§ 14.2.6 - Regolamento 19 dicembre 2001, n. 2492.
Regolamento (CE) n. 2492/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1445/95 che stabilisce le modalità d'applicazione del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.2 regolamentazione doganale generale
Data:19/12/2001
Numero:2492


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CE) n. 1445/95 è modificato come segue:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 14.2.6 - Regolamento 19 dicembre 2001, n. 2492.

Regolamento (CE) n. 2492/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1445/95 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine.

(G.U.C.E. 20 dicembre 2001, n. L 337).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione, in particolare l'articolo 29, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 2789/98 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1204/2001, ha accordato, fino al 31 dicembre 2001, una deroga temporanea alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 24/2001.

     (2) Le difficili condizioni economiche relative all'esportazione delle carni bovine e l'esperienza acquisita a seguito delle deroghe ammesse rendono opportuna la conversione in condizioni permanenti della flessibilità temporanea in relazione al periodo di validità dei titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione e alla possibilità di applicare le condizioni dell'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1445/95 ai prodotti di cui al codice NC 0202. È quindi necessario inserire le summenzionate condizioni nel regolamento (CE) n. 1445/95.

     (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 1445/95 è modificato come segue:

     1) All'articolo 8, paragrafo 1, il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     2) All'articolo 10, paragrafo 5, la prima frase e la prima parte della seconda frase sono sostituite dal testo seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso è applicabile ai titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione richiesti a partire dal 1° gennaio 2002.