§ 14.2.121 – Regolamento 18 marzo 2005, n. 447.
Regolamento (CE) n. 447/2005 della Commissione recante deroga, per il 2005, al regolamento (CE) n. 1445/95 per quanto riguarda la data di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.2 regolamentazione doganale generale
Data:18/03/2005
Numero:447


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 14.2.121 – Regolamento 18 marzo 2005, n. 447.

Regolamento (CE) n. 447/2005 della Commissione recante deroga, per il 2005, al regolamento (CE) n. 1445/95 per quanto riguarda la data di rilascio dei titoli di esportazione nel settore delle carni bovine.

(G.U.U.E. 19 marzo 2005, n. L 74).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in particolare l’articolo 29, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80, i titoli di esportazione sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo a quello di presentazione della relativa domanda, sempreché durante tale intervallo di tempo la Commissione non abbia preso nessuna misura particolare.

     (2) Tenuto conto dei giorni festivi dell’anno 2005 e della pubblicazione irregolare della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in tali giorni, il suddetto periodo di cinque giorni lavorativi risulta troppo breve per una corretta gestione del mercato e occorre quindi prolungarlo.

     (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     In deroga all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1445/95, per il 2005 i titoli le cui domande vengono presentate nei periodi indicati nell’allegato del presente regolamento sono rilasciati nelle date che figurano a fronte nello stesso allegato.

     La deroga si applica a condizione che non sia stata presa, anteriormente alle suddette date di rilascio, nessuna delle misure particolari di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1445/95.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

 

ALLEGATO

 

     (Omissis)