§ 1.6.1125 – Regolamento 6 luglio 2005, n. 1063.
Regolamento (CE) n. 1063/2005 della Commissione relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di frumento tenero detenuto [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:06/07/2005
Numero:1063


Sommario
Art.  1.
Art. 2. 
Art. 3.      1. Alle esportazioni effettuate in virtù del presente regolamento non si applicano restituzioni o tasse all'esportazione, né maggiorazioni mensili.
Art. 4.      1. I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del rilascio ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2131/93 sino alla fine del quarto mese successivo.
Art. 5.      1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 14 luglio 2005 alle ore 9 [...]
Art. 6.      L'organismo d’intervento, l'ammassatore e l'aggiudicatario, a sua richies
Art. 7.      1. L'aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita senza riserve qualora l'esito finale delle analisi dei campioni dimostri che la qualità:
Art. 8.      Nei casi di cui all'articolo 7, paragrafo 2, primo comma, lettera b), e paragrafo 3, l'aggiudicatario può chiedere all'organismo d’intervento di fornirgli un'altra partita di frumento tenero [...]
Art. 9.      1. Se l'uscita del frumento tenero dal magazzino ha luogo prima che siano noti i risultati delle analisi previste all'articolo 6, dal momento del ritiro della partita tutti i rischi incombono [...]
Art. 10.      In deroga all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3002/92, i documenti relativi alla vendita di frumento tenero a norma del presente regolamento, in particolare il titolo di esportazione, [...]
Art. 11.      1. La cauzione costituita in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2131/93 è svincolata non appena i titoli di esportazione sono rilasciati agli aggiudicatari.
Art. 12.      L'organismo d’intervento ceco comunica alla Commissione per via elettronica, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute utilizzando il [...]
Art. 13.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


§ 1.6.1125 – Regolamento 6 luglio 2005, n. 1063.

Regolamento (CE) n. 1063/2005 della Commissione relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di frumento tenero detenuto dall'organismo d’intervento ceco.

(G.U.U.E. 7 luglio 2005, n. L 174).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, in particolare l'articolo 6,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione  fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d’intervento.

     (2) Il regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione  stabilisce le modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento.

     (3) Data la situazione attuale del mercato, è opportuno indire una gara permanente per l'esportazione di 180 000 tonnellate di frumento tenero detenuto dall'organismo d’intervento ceco.

     (4) Occorre fissare modalità speciali per garantire la regolarità delle operazioni e il loro controllo. A tal fine, si ravvisa l'opportunità di richiedere il deposito di una cauzione a garanzia del rispetto degli obiettivi ricercati, evitando oneri eccessivi per gli operatori. È quindi opportuno derogare a talune norme, previste in particolare dal regolamento (CEE) n. 2131/93.

     (5) Per evitare le reimportazioni, è necessario limitare a determinati paesi terzi le esportazioni nel quadro della gara indetta dal presente regolamento.

     (6) A norma dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento (CEE) n. 2131/93, possono essere rimborsate all'aggiudicatario esportatore le spese di trasporto più basse tra il luogo di ammasso e il luogo di uscita effettivo, nei limiti di un determinato massimale. Tenendo conto della situazione geografica della Repubblica ceca, è opportuno applicare tale disposizione.

     (7) Al fine di ammodernare la gestione del sistema, è necessario che le informazioni richieste dalla Commissione siano trasmesse per via elettronica.

     (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     Salvo disposizione contraria del presente regolamento, l'organismo d’intervento ceco indice, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, una gara permanente per l'esportazione di frumento tenero da esso detenuto.

 

     Art. 2. [1]

     La gara verte su un quantitativo massimo di 513 269 tonnellate di frumento tenero da esportare nei paesi terzi esclusi l’Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Bulgaria, la Croazia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein, la Romania, la Serbia e Montenegro (*) e la Svizzera.

 

(*) Compreso il Kossovo quale definito dalla Risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

 

     Art. 3.

     1. Alle esportazioni effettuate in virtù del presente regolamento non si applicano restituzioni o tasse all'esportazione, né maggiorazioni mensili.

     2. Non si applica il disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2131/93.

     3. In deroga all'articolo 16, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il prezzo da pagare per l'esportazione è quello indicato nell'offerta, senza maggiorazione mensile.

