§ 12.2.194 - Decisione 27 dicembre 2001, n. 5/2002.
Decisione (CE) n. 2002/5 della Commissione relativa all'ammissibilità delle spese previste da alcuni Stati membri nel corso del 2001 per [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.2 politica comune della pesca
Data:27/12/2001
Numero:5


Sommario
Art. 1.      La presente decisione stabilisce, per il 2001, gli importi delle spese ammissibili per ogni Stato membro, i tassi di partecipazione finanziaria della Comunità e le eventuali relative condizioni.
Art. 2.      Le spese relative alla creazione dei dispositivi e delle reti informatiche necessari per lo scambio di informazioni connesse al controllo, che figurano all'allegato I, beneficiano di un tasso di [...]
Art. 3.      Le spese relative alla sperimentazione e all'applicazione di nuove tecnologie al fine di migliorare il controllo delle attività di pesca, che figurano all'allegato II, beneficiano di un tasso di [...]
Art. 4.      Le spese per la formazione degli agenti nazionali impegnati nelle attività di controllo, che figurano all'allegato III, beneficiano di un tasso di partecipazione finanziaria del 50% delle spese [...]
Art. 5.      Le spese per l'acquisto o l'ammodernamento di navi o aeromobili effettivamente adibiti al controllo, all'ispezione o alla sorveglianza delle attività di pesca, che figurano all'allegato IV, [...]
Art. 6.      Le spese per la creazione di un sistema di valutazione delle spese sostenute per il controllo della politica comune della pesca, che figurano all'allegato V, beneficiano di un tasso di [...]
Art. 7.      Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Regno [...]


§ 12.2.194 - Decisione 27 dicembre 2001, n. 5/2002.

Decisione (CE) n. 2002/5 della Commissione relativa all'ammissibilità delle spese previste da alcuni Stati membri nel corso del 2001 per l'attuazione dei regimi di controllo, ispezione e sorveglianza applicabili nell'ambito della politica comune della pesca.

(G.U.C.E. 5 gennaio 2002, n. L 3).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la decisione 2001/431/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per l'attuazione dei regimi di controllo, ispezione e sorveglianza applicabili nell'ambito della politica comune della pesca, in particolare l'articolo 13,

considerando quanto segue:

     (1) Il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Irlanda, l'Italia, i Paesi Bassi, l'Austria, il Portogallo, la Finlandia, la Svezia e il Regno Unito hanno presentato alla Commissione i programmi delle attività di controllo della pesca per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2003. Questi programmi sono corredati delle domande di partecipazione finanziaria per le spese da sostenere nell'ambito dei programmi stessi.

      Le richieste di finanziamento sono ripartite per gli anni 2001, 2002 e 2003.

     (2) Le domande di finanziamento relative alle azioni elencate all'articolo 2 della decisione 2001/431/CE possono beneficiare di un contributo comunitario. Fra queste azioni vengono privilegiate quelle che meglio consentono di ovviare alle lacune e ai disfunzionamenti evidenziati dalla relazione sul controllo dell'attuazione della politica comune della pesca. L'estensione del sistema di controllo via satellite (SCP), l'introduzione di moderne tecnologie di controllo nonché la formazione e lo scambio di agenti nazionali figurano tra le priorità adottate.

     (3) Occorre stabilire il tasso della partecipazione finanziaria della Comunità per ogni singola azione, le condizioni per il rimborso delle spese nonché, per ogni Stato membro e per ogni azione, l'importo complessivo delle spese ammissibili per il 2001.

     (4) Per promuovere l'estensione del sistema di sorveglianza via satellite alle navi che operano secondo le modalità stabilite dai piani di ricostituzione previsti per alcuni stock di merluzzo e l'introduzione dei giornali di bordo elettronici occorre aumentare il tasso di partecipazione della Comunità sino al 100% delle spese ammissibili. E’ tuttavia necessario stabilire massimali, per poter rispettare i limiti previsti all'articolo 11 della decisione 2001/431/CE.

     (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

     ha adottato la presente decisione:

 

Art. 1.

     La presente decisione stabilisce, per il 2001, gli importi delle spese ammissibili per ogni Stato membro, i tassi di partecipazione finanziaria della Comunità e le eventuali relative condizioni.

 

     Art. 2.

     Le spese relative alla creazione dei dispositivi e delle reti informatiche necessari per lo scambio di informazioni connesse al controllo, che figurano all'allegato I, beneficiano di un tasso di partecipazione finanziaria del 65% delle spese ammissibili, entro i limiti indicati all'allegato I.

 

     Art. 3.

     Le spese relative alla sperimentazione e all'applicazione di nuove tecnologie al fine di migliorare il controllo delle attività di pesca, che figurano all'allegato II, beneficiano di un tasso di partecipazione finanziaria del 50% delle spese ammissibili, entro i limiti indicati all'allegato II.

