§ 1.6.1435 - Regolamento 3 ottobre 2006, n. 1465.
Regolamento (CE) n. 1465/2006 della Commissione recante modifica del regolamento (CEE) n. 2131/93 che fissa le procedure e le condizioni per [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:03/10/2006
Numero:1465


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CEE) n. 2131/93 è modificato come segue:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


§ 1.6.1435 - Regolamento 3 ottobre 2006, n. 1465.

Regolamento (CE) n. 1465/2006 della Commissione recante modifica del regolamento (CEE) n. 2131/93 che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento

(G.U.U.E. 4 ottobre 2006, n. L 273)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, in particolare l'articolo 6 e l'articolo 24, secondo comma, considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione fissa in particolare le condizioni di prezzo da rispettare all'atto della vendita dei prodotti sul mercato comunitario.

     (2) I prodotti giacenti all'intervento sono destinati in via prioritaria per l'alimentazione, umana e animale, in funzione delle situazioni specifiche dei mercati dei cereali.

     Tuttavia, la quantità e la qualità delle scorte possono renderne necessario lo smaltimento per altri fini, temporaneamente ed occasionalmente, in particolare per rispondere agli impegni della Comunità, purché lo stato delle scorte lo giustifichi e l'approvvigionamento dei mercati alimentari tradizionali non ne risulti minacciato.

     (3) L'impiego crescente di biocarburanti ottenuti dalla trasformazione di cereali nei trasporti comunitari rientra in un insieme di provvedimenti finalizzati al rispetto degli impegni comunitari in campo ambientale. La promozione dell'impiego di biocarburanti può costituire un nuovo sbocco per le scorte di prodotti agricoli detenuti all'intervento negli Stati membri, purché le condizioni di prezzo applicabili alle vendite di cereali siano adatte al mercato particolare dei biocaburanti. Tuttavia, l'acquisto di cereali destinati alla produzione di bioetanolo e l'impiego di bioetanolo come biocarburante può rivelarsi particolarmente difficile. Per questi casi occorre quindi prevedere la possibilità di smaltire le scorte d'intervento a condizioni di prezzo speciali.

     (4) Le scorte di cereali di intervento sul mercato comunitario sono vendute in funzione delle disponibilità e della situazione dei mercati. Le vendite risentono o dipendono da circostanze particolari o eccezionali che possono verificarsi sui mercati, delle quali occorre pertanto tener conto.

     Per questo motivo è opportuno prevedere condizioni di prezzo che permettano, da un lato, di evitare turbative del mercato e, dall'altro, di procedere alle vendite in funzione delle circostanze. Questo duplice obiettivo può essere conseguito applicando un prezzo di vendita corrispondente al prezzo del rispettivo mercato al consumo, tenendo conto della qualità dei cereali posti in vendita e delle spese di trasporto.

     (5) Per una corretta gestione del regime di intervento dei cereali è opportuno precisare le informazioni che gli Stati membri devono trasmettere per via elettronica alla Commissione.

     (6) Occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n.

     2131/93.

     (7) Il comitato di gestione per i cereali non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     Il regolamento (CEE) n. 2131/93 è modificato come segue:

     1) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5

1. Per le rivendite di cereali sul mercato comunitario l'offerta fa riferimento alla qualità reale della partita che ne è oggetto. Si applicano inoltre le seguenti condizioni supplementari:

a) in caso di rivendita nei primi tre mesi della campagna di commercializzazione per il granturco e il sorgo, nei primi due mesi della campagna di commercializzazione per il frumento tenero, il frumento duro, la segale e l'orzo, l'offerta accolta corrisponde almeno al prezzo di intervento in vigore l'undicesimo mese della campagna precedente, aumentato di una maggiorazione mensile fissata per la medesima campagna;

b) in caso di rivendita nel periodo restante della campagna di commercializzazione, l'offerta non può in alcun caso essere inferiore al prezzo di intervento in vigore il giorno di scadenza del termine di presentazione delle offerte; tuttavia il prezzo di intervento da prendere in considerazione nel dodicesimo mese della campagna è il prezzo valido l'undicesimo mese aumentato di una maggiorazione mensile.

Per le offerte accolte, il prezzo minimo di vendita è fissato ad un livello tale da non perturbare il mercato dei cereali e corrisponde almeno al prezzo rilevato, per una qualità equivalente e per una quantità rappresentativa, sul mercato del luogo di magazzinaggio o, in mancanza di tale mercato, sul mercato più vicino, tenendo conto delle spese di trasporto.

2. In deroga al paragrafo 1, si può procedere alla vendita sul mercato comunitario nell'ambito di gare specifiche ai fini della trasformazione dei cereali in bioetanolo da utilizzare per la produzione di biocarburanti nella Comunità, purché non ne risulti minacciato l'approvvigionamento del mercato dei prodotti alimentari tradizionali. In tal caso, il prezzo minimo di vendita corrisponde almeno al prezzo rilevato, per una qualità equivalente e per una quantità rappresentativa, sui mercati dei prodotti impiegati per la produzione di biocarburanti, comprese le spese di trasporto.

3. Se nel corso di una campagna di commercializzazione si verificano perturbazioni nel funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati imputabili, in particolare, alla difficoltà di vendere i cereali a prezzi conformi al disposto del paragrafo 1, o se si verificano circostanze eccezionali, può essere organizzata la vendita sul mercato comunitario nell'ambito di gare specifiche, a condizioni particolari e a prezzi di vendita determinati secondo la procedura di cui all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003.»;

     2) è inserito il seguente articolo 12 bis:

«Art. 12 bis.

Per ciascuno dei cereali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1784/2003, gli Stati membri comunicano per via elettronica, entro le 12 (ora di Bruxelles) di ogni mercoledì, i prezzi dei mercati rappresentativi espressi in moneta nazionale per tonnellata. I prezzi sono rilevati regolarmente, in modo indipendente e trasparente.

Gli Stati membri indicano in particolare le caratteristiche qualitative di ciascun cereale, la fase di commercializzazione e il luogo di quotazione.»;

     3) all'articolo 13, il paragrafo 1 è soppresso.

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica alle vendite effettuate a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2006/2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.