Settore: | Normativa europea |
Materia: | 12. pesca |
Capitolo: | 12.2 politica comune della pesca |
Data: | 27/12/2001 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. La presente decisione stabilisce, per il 2001, gli importi delle spese ammissibili per ogni Stato membro, i tassi di partecipazione finanziaria della Comunità e le eventuali relative condizioni. |
Art. 2. Le spese relative alla creazione dei dispositivi e delle reti informatiche necessari per lo scambio di informazioni connesse al controllo, che figurano all'allegato I, beneficiano di un tasso di [...] |
Art. 3. Le spese relative alla sperimentazione e all'applicazione di nuove tecnologie al fine di migliorare il controllo delle attività di pesca, che figurano all'allegato II, beneficiano di un tasso di [...] |
Art. 4. Le spese per la formazione degli agenti nazionali impegnati nelle attività di controllo, che figurano all'allegato III, beneficiano di un tasso di partecipazione finanziaria del 50% delle spese [...] |
Art. 5. Le spese per l'acquisto o l'ammodernamento di navi o aeromobili effettivamente adibiti al controllo, all'ispezione o alla sorveglianza delle attività di pesca, che figurano all'allegato IV, [...] |
Art. 6. Le spese per la creazione di un sistema di valutazione delle spese sostenute per il controllo della politica comune della pesca, che figurano all'allegato V, beneficiano di un tasso di [...] |
Art. 7. Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Regno [...] |
§ 12.2.194 - Decisione 27 dicembre 2001, n. 5/2002.
Decisione (CE) n. 2002/5 della Commissione relativa all'ammissibilità delle spese previste da alcuni Stati membri nel corso del 2001 per l'attuazione dei regimi di controllo, ispezione e sorveglianza applicabili nell'ambito della politica comune della pesca.
(G.U.C.E. 5 gennaio 2002, n. L 3).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) Il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Irlanda, l'Italia, i Paesi Bassi, l'Austria, il Portogallo, la Finlandia, la Svezia e il Regno Unito hanno presentato alla Commissione i programmi delle attività di controllo della pesca per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2003. Questi programmi sono corredati delle domande di partecipazione finanziaria per le spese da sostenere nell'ambito dei programmi stessi.
Le richieste di finanziamento sono ripartite per gli anni 2001, 2002 e 2003.
(2) Le domande di finanziamento relative alle azioni elencate all'articolo 2 della
(3) Occorre stabilire il tasso della partecipazione finanziaria della Comunità per ogni singola azione, le condizioni per il rimborso delle spese nonché, per ogni Stato membro e per ogni azione, l'importo complessivo delle spese ammissibili per il 2001.
(4) Per promuovere l'estensione del sistema di sorveglianza via satellite alle navi che operano secondo le modalità stabilite dai piani di ricostituzione previsti per alcuni stock di merluzzo e l'introduzione dei giornali di bordo elettronici occorre aumentare il tasso di partecipazione della Comunità sino al 100% delle spese ammissibili. E’ tuttavia necessario stabilire massimali, per poter rispettare i limiti previsti all'articolo 11 della
(5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il settore della pesca e dell'acquacoltura,
ha adottato la presente decisione:
La presente decisione stabilisce, per il 2001, gli importi delle spese ammissibili per ogni Stato membro, i tassi di partecipazione finanziaria della Comunità e le eventuali relative condizioni.
Le spese relative alla creazione dei dispositivi e delle reti informatiche necessari per lo scambio di informazioni connesse al controllo, che figurano all'allegato I, beneficiano di un tasso di partecipazione finanziaria del 65% delle spese ammissibili, entro i limiti indicati all'allegato I.
Le spese relative alla sperimentazione e all'applicazione di nuove tecnologie al fine di migliorare il controllo delle attività di pesca, che figurano all'allegato II, beneficiano di un tasso di partecipazione finanziaria del 50% delle spese ammissibili, entro i limiti indicati all'allegato II.
Per gli investimenti relativi all'estensione del sistema di sorveglianza via satellite (in appresso denominato "SCP") a navi diverse da quelle di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93, nonché a tipi di rilevamenti che non riguardano la posizione, e per la creazione di giornali di bordo elettronici il tasso di partecipazione finanziaria ammonta tuttavia al 100% delle spese ammissibili, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
- il costo massimo ammissibile per l'acquisto di dispositivi di localizzazione via satellite installati sui pescherecci comunitari non può oltrepassare 3.500 EUR per nave,
- il tasso di partecipazione finanziaria per l'acquisto di questi dispositivi di localizzazione via satellite è ridotto al 50% per quella parte di spesa che supera 2.300 EUR per nave,
- il tasso di partecipazione finanziaria per l'acquisto dei dispositivi di localizzazione via satellite installati sui pescherecci comunitari in applicazione di una misura nazionale è pari al 50% delle spese ammissibili, entro un limite di 2.000 EUR per nave.