     Per gli investimenti relativi all'estensione del sistema di sorveglianza via satellite (in appresso denominato "SCP") a navi diverse da quelle di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93, nonché a tipi di rilevamenti che non riguardano la posizione, e per la creazione di giornali di bordo elettronici il tasso di partecipazione finanziaria ammonta tuttavia al 100% delle spese ammissibili, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

     - il costo massimo ammissibile per l'acquisto di dispositivi di localizzazione via satellite installati sui pescherecci comunitari non può oltrepassare 3.500 EUR per nave,

     - il tasso di partecipazione finanziaria per l'acquisto di questi dispositivi di localizzazione via satellite è ridotto al 50% per quella parte di spesa che supera 2.300 EUR per nave,

     - il tasso di partecipazione finanziaria per l'acquisto dei dispositivi di localizzazione via satellite installati sui pescherecci comunitari in applicazione di una misura nazionale è pari al 50% delle spese ammissibili, entro un limite di 2.000 EUR per nave.

 

     Art. 4.

     Le spese per la formazione degli agenti nazionali impegnati nelle attività di controllo, che figurano all'allegato III, beneficiano di un tasso di partecipazione finanziaria del 50% delle spese ammissibili, entro i limiti indicati all'allegato III.

 

     Art. 5.

     Le spese per l'acquisto o l'ammodernamento di navi o aeromobili effettivamente adibiti al controllo, all'ispezione o alla sorveglianza delle attività di pesca, che figurano all'allegato IV, beneficiano di un tasso di partecipazione finanziaria del 35% delle spese ammissibili, entro i limiti indicati all'allegato IV.

 

     Art. 6.

     Le spese per la creazione di un sistema di valutazione delle spese sostenute per il controllo della politica comune della pesca, che figurano all'allegato V, beneficiano di un tasso di partecipazione finanziaria del 50% delle spese ammissibili, entro i limiti indicati all'allegato V.

 

     Art. 7.

     Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

 

 

Allegato I

 

(EUR)

Stato membro

Spese ammissibili

Contributo massimo della Comunità

België/Belgique

12.395

8.057

Danmark

30.000

19.500

Deutschland

0

0

Ellada

1.000.000

650.000

España

521.752

339.138

France

153.000

99.450

Ireland

902.921

586.899

Italia

2.223.026

1.444.967

Nederland

794.115

516.175

Österreich

0

0

Portugal

2.663.406

1.731.214

Suomi

176.597

114.788

Sverige

316.905

205.988

United Kingdom

232.404

151.063

Totale

9.026.521

5.867.239

 

 

Allegato II

 

(EUR)

Stato membro

Spese ammissibili

Contributo massimo della Comunità

België/Belgique

24.790

12.395

Danmark

380.000

195.000

Deutschland

127.823

63.912

Ellada

1.400.000

700.000

España

40.000

29.000

France

0

0

Ireland

0

0

Italia

0

0

Nederland

324.453

162.227

Österreich

0

0

Portugal

240.666

145.828

Suomi

248.918

194.824

Sverige

327.833

305.978

United Kingdom

0

0

Totale

3.114.483

1.809.164

 

 

Allegato III

 

(EUR)

Stato membro

Spese ammissibili

Contributo massimo della Comunità

België/Belgique

9.914

4.957

Danmark

80.000

40.000

Deutschland

34.257

17.129

Ellada

1.500.000

750.000

España

76.857

38.429

France

0

0

Ireland

133.323

66.662

Italia

1.188.367

594.184

Nederland

127.421

63.711

Österreich

19.259

9.630

Portugal

764.705

382.353

Suomi

26.910

13.455

Sverige

16.392

8.196

United Kingdom

353.069

176.535

Totale

4.330.474

2.165.241

 

 

Allegato IV

 

(EUR)

Stato membro

Spese ammissibili

Contributo massimo della Comunità

België/Belgique

0

0

Danmark

0

0

Deutschland

100.842

35.295

Ellada

0

0

España

11.827.663

4.139.682

France

2.520.000

882.000

Ireland

1.539.057

538.670

Italia

1.394.434

488.052

Nederland

1.588.231

555.881

Österreich

0

0

Portugal

6.610.230

2.313.581

Suomi

33.638

11.773

Sverige

1.016.282

355.699

United Kingdom

7.597.552

2.659.143

Totale

34.227.929

11.979.776

 

 

Allegato V

 

(EUR)

Stato membro

Spese ammissibili

Contributo massimo della Comunità

België/Belgique

0

0

Danmark

0

0

Deutschland

0

0

Ellada

300.000

150.000

España

0

0

France

0

0

Ireland

0

0

Italia

0

0

Nederland

0

0

Österreich

0

0

Portugal

79.808

39.904

Suomi

0

0

Sverige

0

0

United Kingdom

0

0

Totale

379.808

189.904