Settore: | Normativa europea |
Materia: | 17. libera circolazione, cooperazione giudiziaria, diritto asilo |
Capitolo: | 17.1 libera circolazione delle persone e diritto di asilo |
Data: | 22/12/2003 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
§ 17.1.84 – Decisione 22 dicembre 2003, n. 14/2004.
Decisione n. 2004/14/CE del Consiglio che modifica terzo comma (Criteri di base per l'esame della domanda) della parte V dell'istruzione consolare comune.
(G.U.U.E. 9 gennaio 2004, n. L 5).
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il
(1) In occasione dei Consigli europei di Tampere, Laeken, Siviglia e Salonicco, gli Stati membri sono stati invitati a sviluppare ulteriormente la politica comune in materia di visti ed a rafforzare la cooperazione consolare locale tra le rispettive rappresentanze nei paesi terzi.
(2) Dall'analisi dei dati relativi all'immigrazione clandestina è emerso che i visti di breve durata (turismo, affari, studio, lavoro o visite a parenti) sono quelli più spesso utilizzati per fare ingresso regolarmente nel territorio delle parti contraenti della convenzione di Schengen prima di entrare, alla scadenza del visto, in clandestinità.
(3) Ai fini della valutazione del rischio di immigrazione illegale, appare necessario rafforzare ulteriormente la cooperazione consolare locale per quanto riguarda la determinazione dei documenti complementari e/o supplementari da esigere ai fini del rilascio del visto e l'adozione di meccanismi comuni intesi a meglio individuare i documenti falsi o falsificati.
(4) Tra i vari fattori su cui si basa la valutazione del rischio di immigrazione assumono del pari un'importanza fondamentale i risultati del colloquio cui la rappresentanza diplomatica o consolare sottopone il richiedente il visto.
(5) Le rappresentanze diplomatiche e consolari dovrebbero pertanto essere in grado di esercitare con più efficacia il potere, che è di loro competenza, di valutare il rischio di immigrazione illegale.
(6) La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all'adozione della presente decisione e di conseguenza non è da questa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione sviluppa l'acquis di Schengen in applicazione della disposizioni della parte terza del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca deciderà, a norma all'articolo 5 del protocollo summenzionato, entro un periodo di sei mesi dall'adozione della presente decisione da parte del Consiglio, se intende recepirla nel suo diritto interno.
(7) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della
(8) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, ai sensi della
(9) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, ai sensi della
(10) La presente decisione costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003,
HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:
Il terzo comma («Criteri di base per l'esame della domanda») della parte V dell'istruzione consolare comune è sostituito dal seguente:
«Per quanto riguarda il rischio di immigrazione illegale, la valutazione è di esclusiva competenza della rappresentanza diplomatica o consolare. L'obiettivo dell'esame delle domande è individuare le persone che sono intenzionate ad emigrare o cercano di penetrare e stabilirsi nel territorio degli Stati membri in forza di un visto rilasciato per motivi di turismo, di affari, di studio, di lavoro o per visite a parenti. È opportuno a tal fine esercitare una particolare sorveglianza sui “gruppi a rischio”, i disoccupati, le persone senza reddito fisso, ecc. Sempre a tal fine, assume fondamentale rilevanza il colloquio con il richiedente volto ad accertare lo scopo del viaggio. Potrà altresì essere richiesta documentazione giustificativa integrativa e/o aggiuntiva possibilmente concordata in sede di cooperazione consolare locale. La rappresentanza diplomatica e consolare deve inoltre avvalersi della cooperazione consolare locale per rafforzare la propria capacità di individuare i documenti falsi o falsificati presentati a sostegno di talune domande di visto. In caso di dubbio sull'autenticità dei documenti e dei riscontri giustificativi presentati, anche con riguardo alla veridicità del loro contenuto, nonché sulla attendibilità delle dichiarazioni raccolte in sede di colloquio, la rappresentanza diplomatica e consolare si asterrà dal rilascio del visto.»
La presente decisione è applicabile a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Art. 3.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.