Settore: | Normativa europea |
Materia: | 14. unione doganale |
Capitolo: | 14.5 regolamentazioni doganali specifiche |
Data: | 23/01/2002 |
Numero: | 119 |
Sommario |
Art. 1. I contingenti annuali per i prodotti originari della Lituania che figurano nell'allegato del presente regolamento sono aperti per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2002 e il 31 dicembre [...] |
Art. 2. I contingenti tariffari comunitari indicati all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione conformemente alle disposizioni di cui agli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. [...] |
Art. 3. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 14.5.38 - Regolamento 23 gennaio 2002, n. 119.
Regolamento (CE) n. 119/2002 della Commissione recante apertura, per l'anno 2002, di contingenti tariffari per l'importazione nella Comunità europea di prodotti originari della Lituania.
(G.U.C.E. 24 gennaio 2002, n. L 21).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
vista la
considerando quanto segue:
(1) Il protocollo 2 sugli scambi di prodotti agricoli trasformati tra la Comunità europea e la Repubblica di Lituania, modificato dal protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dell'esito dei negoziati dell'Uruguay Round, nel settore agricolo, compresi i miglioramenti del regime preferenziale in vigore, prevede, all'allegato I, la concessione di contingenti tariffari annuali per l'importazione di prodotti agricoli originari di tale paese.
(2) Il
(3) Il
(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato I,
ha adottato il presente regolamento:
I contingenti annuali per i prodotti originari della Lituania che figurano nell'allegato del presente regolamento sono aperti per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2002 e il 31 dicembre 2002, alle condizioni indicate in tale allegato.
I contingenti tariffari comunitari indicati all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione conformemente alle disposizioni di cui agli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2002.
Allegato [1]
N. d'ordine |
Codice NC |
Descrizione |
Contingente per il 2002 (in tonnellate) |
Aliquota di dazio applicabile |
09.6501 |
1704 90 71 |
Caramelle di zucchero cotto, anche ripiene |
560 |
0 + EAR [1] |
|
1704 90 75 |
Caramelle |
|
|
09.6503 |
1806 90 |
Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao delle voci NC da 1806 90 11 a 1806 90 90 700 |
0 + EAR [1] |
|
09.6534 |
2402 20 90 |
Sigarette contenenti tabacco ma non contenenti garofano |
56 |
28,8% |
EAR = Elemento agricolo ridotto (calcolato tenendo conto degli elementi di base indicati nel protocollo 2 dell'accordo) applicabile nei limiti quantitativi dei contingenti. Tali EAR sono soggetti ai dazi massimi previsti, a seconda dei casi, dalla tariffa doganale comune.
[1] Per una sospensione dell’applicazione dei contingenti tariffari vedi l'art. 1 del