§ 1.6.1021 – Regolamento 21 aprile 2005, n. 615.
Regolamento (CE) n. 615/2005 della Commissione relativo all’apertura di una gara permanente per l’esportazione di frumento tenero detenuto [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:21/04/2005
Numero:615


Sommario
Art.  1.
Art.  2.
Art.  3.
Art.  4.
Art.  5.
Art.  7.
Art.  8.
Art.  9.
Art.  10.
Art.  11.
Art.  12.
Art.  13.


§ 1.6.1021 – Regolamento 21 aprile 2005, n. 615.

Regolamento (CE) n. 615/2005 della Commissione relativo all’apertura di una gara permanente per l’esportazione di frumento tenero detenuto dall’organismo di intervento slovacco.

(G.U.U.E. 22 aprile 2005, n. L 103).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, in particolare l’articolo 6,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione  fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento.

     (2) Il regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione  stabilisce le modalità comuni per il controllo dell’utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall’intervento.

     (3) Data la situazione attuale del mercato è opportuno aprire una gara permanente per l’esportazione di 65 000 tonnellate di frumento tenero detenuto dall’organismo di intervento slovacco.

     (4) Occorre fissare modalità speciali per garantire la regolarità delle operazioni e il loro controllo. A tal fine si ravvisa l’opportunità di richiedere il deposito di una cauzione a garanzia del rispetto degli obiettivi ricercati, evitando oneri eccessivi per gli operatori. È quindi opportuno derogare a talune norme, previste in particolare dal regolamento (CEE) n. 2131/93.

     (5) Per evitare le reimportazioni è necessario limitare a determinati paesi terzi le esportazioni nel quadro della presente gara.

     (6) A norma dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento (CE) n. 2131/93 possono essere rimborsate all’aggiudicatario esportatore le spese di trasporto più basse tra il luogo di ammasso e il luogo di uscita effettivo, nei limiti di un determinato massimale. Tenendo conto della situazione geografica della Slovacchia è opportuno applicare tale disposizione.

     (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     Salvo disposizione contraria del presente regolamento, l’organismo di intervento slovacco indice, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, una gara permanente per l’esportazione di frumento tenero da esso detenuto.

 

     Art. 2.

     1. La gara verte su un quantitativo massimo di 65 000 tonnellate di frumento tenero che può essere esportato nei paesi terzi esclusi l’Albania, la Bulgaria, la Croazia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Bosnia-Erzegovina, il Liechtenstein, la Romania, la Serbia e Montenegro e la Svizzera.

     2. Il quantitativo di frumento tenero di cui al paragrafo 1 è immagazzinato nelle regioni indicate nell’allegato I.

 

     Art. 3.

     1. Alle esportazioni effettuate in virtù del presente regolamento non si applicano restituzioni o tasse all’esportazione, né maggiorazioni mensili.

     2. Non si applica il disposto dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2131/93.

     3. In deroga all’articolo 16, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il prezzo da pagare per l’esportazione è quello indicato nell’offerta, senza maggiorazione mensile.

     4. In applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento (CE) n. 2131/93 all’aggiudicatario esportatore sono rimborsate le spese di trasporto più basse tra il luogo di ammasso e il luogo di uscita effettivo, nei limiti di un massimale fissato nel bando di gara.

 

     Art. 4.

     1. I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del rilascio ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2131/93 sino alla fine del quarto mese successivo.

     2. Le offerte presentate nell’ambito della gara indetta ai sensi del presente regolamento non possono essere accompagnate da domande di titoli di esportazione presentate a norma dell’articolo 49 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione.

 

     Art. 5.

     1. In deroga all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade alle ore 9 (ora di Bruxelles) del 28 aprile 2005.

     Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade alle ore 9 (ora di Bruxelles) di ogni giovedì, tranne giovedì 5 maggio 2005.

     Il termine di presentazione delle offerte per l’ultima gara parziale scade alle ore 9 (ora di Bruxelles) di giovedì 23 giugno 2005.

     2. Le offerte devono essere presentate presso l’organismo di intervento slovacco al seguente indirizzo:

 

     Pôdohospodárska platobná agentúra

     oddelenie obilnín a škrobu

     Dobrovičova 12

     SK-815 26 Bratislava

     Tel. (421-2) 582 432 71

     Fax (421-2) 582 433 62.

 

     Art. 6.

     L’organismo di intervento, l’ammassatore e l’aggiudicatario, a sua richiesta, procedono di comune accordo, prima dell’uscita o al momento dell’uscita dal magazzino, a scelta dell’aggiudicatario, al prelievo di campioni in contraddittorio alla frequenza di almeno un prelievo ogni 500 tonnellate e li fanno analizzare. L’organismo di intervento può essere rappresentato da un mandatario a condizione che quest’ultimo non sia l’ammassatore.

