§ 1.6.511 – Regolamento 28 luglio 1993, n. 2131.
Regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:28/07/1993
Numero:2131


Sommario
Art. 1.      1. I cereali acquistati dagli organismi d'intervento in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono reimmessi sul mercato mediante gara, compresa la vendita all'asta per [...]
Art. 2.      1. L'apertura della gara è decisa conformemente alla procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92. Con tale decisione si determinano in particolare
Art. 3.      1. Gli organismi d'intervento redigono un bando di gara conforme al disposto dell'articolo 12 e ne garantiscono un’adeguata pubblicità, in particolare mediante affissione nella loro sede e [...]
Art. 4.      La gara di cui all'articolo 2 può essere limitata ad utilizzazione e/o destinazioni determinate
Art. 5.  [4]
Art. 6.      Entro il secondo mese successivo al mese di chiusura della gara, lo Stato membro interessato informa la Commissione in merito allo svolgimento della stessa, indicando in particolare il prezzo di [...]
Art. 7.      1. L'apertura della gara è decisa conformemente alla procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92. Con tale decisione si determinano in particolare
Art. 8.      1. Le offerte
Art. 9.      In deroga alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, i titoli di esportazione rilasciati in applicazione del presente regolamento si [...]
Art. 10.      Allo scadere del termine previsto per la presentazione delle offerte, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione un elenco anonimo indicante, segnatamente, per ciascuna offerta la [...]
Art. 11.      Se la domanda di titolo di esportazione presentata dall'aggiudicatario conformemente all'articolo 8, paragrafo 2 è basata sull'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88, l'organismo [...]
Art. 12.      Gli organismi d'intervento pubblicano, almeno otto giorni prima della data di scadenza del primo termine di presentazione delle offerte, un bando di gara in cui sono indicate
Art. 12  bis.
Art. 13.      1.
Art. 14.      Gli organismi d'intervento prendono le disposizioni necessarie per consentire agli interessati di valutare, prima della presentazione delle offerte, la qualità dei cereali messi in vendit
Art. 15.      L'organismo d'intervento informa immediatamente ciascun offerente del risultato della sua partecipazione alla gara. Esso trasmette altresì agli aggiudicatari, entro tre giorni lavorativi [...]
Art. 16.      L'aggiudicatario paga i cereali prima del ritiro, ma al più tardi entro un mese dalla data di spedizione della dichiarazione di cui all'articolo 15. I rischi e le spese di magazzinaggio per i [...]
Art. 17. 
Art. 17 bis. 
Art. 18.      Il regolamento (CEE) n. 1836/82 è abrogato
Art. 19.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee


§ 1.6.511 – Regolamento 28 luglio 1993, n. 2131. [1]

Regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento.

(G.U.C.E. 31 luglio 1993, n. L 191).

 

Art. 1.

     1. I cereali acquistati dagli organismi d'intervento in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono reimmessi sul mercato mediante gara, compresa la vendita all'asta per quanto concerne la reimmissione sul mercato della Comunità.

     2. Ai sensi del presente regolamento, tper gara s'intende il concorso indetto mediante bandi; l'aggiudicazione ha luogo a favore della persona la cui offerta è più favorevole e conforme alle disposizioni del presente regolamento.

 

TITOLO I

Vendita sul mercato della Comunità

 

     Art. 2.

     1. L'apertura della gara è decisa conformemente alla procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92. Con tale decisione si determinano in particolare:

     a) i quantitativi oggetto della gara,

     b) il termine di presentazione delle offerte in caso di gara particolare e il primo e l'ultimo termine di presentazione delle offerte, in caso di gara permanente.

     La decisione di cui al primo comma è resa nota a tutti gli interessati tramite pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Tra la data della pubblicazione e la data di scadenza del primo termine di presentazione delle offerte devono trascorrere almeno otto giorni.

     2. Il disposto del paragrafo 1 non si applica alle gare relative a quantitativi inferiori a 5 000 tonnellate [2].

 

     Art. 3.

     1. Gli organismi d'intervento redigono un bando di gara conforme al disposto dell'articolo 12 e ne garantiscono un’adeguata pubblicità, in particolare mediante affissione nella loro sede e pubblicazione sul loro sito web o sul sito web del ministero competente. In caso di gara permanente, detti organismi fissano i termini di presentazione delle offerte per ciascuna gara parziale [3].