     4. A norma dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento (CEE) n. 2131/93 all'aggiudicatario esportatore sono rimborsate le spese di trasporto più basse tra il luogo di ammasso e il luogo di uscita effettivo, nei limiti di un massimale fissato nel bando di gara.

 

     Art. 4.

     1. I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del rilascio ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2131/93 sino alla fine del quarto mese successivo.

     2. Le offerte presentate nell'ambito della gara indetta ai sensi del presente regolamento non devono essere accompagnate da domande di titoli di esportazione presentate a norma dell'articolo 49 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione.

 

     Art. 5.

     1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 14 luglio 2005 alle ore 9 (ora di Bruxelles).

     Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade alle ore 9 (ora di Bruxelles) di ogni giovedì, tranne il 21 luglio 2005, il 4 agosto 2005, il 18 agosto 2005, il 1° settembre 2005, il 3 novembre 2005, il 29 dicembre 2005, il 13 aprile 2006 e il 25 maggio 2006, settimane nelle quali non saranno realizzate gare.

     Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade alle ore 9 (ora di Bruxelles) di giovedì 22 giugno 2006.

     2. Le offerte devono essere presentate presso l'organismo d’intervento ceco al seguente indirizzo:

 

     Statní zemĕdĕlsky intervenční fond

     Odbor Rostlinných Komodit

     Ve Smečkách 33

     CZ-110 00, Praha 1

     Tel. (420) 222 871 667/403

     Fax (420) 222 296 806 404.

 

     Art. 6.

     L'organismo d’intervento, l'ammassatore e l'aggiudicatario, a sua richiesta, procedono di comune accordo, prima dell'uscita o al momento dell'uscita dal magazzino, a scelta dell'aggiudicatario, al prelievo di campioni in contraddittorio alla frequenza di almeno un prelievo ogni 500 tonnellate e li fanno analizzare. L'organismo d’intervento può essere rappresentato da un mandatario a condizione che quest'ultimo non sia l'ammassatore.

     Il prelievo dei campioni in contraddittorio e la relativa analisi sono effettuati nel termine di sette giorni lavorativi dalla data della domanda dell'aggiudicatario o nel termine di tre giorni lavorativi se il prelievo dei campioni viene effettuato all'uscita dal deposito.

     In caso di contestazione, i risultati delle analisi vengono comunicati alla Commissione per via elettronica.

 

     Art. 7.

     1. L'aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita senza riserve qualora l'esito finale delle analisi dei campioni dimostri che la qualità:

     a) è superiore a quella descritta nel bando di gara;

     b) è superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara, pur rimanendo entro il limite di uno scarto che può arrivare a:

     — 1 kg/hl per il peso specifico, che comunque non può essere inferiore a 75 kg/hl,

     — un punto percentuale per il tenore di umidità,

     — mezzo punto percentuale per le impurità di cui ai punti B.2 e B.4 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 824/2000 della Commissione,

     — mezzo punto percentuale per le impurità di cui al punto B.5 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 824/2000, senza tuttavia modificare le percentuali ammissibili per i semi nocivi e la segale cornuta.

     2. Se dal risultato finale delle analisi dei campioni risulta una qualità superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara e con una differenza superiore allo scarto di cui a paragrafo 1, lettera b), l'aggiudicatario può:

     a) accettare la partita senza riserve,

     b) oppure rifiutare di prendere in consegna la partita.

     Nel caso di cui al primo comma, lettera b), l'aggiudicatario è liberato dai suoi obblighi relativi alla partita in esame, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo d’intervento utilizzando il modulo riportato all'allegato I.

     3. Se dal risultato finale delle analisi dei campioni risulta una qualità inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, l'aggiudicatario non può procedere al ritiro della partita. In tal caso, è liberato dai suoi obblighi relativi alla partita in esame, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento utilizzando il modulo riportato all'allegato I.

 

     Art. 8.

     Nei casi di cui all'articolo 7, paragrafo 2, primo comma, lettera b), e paragrafo 3, l'aggiudicatario può chiedere all'organismo d’intervento di fornirgli un'altra partita di frumento tenero della qualità prevista, senza spese supplementari. In tal caso, la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione utilizzando il modulo riportato all'allegato I.