     Il prelievo dei campioni in contraddittorio e la relativa analisi sono effettuati nel termine di sette giorni lavorativi dalla data della domanda dell’aggiudicatario o nel termine di tre giorni lavorativi se il prelievo dei campioni viene effettuato all’uscita dal deposito.

     In caso di contestazione, i risultati delle analisi vengono comunicati alla Commissione.

 

     Art. 7.

     1. L’aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita tal quale qualora l’esito finale delle analisi dei campioni dimostri che la qualità:

     a) è superiore a quella indicata nel bando di gara;

     b) è superiore alle caratteristiche minime ammissibili all’intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara, pur rimanendo entro il limite di uno scarto che può arrivare a:

     — 1 kg/hl per il peso specifico, senza comunque essere inferiore a 75 kg/hl,

     — un punto percentuale per il tenore di umidità,

     — mezzo punto percentuale per le impurità di cui ai punti B.2 e B.4 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 824/2000 della Commissione, e

     — mezzo punto percentuale per le impurità di cui al punto B.5 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 824/2000, senza tuttavia modificare le percentuali ammissibili per i semi nocivi e la segale cornuta.

     2. Se dal risultato finale delle analisi dei campioni risulta una qualità superiore alle caratteristiche minime ammissibili all’intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara e con una differenza superiore allo scarto di cui al paragrafo 1, lettera b), l’aggiudicatario può:

     a) accettare la partita tal quale,

     b) oppure rifiutare di prendere in consegna la partita.

     Nel caso di cui al primo comma, lettera b), l’aggiudicatario è liberato dai suoi obblighi relativi alla partita in esame, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l’organismo di intervento utilizzando il modulo riportato all’allegato II.

     3. Se dal risultato finale delle analisi dei campioni risulta una qualità inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all’intervento, l’aggiudicatario non può procedere al ritiro della partita. In tal caso è liberato dai suoi obblighi relativi alla partita in esame, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l’organismo di intervento utilizzando il modulo riportato all’allegato II.

 

     Art. 8.

     Nei casi di cui all’articolo 7, paragrafo 2, primo comma, lettera b), e paragrafo 3, l’aggiudicatario può chiedere all’organismo di intervento di fornirgli un’altra partita di frumento tenero della qualità prevista, senza spese supplementari. In tal caso la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta dell’aggiudicatario. L’aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione utilizzando il modulo riportato all’allegato II.

     L’aggiudicatario che, in seguito a sostituzioni successive, non abbia ottenuto una partita di sostituzione della qualità prevista entro un mese dalla data della prima domanda di sostituzione presentata, è liberato da tutti i suoi obblighi, comprese le cauzioni, dopo avere informato immediatamente la Commissione e l’organismo di intervento utilizzando il modulo riportato all’allegato II.

 

     Art. 9.

     1. Se l’uscita del frumento tenero dal magazzino ha luogo prima che siano noti i risultati delle analisi previste all’articolo 6, dal momento del ritiro della partita tutti i rischi incombono all’aggiudicatario, ferme restando le possibilità di ricorso di quest’ultimo nei confronti dell’ammassatore.

     2. Le spese relative al prelievo di campioni e alle analisi di cui all’articolo 6, escluse quelle di cui all’articolo 7, paragrafo 3, sono a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) limitatamente ad un’analisi per 500 tonnellate, escluse le spese di travaso da un silo ad un altro. Le spese di travaso da un silo ad un altro e le eventuali analisi supplementari chieste dall’aggiudicatario sono a suo carico.

 

     Art. 10.

     In deroga all’articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3002/92, i documenti relativi alla vendita di frumento tenero a norma del presente regolamento, in particolare il titolo di esportazione, l’ordine di ritiro di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3002/92, la dichiarazione di esportazione e, se del caso, l’esemplare di controllo T5, recano la dicitura figurante nell’allegato III.

 

     Art. 11.

     1. La cauzione costituita in applicazione dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2131/93 è svincolata non appena sono rilasciati agli aggiudicatari i titoli di esportazione.

     2. In deroga all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2131/93, a garanzia dell’obbligo di esportazione è costituita una cauzione di importo pari alla differenza tra il prezzo di intervento valido il giorno dell’aggiudicazione e il prezzo di aggiudicazione, ma in nessun caso inferiore a 25 EUR per tonnellata. La metà della cauzione è depositata all’atto del rilascio del titolo e l’altra metà prima del ritiro dei cereali.

 

     Art. 12.

     L’organismo di intervento slovacco comunica alla Commissione, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute utilizzando il modulo figurante nell’allegato IV.

 

     Art. 13.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

 

ALLEGATO I

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO II

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO III

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO IV

 

     (Omissis)