§ 1.6.U42 – Regolamento 29 novembre 2004, n. 2045.
Regolamento (CE) n. 2045/2004 della Commissione recante modifica del regolamento (CEE) n. 2131/93 che fissa le procedure e le condizioni [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:29/11/2004
Numero:2045


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.6.U42 – Regolamento 29 novembre 2004, n. 2045.

Regolamento (CE) n. 2045/2004 della Commissione recante modifica del regolamento (CEE) n. 2131/93 che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento.

(G.U.U.E. 30 novembre 2004, n. L 354).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, in particolare l'articolo 6,

     considerando quando segue:

     (1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione  fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento.

     (2) Occorre utilizzare mezzi di comunicazione nuovi e moderni per informare delle vendite d’intervento tutte le parti interessate su tutto il territorio della Comunità. In questo modo gli organismi d’intervento possono essere autorizzati a vendere mediante gare quantitativi più ingenti senza previa decisione della Commissione, tenendo conto della situazione del mercato nei rispettivi Stati membri. Per semplificare le vendite per l’esportazione, non deve essere richiesta l’indicazione del luogo di magazzinaggio nella decisione con cui viene indetta la gara.

     (3) Negli Stati membri privi di porti marittimi, gli aggiudicatari dei cereali posti in vendita sono penalizzati da spese di trasporto più elevate. A causa di questi costi aggiuntivi, l'esportazione di cereali da tali Stati membri è più difficile e comporta, in particolare, periodi di magazzinaggio più lunghi in regime di intervento e spese supplementari a carico del bilancio comunitario. Pertanto, in alcuni casi, occorre prevedere la possibilità di un finanziamento delle spese di trasporto più basse tra il luogo di ammasso e il luogo di uscita al fine di rendere le offerte comparabili. Il porto rumeno di Costanza era un porto di uscita tradizionale per i paesi dell’Europa Centrale prima della loro adesione all'Unione europea. È pertanto necessario che Costanza sia considerata luogo di uscita ai fini del calcolo delle spese di trasporto rimborsabili in caso di esportazione.

     (4) Per semplificare la procedura di vendita dei cereali, è opportuno uniformare la cauzione prevista per le offerte sia in caso di vendita per l’esportazione, sia in caso di vendita sul mercato comunitario.

     (5) Occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 2131/93.

     (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 2131/93 è modificato come segue:

     1) Nell’articolo 2, paragrafo 2, le parole «2 000 tonnellate» sono sostituite dalle parole «5 000 tonnellate».

     2) Nell'articolo 3, paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

     «Gli organismi d'intervento redigono un bando di gara conforme al disposto dell'articolo 12 e ne garantiscono un’adeguata pubblicità, in particolare mediante affissione nella loro sede e pubblicazione sul loro sito web o sul sito web del ministero competente.».

     3) L'articolo 7 è modificato come segue:

     a) nel paragrafo 1, è soppressa la lettera b);

     b) nel paragrafo 2 bis è aggiunta la seguente frase:

     «Ai fini del presente paragrafo, il porto rumeno di Costanza può essere considerato luogo di uscita.».

     4) Nell'articolo 13, paragrafo 4, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

     «Le offerte sono valide soltanto se sono accompagnate dalla prova dell'avvenuta costituzione, da parte dell'offerente, di una cauzione di 5 EUR/t.». [1]

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


[1] Punto così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 1 ottobre 2005, n. L 256.