     L'aggiudicatario che, in seguito a sostituzioni successive, non abbia ottenuto una partita di sostituzione della qualità prevista entro un mese dalla data della prima domanda di sostituzione presentata, è liberato da tutti i suoi obblighi, comprese le cauzioni, dopo avere informato immediatamente la Commissione e l'organismo d’intervento utilizzando il modulo riportato all'allegato I.

 

     Art. 9.

     1. Se l'uscita del frumento tenero dal magazzino ha luogo prima che siano noti i risultati delle analisi previste all'articolo 6, dal momento del ritiro della partita tutti i rischi incombono all'aggiudicatario, ferme restando le possibilità di ricorso di quest'ultimo nei confronti dell'ammassatore.

     2. Le spese relative al prelievo di campioni e alle analisi di cui all'articolo 6, escluse quelle di cui all'articolo 7, paragrafo 3, sono a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) limitatamente ad un'analisi per 500 tonnellate, escluse le spese di travaso da un silo ad un altro. Le spese di travaso da un silo ad un altro e le eventuali analisi supplementari chieste dall'aggiudicatario sono a suo carico.

 

     Art. 10.

     In deroga all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3002/92, i documenti relativi alla vendita di frumento tenero a norma del presente regolamento, in particolare il titolo di esportazione, l'ordine di ritiro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3002/92, la dichiarazione di esportazione e, se del caso, l'esemplare di controllo T5, recano una delle diciture figuranti nell'allegato II.

 

     Art. 11.

     1. La cauzione costituita in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2131/93 è svincolata non appena i titoli di esportazione sono rilasciati agli aggiudicatari.

     2. In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2131/93, a garanzia dell'obbligo di esportazione è costituita una cauzione di importo pari alla differenza tra il prezzo d’intervento valido il giorno dell'aggiudicazione e il prezzo di aggiudicazione, ma in nessun caso inferiore a 25 EUR per tonnellata. La metà della cauzione è depositata all'atto del rilascio del titolo e l'altra metà prima del ritiro dei cereali.

 

     Art. 12.

     L'organismo d’intervento ceco comunica alla Commissione per via elettronica, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute utilizzando il modulo figurante nell'allegato III.

 

     Art. 13.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

ALLEGATO I

 

Comunicazione di rifiuto e di un eventuale scambio di partite

nel quadro della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero detenuto dall'organismo d’intervento ceco

 

[Regolamento (CE) n. 1063/2005]

 

     — Cognome e nome del concorrente dichiarato aggiudicatario:

 

     — Data dell'aggiudicazione:

 

     — Data di rifiuto della partita da parte dell'aggiudicatario:

 

Numero della partita

Quantità in tonnellate

Indirizzo del silo

Giustificazione del rifiuto della partita

 

 

 

— Peso specifico (kg/hl)

 

 

 

— % di chicchi germinati

 

 

 

— % di impurità varie (Schwarzbesatz)

 

 

 

— % di elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta

 

 

 

— Altro

 

 

ALLEGATO II

Diciture di cui all'articolo 10

 

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

 

     — in italiano: Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE)

n. 1063/2005

 

 

ALLEGATO III

 

Modulo (*)

 

Gara permanente per l'esportazione di frumento tenero

detenuto dall'organismo d’intervento ceco

 

[Regolamento (CE) n. 1063/2005]

 

1

2

3

4

5

6

7

Numero degli offerenti

Numero della partita

Quantità in tonnellate

Prezzo di offerta (in EUR/t) (1)

Maggiorazioni (+) detrazioni (–) (in EUR/t) (a titolo informativo)

Spese commerciali (2) (in EUR/t)

Destinazione

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

ecc.

 

 

 

 

 

 

 

(*) Da trasmettere alla DG Agricoltura (D/2).

(1) Questo prezzo comprende le maggiorazioni o le detrazioni relative alla partita oggetto dell'offerta.

(2) Le spese commerciali corrispondono alle prestazioni di servizi e di assicurazione sostenute dopo l'uscita dai magazzini d’intervento fino allo stadio franco a bordo (fob) nel porto di esportazione, escluse le spese relative al trasporto. Le spese comunicate sono determinate in base alla media delle spese effettive constatate dall'organismo d’intervento nel semestre precedente l'apertura del periodo della gara e sono espresse in EUR/t.


[1] Articolo già sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1535/2005 e dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 470/2006 e così ulteriormente sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 740/2006.