Le spese per la formazione degli agenti nazionali impegnati nelle attività di controllo, che figurano all'allegato III, beneficiano di un tasso di partecipazione finanziaria del 50% delle spese ammissibili, entro i limiti indicati all'allegato III.
Le spese per l'acquisto o l'ammodernamento di navi o aeromobili effettivamente adibiti al controllo, all'ispezione o alla sorveglianza delle attività di pesca, che figurano all'allegato IV, beneficiano di un tasso di partecipazione finanziaria del 35% delle spese ammissibili, entro i limiti indicati all'allegato IV.
Le spese per la creazione di un sistema di valutazione delle spese sostenute per il controllo della politica comune della pesca, che figurano all'allegato V, beneficiano di un tasso di partecipazione finanziaria del 50% delle spese ammissibili, entro i limiti indicati all'allegato V.
Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.
Allegato I
(EUR) |
||
Stato membro |
Spese ammissibili |
Contributo massimo della Comunità |
België/Belgique |
12.395 |
8.057 |
Danmark |
30.000 |
19.500 |
Deutschland |
0 |
0 |
Ellada |
1.000.000 |
650.000 |
España |
521.752 |
339.138 |
France |
153.000 |
99.450 |
Ireland |
902.921 |
586.899 |
Italia |
2.223.026 |
1.444.967 |
Nederland |
794.115 |
516.175 |
Österreich |
0 |
0 |
Portugal |
2.663.406 |
1.731.214 |
Suomi |
176.597 |
114.788 |
Sverige |
316.905 |
205.988 |
United Kingdom |
232.404 |
151.063 |
Totale |
9.026.521 |
5.867.239 |
Allegato II
(EUR) |
||
Stato membro |
Spese ammissibili |
Contributo massimo della Comunità |
België/Belgique |
24.790 |
12.395 |
Danmark |
380.000 |
195.000 |
Deutschland |
127.823 |
63.912 |
Ellada |
1.400.000 |
700.000 |
España |
40.000 |
29.000 |
France |
0 |
0 |
Ireland |
0 |
0 |
Italia |
0 |
0 |
Nederland |
324.453 |
162.227 |
Österreich |
0 |
0 |
Portugal |
240.666 |
145.828 |
Suomi |
248.918 |
194.824 |
Sverige |
327.833 |
305.978 |
United Kingdom |
0 |
0 |
Totale |
3.114.483 |
1.809.164 |
Allegato III
(EUR) |
||
Stato membro |
Spese ammissibili |
Contributo massimo della Comunità |
België/Belgique |
9.914 |
4.957 |
Danmark |
80.000 |
40.000 |
Deutschland |
34.257 |
17.129 |
Ellada |
1.500.000 |
750.000 |
España |
76.857 |
38.429 |
France |
0 |
0 |
Ireland |
133.323 |
66.662 |
Italia |
1.188.367 |
594.184 |
Nederland |
127.421 |
63.711 |
Österreich |
19.259 |
9.630 |
Portugal |
764.705 |
382.353 |
Suomi |
26.910 |
13.455 |
Sverige |
16.392 |
8.196 |
United Kingdom |
353.069 |
176.535 |
Totale |
4.330.474 |
2.165.241 |
Allegato IV
(EUR) |
||
Stato membro |
Spese ammissibili |
Contributo massimo della Comunità |
België/Belgique |
0 |
0 |
Danmark |
0 |
0 |
Deutschland |
100.842 |
35.295 |
Ellada |
0 |
0 |
España |
11.827.663 |
4.139.682 |
France |
2.520.000 |
882.000 |
Ireland |
1.539.057 |
538.670 |
Italia |
1.394.434 |
488.052 |
Nederland |
1.588.231 |
555.881 |
Österreich |
0 |
0 |
Portugal |
6.610.230 |
2.313.581 |
Suomi |
33.638 |
11.773 |
Sverige |
1.016.282 |
355.699 |
United Kingdom |
7.597.552 |
2.659.143 |
Totale |
34.227.929 |
11.979.776 |
Allegato V
(EUR) |
||
Stato membro |
Spese ammissibili |
Contributo massimo della Comunità |
België/Belgique |
0 |
0 |
Danmark |
0 |
0 |
Deutschland |
0 |
0 |
Ellada |
300.000 |
150.000 |
España |
0 |
0 |
France |
0 |
0 |
Ireland |
0 |
0 |
Italia |
0 |
0 |
Nederland |
0 |
0 |
Österreich |
0 |
0 |
Portugal |
79.808 |
39.904 |
Suomi |
0 |
0 |
Sverige |
0 |
0 |
United Kingdom |
0 |
0 |
Totale |
379.808 |
189.904 |