§ 1.5.943 - Decisione 5 marzo 2002, n. 189.
Decisione n. 2002/189/CE della Commissione recante modifica della decisione n. 2001/783/CE per quanto riguarda le zone di protezione e di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:05/03/2002
Numero:189


Sommario
Art. 1.      Nell'allegato I C della decisione 2001/783/CE è depennata la provincia di Latina.
Art. 2.      Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi in modo da renderle conformi alla presente decisione.
Art. 3.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.


§ 1.5.943 - Decisione 5 marzo 2002, n. 189.

Decisione n. 2002/189/CE della Commissione recante modifica della decisione n. 2001/783/CE per quanto riguarda le zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini in Italia.

(G.U.C.E. 6 marzo 2002, n. L 63).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

     considerando quanto segue:

     (1) In seguito all'evoluzione della situazione della febbre catarrale degli ovini in quattro Stati membri nel 2001, la Commissione ha adottato, in applicazione della direttiva 2000/75/CE, la decisione 2001/783/CE, del 9 novembre 2001, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e le norme applicabili ai movimenti degli animali in entrata e in uscita da tali zone, modificata da ultimo dalla decisione 2002/35/CE.

     (2) I risultati dell'indagine epidemiologica effettuata dalle autorità italiane dimostrano che non vi è stata alcuna circolazione del virus nella provincia di Latina da oltre 100 giorni. Questa provincia può pertanto essere considerata indenne da questa malattia.

     (3) Di conseguenza, la provincia di Latina può essere depennata dall'elenco delle province incluse nella zona di protezione e di sorveglianza stabilito nell'allegato I C della decisione 2001/783/CE.

     (4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

     ha adottato la presente decisione:

 

Art. 1.

     Nell'allegato I C della decisione 2001/783/CE è depennata la provincia di Latina.

 

     Art. 2.

     Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi in modo da renderle conformi alla presente decisione.

     Essi ne informano immediatamente la Commissione.

 

     Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.