     2. Nel bando di gara sono fissati i quantitativi minimi da prendere in considerazione nelle offerte.

 

     Art. 4.

     La gara di cui all'articolo 2 può essere limitata ad utilizzazione e/o destinazioni determinate.

 

     Art. 5. [4]

     1. Per le rivendite di cereali sul mercato comunitario l'offerta fa riferimento alla qualità reale della partita che ne è oggetto. Si applicano inoltre le seguenti condizioni supplementari:

     a) in caso di rivendita nei primi tre mesi della campagna di commercializzazione per il granturco e il sorgo, nei primi due mesi della campagna di commercializzazione per il frumento tenero, il frumento duro, la segale e l'orzo, l'offerta accolta corrisponde almeno al prezzo di intervento in vigore l'undicesimo mese della campagna precedente, aumentato di una maggiorazione mensile fissata per la medesima campagna;

     b) in caso di rivendita nel periodo restante della campagna di commercializzazione, l'offerta non può in alcun caso essere inferiore al prezzo di intervento in vigore il giorno di scadenza del termine di presentazione delle offerte; tuttavia il prezzo di intervento da prendere in considerazione nel dodicesimo mese della campagna è il prezzo valido l'undicesimo mese aumentato di una maggiorazione mensile.

Per le offerte accolte, il prezzo minimo di vendita è fissato ad un livello tale da non perturbare il mercato dei cereali e corrisponde almeno al prezzo rilevato, per una qualità equivalente e per una quantità rappresentativa, sul mercato del luogo di magazzinaggio o, in mancanza di tale mercato, sul mercato più vicino, tenendo conto delle spese di trasporto.

     2. In deroga al paragrafo 1, si può procedere alla vendita sul mercato comunitario nell'ambito di gare specifiche ai fini della trasformazione dei cereali in bioetanolo da utilizzare per la produzione di biocarburanti nella Comunità, purché non ne risulti minacciato l'approvvigionamento del mercato dei prodotti alimentari tradizionali. In tal caso, il prezzo minimo di vendita corrisponde almeno al prezzo rilevato, per una qualità equivalente e per una quantità rappresentativa, sui mercati dei prodotti impiegati per la produzione di biocarburanti, comprese le spese di trasporto.

     3. Se nel corso di una campagna di commercializzazione si verificano perturbazioni nel funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati imputabili, in particolare, alla difficoltà di vendere i cereali a prezzi conformi al disposto del paragrafo 1, o se si verificano circostanze eccezionali, può essere organizzata la vendita sul mercato comunitario nell'ambito di gare specifiche, a condizioni particolari e a prezzi di vendita determinati secondo la procedura di cui all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003.

 

     Art. 6.

     Entro il secondo mese successivo al mese di chiusura della gara, lo Stato membro interessato informa la Commissione in merito allo svolgimento della stessa, indicando in particolare il prezzo di vendita medio delle varie partite e i quantitativi venduti.

 

TITOLO II

Vendita per l'esportazione

 

     Art. 7.

     1. L'apertura della gara è decisa conformemente alla procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92. Con tale decisione si determinano in particolare:

     a) i quantitativi oggetto della gara,

     [b) le regioni nelle quali tali quantitativi sono immagazzinati;] [5]

     c) il termine di presentazione delle offerte in caso di gara particolare e il primo e l'ultimo termine di presentazione delle offerte, in caso di gara permanente.

La decisione di cui al primo comma è resa nota a tutti gli interessati tramite pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Tra la data della pubblicazione e la data di scadenza del primo termine di presentazione delle offerte devono trascorre almeno otto giorni. [6]

     2. Nel bando di gara di cui all'articolo 12 l'organismo d'intervento indica, per ciascuna partita, il porto o il luogo di uscita raggiungibile con le minori spese di trasporto e sufficientemente attrezzato con impianti per l'esportazione dei cereali oggetto della gara.

L'organismo d'intervento rimborsa all'aggiudicatario, per le quantità esportate, le spese di trasporto più basse dal luogo di magazzinaggio al luogo d'imbarco nel porto o nella località di cui al primo comma. In casi particolari può essere deciso, secondo la procedura di cui al paragrafo 1, che al trasporto provveda l'organismo d'intervento, alle stesse condizioni.

