

 

          Art. 15. Assistenti della scuola materna statale.

     Le assistenti coadiuvano le insegnanti nella vigilanza e nell'assistenza dei bambini.

     Le assistenti delle scuole materne statali sono assunte in ruolo mediante concorsi provinciali, per titoli ed esami.

     I concorsi sono banditi, entro il 31 luglio, ad anni alterni.

 

          Art. 16. Documenti e controlli sanitari per il personale della scuola materna statale.

     Il personale di ruolo e non di ruolo della scuola materna statale, prima della assunzione in servizio, deve presentare gli stessi documenti sanitari richiesti per l'assunzione in servizio del personale della scuola elementare statale.

     Il personale addetto alle scuole materne statali è obbligato, inoltre, a sottoporsi a controlli medico-legali per prevenire il contagio di malattie diffusive.

 

          Art. 17. Carriera e trattamento economico del personale delle scuole materne statali.

     Al personale ispettivo, direttivo ed insegnante della scuola materna statale spettano lo svolgimento di carriera e il trattamento economico del corrispondente personale della scuola elementare.

     Al personale assistente della scuola materna statale spetta lo svolgimento di carriera e il trattamento economico del personale della carriera esecutiva delle amministrazioni dello Stato.

 

          Art. 18. Stato giuridico del personale della scuola materna statale.

     Le norme di stato giuridico del personale ispettivo, direttivo ed insegnante della scuola elementare statale, nonchè le norme che regolano l'assistenza e la previdenza, compresa l'iscrizione obbligatoria all'ente nazionale di assistenza magistrale, sono estese al personale ispettivo, direttivo ed insegnante della scuola materna statale. Le norme di stato giuridico del personale della carriera esecutiva delle amministrazioni dello Stato sono estese, in quanto applicabili, al personale assistente della scuola materna statale.

     Il personale della scuola materna statale sarà ammesso a frequentare corsi periodici di aggiornamento istituiti e gestiti dal Ministero della pubblica istruzione.

     Alle direttrici ed alle insegnanti delle sezioni speciali presso scuole materne statali o delle scuole materne speciali, di cui all'art. 3 della presente legge, è riconosciuta una indennità pari a quella spettante ai direttori ed agli insegnanti delle classi e delle scuole speciali dell'istruzione elementare [7].

 

          Art. 19. Direzione didattica. [8]

     E' posta a disposizione di ogni direzione didattica una segreteria scelta tra le insegnanti di ruolo della scuola materna statale, che abbiano seguito un corso di qualificazione giuridico-amministrativo.

     La direttrice si avvale dell'opera di una assistente sociale designata dal provveditore agli studi; per l'opera di prevenzione sanitaria si avvale del servizio medico scolastico con i suoi servizi specialistici.

 

          Art. 20. Consiglio delle insegnanti e consiglio di direzione. [9]

     Presso ogni scuola materna statale costituita almeno da tre sezioni è istituito il consiglio delle insegnanti.

     Presso ogni direzione didattica di scuola materna statale è istituito il consiglio di direzione.

     Le modalità di composizione e funzionamento dei due consigli sono stabilite da apposito regolamento da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 21. Contributi dello Stato ai comuni per le scuole materne statali.

     I contributi dello Stato, previsti dall'art. 7 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, riguarderanno anche le spese di pertinenza dei comuni previste dall'art. 7 della presente legge.

     Nella ripartizione dei contributi tra i detti comuni, ai sensi della lettera a) dell'art. 8 della citata legge, sarà preso in considerazione anche il numero degli alunni iscritti nelle scuole materne statali esistenti nel territorio di ciascun comune.

 

          Art. 22. Trasformazione dei giardini d'infanzia e delle scuole materne annesse alle scuole magistrali in scuole materne statali.

     I giardini d'infanzia, istituiti con regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sono trasformati in scuole materne statali, a norma della presente legge.

     Sono parimenti trasformate in scuole materne statali, a norma della presente legge, le scuole materne annesse alle scuole magistrali statali.

