§ 1.5.913 - Decisione 9 novembre 2001, n. 783.
Decisione n. 2001/783/CE della Commissione che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e le norme [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:09/11/2001
Numero:783


Sommario
Art. 1.      La presente decisione intende istituire zone soggette a restrizioni, comprendenti zone di protezione e di sorveglianza ai fini dell’articolo 8 della direttiva 2000/75/CE, proteggere contro la [...]
Art. 2.      La spedizione e il transito di animali vivi delle specie sensibili alla febbre catarrale degli ovini, del loro sperma, dei loro ovuli e dei loro embrioni sono vietati
Art. 3.      1. In deroga all’articolo 2, la spedizione a partire dalle zone soggette a restrizioni elencate nell’allegato I di animali sensibili alla febbre catarrale degli ovini, del loro sperma, dei loro [...]
Art. 4.      In deroga all’articolo 2, per le spedizioni a partire dalle zone soggette a restrizioni elencate nell’allegato I verso regioni dello stesso Stato membro non elencate in tale allegato, le [...]
Art. 5.      In deroga all’articolo 2, per le spedizioni a partire dalle zone soggette a restrizioni elencate nell’allegato I verso regioni dello stesso Stato membro non elencate in tale allegato, le [...]
Art. 6.      Nel caso in cui siano spediti animali originari di una zona della Comunità non compresa nelle zone soggette a restrizioni elencate nell’allegato I, se il ruolino di marcia indica che una parte [...]
Art. 7.      Gli Stati membri provvedono affinché le misure applicate agli scambi siano conformi alla presente decisione. Essi ne informano la Commissione
Art. 8.      La decisione 2001/138/CE è abrogata
Art. 9.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 1.5.913 - Decisione 9 novembre 2001, n. 783. [1]

Decisione n. 2001/783/CE della Commissione che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e le norme applicabili ai movimenti degli animali in entrata e in uscita da tali zone. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.C.E. 10 novembre 2001, n. L 293).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini, in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, lettera d), e paragrafo 3, l’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), e l’articolo 12, primo comma,

considerando quanto segue:

     (1) In seguito all’insorgenza di focolai di febbre catarrale degli ovini nel 2000 in quattro Stati membri, la Commissione ha adottato la decisione 2001/138/CE, del 9 febbraio 2001, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza nella Comunità per la febbre catarrale degli ovini, in conformità della direttiva 2000/75/CE.

     (2) Visto l’evolversi della situazione nella Comunità e in particolare in Italia, occorre modificare le zone istituite dalla decisione suddetta.

     (3) I dati geografici, ecologici ed epidemiologici disponibili sulla situazione in Italia consentono di delimitare precisamente le zone di protezione in tale Stato membro in conformità dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2000/75/CE. La situazione del Lazio e della Toscana, dove è stato registrato qualche focolaio isolato, deve essere trattata in modo specifico allo scopo di eradicare la malattia. In queste regioni non devono pertanto essere autorizzati movimenti a partire da altre regioni infette dallo stesso sierotipo.

     (4) Tre sierotipi (4, 9, 16) sono stati isolati in passato in Grecia. Solamente il sierotipo 9 è stato isolato nell’Italia continentale del sud nel corso del 2001. Soltanto il sierotipo 2 è stato isolato in Corsica, in Sardegna, nell’Italia continentale del nord e nelle isole Baleari.

     (5) Il capitolo 2.1.9 del Codice zoosanitario internazionale stabilisce le condizioni alle quali può effettuarsi, a partire dalle zone infette, la spedizione di animali vivi delle specie sensibili alla febbre catarrale degli ovini e del loro sperma, dei loro ovuli e dei loro embrioni. Occorre quindi prevedere disposizioni per i movimenti a partire dalle zone di protezione e di sorveglianza in conformità delle suddette condizioni, ai sensi dell’articolo 12 della direttiva 2000/75/CE.

     (6) Tenuto conto delle diverse situazioni, è necessario delimitare zone distinte sottoposte a restrizioni, corrispondenti alle zone di protezione dalle e tra le quali è vietato qualsiasi movimento e vietare ogni spedizione a partire da queste zone come pure dall’intero territorio della Grecia, a meno che siano soddisfatte le condizioni fissate dal Codice zoosanitario internazionale.

     (7) Tenuta presente la specificità epidemiologica della febbre catarrale degli ovini (malattia trasmessa da vettori), è possibile prevedere movimenti di animali vivi in condizioni rigorose, in particolare di animali destinati alla macellazione, tra regioni infette e regioni non infette all’interno del territorio di uno Stato membro.

     (8) Il transito di animali per un breve periodo attraverso una zona sottoposta a restrizioni può essere autorizzato, a condizione che sia garantita la protezione degli animali dagli attacchi di vettori in ogni momento del transito.

     (9) Occorre quindi abrogare la decisione 2001/138/CE.

     (10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Art. 1.

     La presente decisione intende istituire zone soggette a restrizioni, comprendenti zone di protezione e di sorveglianza ai fini dell’articolo 8 della direttiva 2000/75/CE, proteggere contro la febbre catarrale degli ovini e stabilire norme sui movimenti degli animali sensibili alla febbre catarrale degli ovini in entrata e in uscita da tali zone.