     2 bis. Se uno Stato membro non ha alcun porto marittimo, può essere decisa, secondo la procedura di cui al paragrafo 1, una deroga al paragrafo 2 e concesso, nel caso di un’esportazione a partire da un porto marittimo, un finanziamento delle spese di trasporto più basse tra il luogo di ammasso e il luogo di uscita effettivo, nei limiti dei massimali indicati nel bando di gara.

     Ai fini del presente paragrafo, il porto rumeno di Constanta e i porti croati di Rijeka e di Split possono essere considerati luoghi di uscita. [7].

     3. In caso di gara permanente, l'organismo d'intervento fissa i termini di presentazione delle offerte per ciascuna gara parziale.

 

     Art. 8.

     1. Le offerte:

     a) possono essere rifiutate se riguardano partite di meno di 500 t;

     b) possono essere condizionate all'attribuzione di quantitativi determinati;

     c) si considerano fatte per un cereale reso non scaricato nei porti o nei luoghi di uscita di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

     2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 13, paragrafo 2, le offerte sono valide soltanto se sono accompagnate da una domanda di titolo d'esportazione, nonché da una domanda di fissazione anticipata della restituzione o del prelievo all'esportazione per la destinazione in causa. Si considera come destinazione l'insieme dei paesi per i quali è stata fissata la stessa aliquota della restituzione o del prelievo all'esportazione.

 

     Art. 9.

     In deroga alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, i titoli di esportazione rilasciati in applicazione del presente regolamento si considerano, ai fini della determinazione della loro durata di validità, rilasciati l'ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte.

 

     Art. 10.

     Allo scadere del termine previsto per la presentazione delle offerte, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione un elenco anonimo indicante, segnatamente, per ciascuna offerta la quantità, il prezzo, la restituzione e l'importo compensativo monetario fissati in anticipo, nonché le relative maggiorazioni e detrazioni. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, fissa il prezzo minimo di vendita o decide di non dar seguito alle offerte ricevute. Il prezzo minimo di vendita è fissato ad un livello tale da non ostacolare le altre esportazioni.

 

     Art. 11.

     Se la domanda di titolo di esportazione presentata dall'aggiudicatario conformemente all'articolo 8, paragrafo 2 è basata sull'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88, l'organismo d'intervento rescinde il contratto per i quantitativi per i quali il titolo non è stato rilasciato in conformità di detto articolo.

 

TITOLO III

Disposizioni generali e finali

 

     Art. 12.

     Gli organismi d'intervento pubblicano, almeno otto giorni prima della data di scadenza del primo termine di presentazione delle offerte, un bando di gara in cui sono indicate:

     - le clausole e le condizioni di vendita complementari e compatibili con le disposizioni del presente regolamento;

     - le principali caratteristiche fisiche e tecnologiche delle varie partite constatate al momento dell'acquisto da parte dell'organismo d'intervento o in occasione dei controlli effettuati a posteriori;

     - le località di magazzinaggio, nonché i nomi e gli indirizzi degli assuntori.

Il bando e tutte le relative modifiche sono trasmessi alla Commissione entro la scadenza del primo termine per la presentazione delle offerte.

 

          Art. 12 bis. [8]

     Per ciascuno dei cereali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1784/2003, gli Stati membri comunicano per via elettronica, entro le 12 (ora di Bruxelles) di ogni mercoledì, i prezzi dei mercati rappresentativi espressi in moneta nazionale per tonnellata. I prezzi sono rilevati regolarmente, in modo indipendente e trasparente.

Gli Stati membri indicano in particolare le caratteristiche qualitative di ciascun cereale, la fase di commercializzazione e il luogo di quotazione.

 

     Art. 13.

     1. [Nel caso di una vendita sul mercato della Comunità, le offerte sono formulate con riferimento alla qualità tipo determinata dal regolamento (CEE) n. 2731/75 del Consiglio.

Se la qualità dei cereali non corrisponde alla qualità tipo, il prezzo d'offerta preso in considerazione è adeguato applicando le maggiorazioni o le detrazioni stabilite a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 1766/92] [9].

     2. Nel caso di una vendita per l'esportazione, le offerte sono formulate con riferimento alla qualità reale della partita cui l'offerta si riferisce.

     3. Nel caso di vendita per l'esportazione, si può prevedere che le offerte fatte sulla base dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88 non sono ricevibili.