     Il personale insegnante di ruolo nei suddetti giardini d'infanzia e nelle scuole materne annesse alle suddette scuole magistrali è iscritto nel ruolo delle insegnanti della scuola materna statale, conservando la sede attuale.

     A tale personale assunto in ruolo a norma del regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2480, sono attribuite, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le classi di stipendio previste dal ruolo b) della tabella B) annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165, con successive modificazioni, in base all'anzianità di ordinario posseduta alla data di entrata in vigore della presente legge con gli aumenti periodici eventualmente spettanti senza diritto agli arretrati.

     Le insegnanti non di ruolo incaricate nei giardini d'infanzia di cui al primo comma, con otto anni di servizio continuativo, ovvero in possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 16 della legge 28 luglio 1961, n. 831, sono assunte nei ruoli delle insegnanti della scuola materna statale, previo esame-colloquio, con coefficiente iniziale di carriera.

 

          Art. 23. Concorso speciale.

     Le direttrici e le insegnanti di scuole materne non statali che siano state assunte per pubblico concorso possono essere ammesse, mediante concorso speciale, nei ruoli della scuola materna statale, nei limiti di un quinto dei posti annualmente disponibili, col riconoscimento del servizio prestato.

 

          Art. 24. Regolamento di esecuzione.

     Su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, il Governo emanerà entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il regolamento di esecuzione.

     Con il medesimo regolamento saranno stabiliti le modalità e i programmi dei concorsi previsti nella presente legge.

 

          Art. 25. Spese degli enti pubblici territoriali.

     Le spese degli enti pubblici territoriali per la istituzione ed il mantenimento di scuole materne da essi gestite sono obbligatorie.

 

Norme transitorie

 

          Art. 26. Vigilanza delle scuole materne statali.

     Fino a quando non siano costituiti i ruoli previsti dall'art. 11, primo comma, della presente legge, la vigilanza delle scuole materne statali è affidata, nell'ambito della propria circoscrizione, all'ispettore scolastico e la direzione delle scuole materne statali, nell'ambito del proprio circolo, al direttore didattico della scuola elementare.

 

          Art. 27. Concorso speciale direttivo.

     Nella prima applicazione della presente legge è indetto un concorso speciale per l'immissione nel ruolo delle direttrici delle scuole materne statali riservato sia alle insegnanti di ruolo nei giardini d'infanzia di cui al primo comma dell'art. 22, sia alle insegnanti di ruolo delle scuole materne annesse alle scuole magistrali statali, che abbiano prestato non meno di 10 anni di servizio di ruolo.

 

          Art. 28. Concorsi. [10]

     Il primo concorso, di cui al secondo comma degli articoli 14 e 15 e all'art. 27, sarà bandito per tutti i posti istituiti in organico entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

     Nel primo e nel secondo concorso di cui al secondo comma dell'art. 14, nella graduatoria delle vincitrici il 50 per cento dei posti è comunque riservato alle candidate che abbiano superato il concorso e siano fornite di diploma rilasciato dalle scuole magistrali.

 

          Art. 29. Prima applicazione della legge.

     L'entrata in funzione della scuola materna statale è stabilita a decorrere dal 1° ottobre successivo all'entrata in vigore della presente legge.

     Nella prima applicazione della presente legge: a) i comuni forniranno i locali disponibili per le sezioni di scuola materna statale istituite nell'ambito dei rispettivi territori, semprechè idonei alle esigenze di funzionamento della scuola; b) gli incarichi di insegnamento saranno conferiti secondo le modalità previste dal secondo comma dell'art. 28.

 

          Art. 30. Finanziamenti degli oneri previsti, nella prima applicazione della presente legge, relativamente a istituzione e gestione di scuole materne statali.