 

     Art. 2.

     La spedizione e il transito di animali vivi delle specie sensibili alla febbre catarrale degli ovini, del loro sperma, dei loro ovuli e dei loro embrioni sono vietati:

     - a partire dal territorio corrispondente alle unità amministrative elencate nell’allegato I A o attraverso tale territorio,

     - a partire dal territorio corrispondente alle unità amministrative elencate nell’allegato I B o attraverso tale territorio,

     - a partire dal territorio corrispondente alle unità amministrative elencate nell’allegato I C o attraverso tale territorio,

     - (Omissis) [2].

 

     Art. 3.

     1. In deroga all’articolo 2, la spedizione a partire dalle zone soggette a restrizioni elencate nell’allegato I di animali sensibili alla febbre catarrale degli ovini, del loro sperma, dei loro ovuli e dei loro embrioni è autorizzata qualora siano soddisfatte le condizioni stabilite nell’allegato II.

     2. Negli scambi intracomunitari, lo Stato membro di origine che si avvale della deroga suddetta provvede affinché venga aggiunta la seguente menzione supplementare nei rispettivi certificati previsti dalle direttive del Consiglio 64/432/CEE, 88/407/CEE, 89/556/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE:

     "in conformità della decisione 2001/783/CE."

     3. Qualora in uno Stato membro non sia stata delimitata alcuna zona specifica in applicazione dell’articolo 2, le autorità competenti possono autorizzare i movimenti interni di animali sensibili alla febbre catarrale degli ovini, del loro sperma, dei loro ovuli e dei loro embrioni, tenuto conto della specificità epidemiologica della situazione.

 

     Art. 4.

     In deroga all’articolo 2, per le spedizioni a partire dalle zone soggette a restrizioni elencate nell’allegato I verso regioni dello stesso Stato membro non elencate in tale allegato, le autorità nazionali competenti possono autorizzare i movimenti di animali vivi se:

     - il piano di controllo e di sorveglianza in una zona di origine importante sul piano epidemiologico ha dimostrato che è cessata la trasmissione della febbre catarrale degli ovini o dell’attività di Culicoïdes adulti e

     - il piano di sorveglianza dei vettori in una zona epidemiologica di destinazione importante sul piano epidemiologico ha dimostrato che è cessata l’attività di Culicoïdes adulti.

     Gli Stati membri che si avvalgono di tale deroga predispongono una procedura canalizzata, sotto il controllo delle competenti autorità di origine e di destinazione, in modo da prevenire qualsiasi ulteriore movimento verso un altro Stato membro di animali trasportati nelle condizioni previste dal presente articolo.

 

     Art. 5.

     In deroga all’articolo 2, per le spedizioni a partire dalle zone soggette a restrizioni elencate nell’allegato I verso regioni dello stesso Stato membro non elencate in tale allegato, le autorità nazionali competenti possono autorizzare i movimenti di animali destinati alla macellazione alle seguenti condizioni:

     a) non è stata dimostrata alcuna circolazione del virus in una zona del raggio di almeno 20 km circostante l'azienda di origine negli ultimi 100 giorni prima del trasporto,

     oppure, se la vaccinazione è obbligatoria in una zona significativa dal punto di vista epidemiologico attorno alle località di origine degli animali, con una copertura superiore all'80 %, e se gli animali sono stati vaccinati da oltre 30 giorni, viene effettuata caso per caso una valutazione del rischio di un possibile contatto tra gli animali e i vettori durante il trasporto dall'entrata in una zona non soggetta a restrizioni fino al macello, prendendo in considerazione:

     i) la distanza dal punto di entrata nella zona non soggetta a restrizioni fino al macello e i dati entomologici su tale itinerario,

     ii) il periodo della giornata in cui avviene il trasporto in riferimento alle ore di attività dei vettori,

     iii) il possibile impiego di insetticidi in conformità con la direttiva 96/23/CE, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti; [3]

     b) gli animali da trasportare non mostrano alcun segno di febbre catarrale degli ovini il giorno del trasporto;

     c) gli animali sono trasportati direttamente al macello in veicoli sigillati dalle autorità competenti per esservi macellati immediatamente, sotto controllo ufficiale;

     d) l’autorità competente responsabile del macello è informata dell’intenzione di inviare animali al macello e notifica l’arrivo degli animali all’autorità competente per la spedizione.

 

     Art. 6.

     Nel caso in cui siano spediti animali originari di una zona della Comunità non compresa nelle zone soggette a restrizioni elencate nell’allegato I, se il ruolino di marcia indica che una parte del viaggio si effettuerà attraverso una zona soggetta a restrizioni elencata nell’allegato I, gli animali e i mezzi di trasporto sono sottoposti ad un trattamento insetticida nel luogo di carico o comunque prima di penetrare nella zona soggetta a restrizioni.

     Quando è previsto un periodo di riposo in un punto di sosta durante il transito attraverso una zona soggetta a restrizioni elencata nell’allegato I, si effettua un trattamento insetticida per proteggere gli animali da qualsiasi attacco di vettori.