     4. Una volta presentate, le offerte non possono essere né modificate, né ritirate.

     Le offerte sono valide soltanto se sono accompagnate dalla prova dell'avvenuta costituzione, da parte dell'offerente, di una cauzione di 10 EUR/t [10].

 

     Art. 14.

     Gli organismi d'intervento prendono le disposizioni necessarie per consentire agli interessati di valutare, prima della presentazione delle offerte, la qualità dei cereali messi in vendita

 

     Art. 15.

     L'organismo d'intervento informa immediatamente ciascun offerente del risultato della sua partecipazione alla gara. Esso trasmette altresì agli aggiudicatari, entro tre giorni lavorativi dall'informazione di cui sopra, una dichiarazione di aggiudicazione mediante lettera raccomandata o telecomunicazione scritta.

 

     Art. 16.

     L'aggiudicatario paga i cereali prima del ritiro, ma al più tardi entro un mese dalla data di spedizione della dichiarazione di cui all'articolo 15. I rischi e le spese di magazzinaggio per i cereali non ritirati entro il termine di pagamento sono a carico dell'aggiudicatario. I cereali aggiudicati e non prelevati entro il termine di pagamento si considerano usciti a tutti gli effetti alla data di scadenza di tale termine. In questo caso, per le vendite sul mercato interno, il prezzo dell'offerta viene adeguato in funzione delle caratteristiche qualitative descritte nel bando di gara.

     Per l'esportazione, il prezzo da pagare è quello indicato nell'offerta, aumentato di una maggiorazione mensile se il ritiro ha luogo nel mese successivo a quello dell'aggiudicazione.

     Se l'aggiudicatario non ha pagato i cereali entro il termine di cui al primo comma, l'organismo d'intervento risolve il contratto per i quantitativi non pagati [11].

 

     Art. 17. [12]

     1. Le cauzioni di cui al presente regolamento sono costituite conformemente alle disposizioni del titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione [13].

     2. La cauzione di cui all'articolo 13, paragrafo 4 è svincolata per i quantitativi per i quali:

     - l'offerta non è stata accettata;

     - il pagamento del prezzo di vendita è stato effettuato entro il termine prescritto e, nel caso di vendita per l'esportazione, qualora il prezzo pagato risulti inferiore al prezzo minimo da rispettare per la rivendita sul mercato della Comunità a norma dell'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, è stata costituita una cauzione pari alla differenza tra tali due prezzi.

     3. La cauzione di cui all’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, è svincolata in relazione ai quantitativi per i quali:

     — è stata fornita la prova che il prodotto è divenuto inadatto al consumo umano e animale;

     — è stata fornita la prova dell’avvenuto espletamento delle formalità doganali di esportazione fuori del territorio doganale della Comunità e di importazione in uno dei paesi terzi previsti nell’ambito della gara. Le prove di esportazione fuori del territorio doganale della Comunità e di importazione in un paese terzo sono apportate secondo le modalità indicate rispettivamente dall’articolo 7 e dall’articolo 16, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 800/1999.

     — il titolo non è stato rilasciato in conformità dell’articolo 49 del regolamento (CE) n. 1291/2000;

     — il contratto è stato risolto in conformità dell’articolo 16, quarto comma. [14]

     4. La cauzione di cui all'articolo 13, paragrafo 4 è incamerata per i quantitativi per i quali:

     - è stata incamerata la cauzione di cui all'articolo 44, paragrafo 6, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3719/88;

     - salvo forza maggiore, il pagamento non è stato effettuato entro il termine di cui all'articolo 16.

     5. Salvo forza maggiore, la cauzione di cui al paragrafo 2, secondo trattino è incamerata per i quantitativi per i quali le prove di cui al paragrafo 3, secondo trattino non sono fornite entro il termine di cui all'articolo 47 del regolamento (CEE) n. 3665/87.

 

     Art. 17 bis. [15]

     In deroga al disposto dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3665/87 e qualora:

     - la restituzione in vigore il giorno di presentazione delle offerte sia differenziata esclusivamente tra la Svizzera e il Liechtenstein, da un lato, e la destinazione "altri paesi terzi", dall'altro,

     - l'aggiudicatario abbia prefissato la restituzione più bassa, diversa da quella in vigore per la Svizzera e il Liechtenstein,

la prova dell'espletamento delle formalità doganali di immissione in consumo non è necessaria per il pagamento della restituzione, a condizione che l'operatore fornisca la prova che una quantità pari almeno a 1500 tonnellate di prodotti cerealicoli ha lasciato il territorio doganale della Comunità su una nave adatta alla navigazione marittima.