     Gli oneri conseguenti alla prima applicazione della presente legge graveranno sui fondi previsti per l'istituzione e la gestione della scuola materna statale dall'art. 31 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 e dall'art. 2 della legge 13 luglio 1965, n. 874, nonchè per i giardini d'infanzia, sui fondi stanziati nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

 

          Art. 31. Finanziamenti per l'istituzione e la gestione di scuole materne statali dal 1966 al 1970.

     Per l'istituzione e la gestione di nuove sezioni di scuola materna statale, gli stanziamenti iscritti allo stesso fine nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966, sono aumentati, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

 

per

il

1966

 

L.

1.370

milioni

"

"

1967

 

"

4.300

"

"

"

1968

 

"

5.900

"

"

"

1969

 

"

7.640

"

"

"

1970

 

"

9.300

"

 

     Una somma pari al 12 per cento degli stanziamenti annui sarà corrisposta ai patronati scolastici, a titolo di contributo, per l'assistenza agli alunni bisognosi.

     Alla ripartizione delle somme indicate al secondo comma tra le diverse province si provvede, annualmente, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, avuto riguardo al numero degli alunni frequentanti la scuola materna statale e alle condizioni economico-sociali delle province stesse.

 

          Art. 32. Finanziamenti per assegni, premi, sussidi e contributi alle scuole materne non statali dal 1966 al 1970.

     Lo stanziamento annuo stabilito al secondo comma dell'art. 31 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, per assegni, premi, sussidi e contributi a favore delle scuole materne non statali che, alle condizioni ivi previste, accolgono alunni di disagiate condizioni economiche, è aumentato, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

 

per

il

1966

 

L.

1.500

milioni

"

"

1967

 

"

5.300

"

"

"

1968

 

"

7.300

"

"

"

1969

 

"

9.370

"

"

"

1970

 

"

11.400

"

 

     Alle scuole materne gestite dagli enti autarchici territoriali e dagli enti comunali di assistenza sono assegnate, sugli stanziamenti annui globali risultanti da quanto disposto nel comma precedente, le seguenti somme:

 

per

il

1966

 

L.

900

milioni

"

"

1967

 

"

1.850

"

"

"

1968

 

"

2.250

"

"

"

1969

 

"

2.750

"

"

"

1970

 

"

3.250

"

 

     Per la ripartizione delle somme indicate nel presente articolo si osservano i criteri e le modalità stabiliti dai commi terzo e seguenti nell'art. 31 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

 

          Art. 33. Finanziamenti per l'edilizia della scuola materna statale, nella prima applicazione della presente legge.

     Nella prima applicazione della presente legge, saranno utilizzati per la costruzione di edifici per scuole materne statali i fondi stanziati dall'art. 14, primo e secondo comma, della legge 24 luglio 1962, n. 1073, nonchè dal primo comma dell'art. 2 della legge 13 luglio 1965, n. 874, secondo le norme previste dall'art. 5 della soprarichiamata legge 24 luglio 1962, n. 1073.

 

          Art. 34. Finanziamenti per l'edilizia delle scuole materne dal 1966 al 1970.

     Per la costruzione di edifici di scuole materne gestite dagli enti autarchici territoriali, dagli istituti pubblici di assistenza, beneficenza e loro consorzi, nonchè da enti ed istituzioni, lo Stato accorda contributi nelle misure stabilite dal secondo comma dell'art. 15 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

     Nulla è innovato per quanto attiene alla proprietà degli edifici costruiti con il concorso finanziario dello Stato, agli oneri di manutenzione, al riscatto del contributo nonchè alle modalità per la presentazione delle domande per l'ammissione al finanziamento.

     Alla costruzione di edifici per scuole materne statali e alla realizzazione dello opere indicate nel primo comma è assegnata una somma pari al 5 per cento dello stanziamento previsto per ciascun anno dall'art. 32 del provvedimento recante nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1966-1970.

     La somma annuale disponibile è destinata, per il 2 per cento alla costruzione di edifici per la scuola materna statale e per il restante 3 per cento alla concessione di contributi agli enti ed alle istituzioni indicate al primo comma, assicurando, tuttavia, agli enti autarchici territoriali, agli enti comunali di assistenza, all'ESMAS e alla ONAIRC nel complesso una quota pari all'1 per cento dell'intera somma disponibile.