     Per gli animali che transitano attraverso una zona soggetta a restrizioni viene aggiunta la seguente menzione supplementare nei rispettivi certificati previsti dalle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE:

     "Trattamento insetticida con (nome del prodotto) il (data) alle (ore) in conformità con la decisione 2001/783/CE."

     Il presente articolo si applica fatta salva l’autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro di destinazione e di transito.

 

     Art. 7.

     Gli Stati membri provvedono affinché le misure applicate agli scambi siano conformi alla presente decisione. Essi ne informano la Commissione.

 

     Art. 8.

     La decisione 2001/138/CE è abrogata.

 

     Art. 9.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO I [4]

Zone di protezione e di sorveglianza

 

ALLEGATO I A

 

     Italia

     Sicilia: Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani

     Calabria: Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia

     Basilicata: Matera, Potenza

     Puglia: Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto

     Campania: Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno

 

ALLEGATO I B

 

     Francia

     Corse du sud, Haute Corse

 

     Italia

     Sardegna: Cagliari, Nuoro, Sassari, Oristano

     Lazio: Viterbo, Latina, Frosinone, Roma

     Toscana: Grosseto, Livorno, Pisa, Massa-Carrara

     Molise: Isernia

     Abruzzo: Aquila

 

ALLEGATO I C

 

     Grecia: tutti i nomos.

 

 

ALLEGATO II

Condizioni per la spedizione, a partire da zone soggette a restrizioni,

di animali delle specie sensibili alla febbre catarrale degli ovini,

del loro sperma, dei loro ovuli e dei loro embrioni

 

     A. Gli animali vivi devono essere stati:

     1) protetti dagli attacchi di Culicoïdes almeno negli ultimi 100 giorni prima del carico;

     2) protetti dagli attacchi di Culicoïdes almeno negli ultimi 28 giorni prima del carico e sottoposti in tale periodo, con esito negativo, a due prove sierologiche per la ricerca degli anticorpi specifici del gruppo di virus della febbre catarrale degli ovini, quali il metodo di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) o la prova di immunodiffusione su gel di agar (AGID), effettuate con un intervallo di almeno 7 giorni tra ciascuna prova, la prima delle quali almeno 21 giorni prima dell’introduzione nella stazione di quarantena;

     3) protetti dagli attacchi di Culicoïdes almeno negli ultimi 14 giorni prima del carico e sottoposti in tale periodo, con esito negativo, a una prova di isolamento del virus della febbre catarrale degli ovini o ad una prova di reazione a catena della polimerasi, effettuate su campioni di sangue prelevati con un intervallo di almeno 7 giorni tra ciascuna prova, la prima delle quali almeno 7 giorni prima dell’introduzione nella stazione di quarantena;

     e

     4) protetti dagli attacchi di Culicoïdes durante il trasporto al luogo di carico.

     B. Lo sperma deve provenire da un donatore che sia stato:

     1) protetto dagli attacchi di Culicoïdes almeno nei 100 giorni prima dell’inizio e nel corso della raccolta dello sperma;

     2) sottoposto, con esito negativo, a prove sierologiche per la ricerca di anticorpi specifici del gruppo di virus della febbre catarrale degli ovini, quali il metodo di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) o la prova di immunodiffusione su gel di agar (AGID), almeno ogni 60 giorni durante l’intero periodo di raccolta e tra 28 e 60 giorni dopo l’ultimo prelievo per il carico in questione;

     3) sottoposto, con esito negativo, a prove di isolamento del virus o di reazione a catena della polimerasi, effettuate su campioni di sangue prelevati all’inizio e alla fine della raccolta dello sperma per il carico in questione e almeno ogni 7 giorni (isolamento del virus) od ogni 28 giorni (reazione a catena della polimerasi) nel corso della raccolta dello sperma.

     C. Gli ovuli e gli embrioni devono provenire da donatori che siano stati:

     1) protetti dagli attacchi di Culicoïdes almeno nei 100 giorni prima dell’inizio e nel corso della raccolta degli ovuli e degli embrioni;

     2) sottoposti, con esito negativo, a prove sierologiche per la ricerca di anticorpi specifici del gruppo di virus della febbre catarrale degli ovini, quali il metodo di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) o la prova di immunodiffusione su gel di agar (AGID), tra 28 e 60 giorni dopo la raccolta;

     3) sottoposti, con esito negativo, a prove di isolamento del virus o di reazione a catena di polimerasi, effettuate su campioni di sangue prelevati il giorno della raccolta.

 


[1] Abrogata dall’art. 8 della decisione n. 2003/218/CE.

[2] Trattino abrogato dall’art. 1 della decisione n. 2003/14/CE.

[3] Lettera così sostituita dall’art. 1 della decisione n. 2003/14/CE.

[4] Allegato modificato dall'art. 1 della decisione n. 2002/35/CE, dall'art. 1 della decisione n. 2002/189/CE, dall'art. 1 della decisione n. 2002/543/CE, sostituito dall'art. 1 della decisione n. 2002/906/CE e così ulteriormente sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2003/14/CE.