     Quest'ultima prova è costituita dall'apposizione, sull'esemplare di controllo di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3665/87, sul documento amministrativo unico o sul documento nazionale che attesta l'uscita dal territorio doganale della Comunità della dicitura seguente, certificata dall'autorità competente:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — Esportazione di cereali per via marittima — Regolamento (CEE) n. 2131/93, articolo 17 bis. [16]

 

     Art. 18.

     Il regolamento (CEE) n. 1836/82 è abrogato.

I richiami al regolamento abrogato devono intendersi riferiti al presente regolamento.

 

     Art. 19.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica a decorrere dal 1 luglio 1993.


[1] Abrogato dall'art. 19 del Regolamento (CE) n. 127/2009.

[2] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2045/2004.

[3] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2045/2004.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1465/2006.

[5] Lettera abrogata dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2045/2004.

[6] Per una deroga al presente paragrafo, vedi l’art. 3 del regolamento (CE) n. 458/2005, l’art. 5 del regolamento (CE) n. 459/2005, l’art. 5 del regolamento (CE) n. 460/2005, l’art. 5 del regolamento (CE) n. 461/2005, l’art. 5 del regolamento (CE) n. 462/2005, l’art. 5 del regolamento (CE) n. 614/2005, l’art. 5 del regolamento (CE) n. 615/2005, l’art. 5 del regolamento (CE) n. 1060/2005, l’art. 5 del regolamento (CE) n. 1061/2005, l’art. 5 del regolamento (CE) n. 1062/2005, l’art. 5 del regolamento (CE) n. 1063/2005, l’art. 5 del regolamento (CE) n. 1064/2005, l’art. 5 del regolamento (CE) n. 1065/2005 e l’art. 5 del regolamento (CE) n. 1066/2005.

[7] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2193/96, sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 39/99, modificato dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 777/2004 e dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2045/2004, e così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 749/2005.

[8] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1465/2006.

[9] Paragrafo soppresso dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1465/2006.

[10] Comma così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2045/2004.

[11] Per una deroga al presente comma, vedi l’art. 3 del regolamento (CE) n. 458/2005, l’art. 3 del regolamento (CE) n. 459/2005, l’art. 3 del regolamento (CE) n. 460/2005, l’art. 3 del regolamento (CE) n. 461/2005, l’art. 3 del regolamento (CE) n. 462/2005, l’art. 3 del regolamento (CE) n. 614/2005, l’art. 3 del regolamento (CE) n. 615/2005, l’art. 3 del regolamento (CE) n. 1060/2005, l’art. 3 del regolamento (CE) n. 1062/2005, l’art. 3 del regolamento (CE) n. 1063/2005, l’art. 3 del regolamento (CE) n. 1064/2005, l’art. 3 del regolamento (CE) n. 1065/2005 e l’art. 3 del regolamento (CE) n. 1066/2005.

[12] Per una deroga al presente articolo, vedi l’art. 8 del regolamento (CE) n. 458/2005, l’art. 8 del regolamento (CE) n. 459/2005, l’art. 8 del regolamento (CE) n. 460/2005, l’art. 8 del regolamento (CE) n. 461/2005 e l’art. 8 del regolamento (CE) n. 462/2005.

[13] Per una deroga al presente paragrafo, vedi l’art. 11 del regolamento (CE) n. 614/2005, l’art. 11 del regolamento (CE) n. 615/2005 e l’art. 11 del regolamento (CE) n. 1060/2005, l’art. 11 del regolamento (CE) n. 1061/2005, l’art. 11 del regolamento (CE) n. 1062/2005, l’art. 11 del regolamento (CE) n. 1063/2005, l’art. 11 del regolamento (CE) n. 1064/2005, l’art. 11 del regolamento (CE) n. 1065/2005 e l’art. 11 del regolamento (CE) n. 1066/2005.

[14] Paragrafo modificato dall'art. 2 del regolamento (CE) 120/94 e dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 777/2004, e così sostituito dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 749/2005.

[15] Articolo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2193/96.

[16] Capoverso così modificato dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 777/2004.