 

          Art. 35. Copertura finanziaria, relativamente agli anni finanziari 1966 e 1967, per l'istituzione e la gestione di scuole materne statali e per il conferimento di assegni, premi, sussidi, e contributi alle scuole materne non statali.

     All'onere di 1.370 e 4.300 milioni di lire, previsti rispettivamente negli anni finanziari 1966 e 1967 dall'art. 31 della presente legge per la istituzione e la gestione di nuove sezioni di scuola materna statale, nonchè all'onere di lire 1.500 e 5.300 milioni di lire previsti rispettivamente negli anni finanziari 1966 e 1967 dall'art. 32 della presente legge per assegni, premi, sussidi e contributi alle scuole materne non statali, è fatto fronte - per 2.870 milioni di lire, nell'anno finanziario 1966 - con aliquota dei gettiti nell'anno 1966 delle due leggi finanziarie richiamate nell'art. 39 della legge 31 ottobre 1966, n. 942 e - per 9.600 milioni di lire, nell'anno finanziario 1967 - mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967.

 

          Art. 36. Utilizzazione degli stanziamenti.

     Tutti gli stanziamenti previsti dalla presente legge, non utilizzati nell'anno per cui sono stabiliti possono esserlo negli anni successivi, in deroga alle norme vigenti, per i fini per cui sono stati iscritti negli stati di previsione. Parimenti possono essere utilizzati negli anni successivi gli stanziamenti previsti dalla legge 24 luglio 1962, n. 1073 e dalla legge 13 luglio 1965, n. 874, non utilizzati alla data del 31 dicembre 1965.

 

          Art. 37. Relazione sull'applicazione annuale della presente legge.

     Il Ministro per la pubblica istruzione presenterà ogni anno, unitamente allo stato di previsione della spesa del proprio Ministero, una relazione sugli interventi svolti in applicazione della presente legge.

 

          Art. 38. Variazioni di bilancio conseguenti all'applicazione della presente legge.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 30 dicembre 1968, n. 140, ha dichiarato la illegittimità costituzionale della presente legge, limitatamente alla sua applicabilità alla Regione Trentino-Alto Adige.

[2] Comma abrogato dall'art. 64 della L. 8 giugno 1990, n. 142 e dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

[3] La Corte costituzionale, con sentenza 16 giugno 1983, n. 173, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui si riferisce agli insegnati, invece che al corpo docente di ambo i sessi.

[4] La Corte costituzionale, con sentenza 16 giugno 1983, n. 173, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui esclude gli alunni e candidati privatisti di sesso maschile rispettivamente dalla frequenza della scuola magistrale e dai relativi esami di abilitazione e gli insegnanti di sesso maschile dall'attività didattica della scuola statale del grado preparatorio.

[5] La Corte costituzionale, con sentenza 16 giugno 1983, n. 173, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui si riferisce agli insegnati, invece che al corpo docente di ambo i sessi.

[6] La Corte costituzionale, con sentenza 16 giugno 1983, n. 173, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui si riferisce agli insegnati, invece che al corpo docente di ambo i sessi.

[7] La Corte costituzionale, con sentenza 16 giugno 1983, n. 173, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui si riferisce agli insegnati, invece che al corpo docente di ambo i sessi.

[8] La Corte costituzionale, con sentenza 16 giugno 1983, n. 173, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui si riferisce agli insegnati, invece che al corpo docente di ambo i sessi.

[9] La Corte costituzionale, con sentenza 16 giugno 1983, n. 173, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui si riferisce agli insegnati, invece che al corpo docente di ambo i sessi.

[10] La Corte costituzionale, con sentenza 16 giugno 1983, n. 173, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui si riferisce agli insegnati, invece che al corpo docente di ambo i sessi.