Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 04/07/2002 |
Numero: | 543 |
Sommario |
Art. 1. Nell’allegato I A della decisione 2001/783/CE è depennato il termine “Napoli” |
Art. 2. Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione e rendono immediatamente pubbliche nel modo adeguato le misure adottate. Essi ne [...] |
Art. 3. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione |
§ 1.5.964 - Decisione 4 luglio 2002, n. 543.
Decisione n. 2002/543 della Commissione recante modifica della decisione 2001/783/CE per quanto riguarda le zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini in Italia. Testo rilevante ai fini del SEE.
(G.U.C.E. 5 luglio 2002, n. L 176).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) In seguito all’evoluzione della situazione della febbre catarrale degli ovini in quattro Stati membri nel 2001, la Commissione ha adottato, in applicazione della
(2) In conformità dell’articolo 8, paragrafo 3, della
(3) I risultati dell’indagine epidemiologica effettuata dalle autorità italiane dimostrano che non vi è stata alcuna circolazione del virus della febbre catarrale nella provincia di Napoli da oltre 100 giorni. Questa provincia può pertanto essere considerata indenne da questa malattia.
(4) Di conseguenza, la provincia di Napoli può essere depennata dall’elenco delle unità amministrative incluse nelle zone di protezione e di sorveglianza stabilito dalla
(5) Occorre quindi modificare in conformità la
(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
ha adottato la presente decisione:
Nell’allegato I A della
Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione e rendono immediatamente pubbliche nel modo adeguato le misure adottate. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.