§ 1.1.328 - Regolamento 5 gennaio 2001, n. 24.
Regolamento (CE) n. 24/2001 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1445/95 recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti del settore delle carni bovine
(G.U.C.E. 6 gennaio 2001, n. L 3)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in particolare l'articolo 29, paragrafo 2, e l'articolo 41,
considerando quanto segue:
(1) Al fine di ricevere informazioni statistiche sull'impiego dei vari contingenti tariffari, sulle importazioni non preferenziali e sull'origine dei vari prodotti importati, gli articoli 6 ter e 6 quater del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1659/2000, dispongono che ogni titolo d'importazione debba essere accompagnato da una cauzione, se l'importo di quest'ultima è superiore a 5 EUR, e che la cauzione sia incamerata se il paese di origine non figura sul titolo d'importazione o sui relativi estratti.
(2) A norma dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli, il quale sostituisce il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1127/1999, l'importo massimo per il quale non è richiesta una cauzione per un titolo è aumentato da 5 a 60 EUR. In seguito alla fissazione del nuovo importo, un numero non trascurabile di titoli d'importazione nel settore delle carni bovine non dovrebbe essere restituito all'organismo emittente e non si otterrebbero pertanto le informazioni statistiche indicate su questi titoli per tale settore. È quindi opportuno derogare alla suddetta disposizione mantenendo il precedente massimale di 5 EUR.
(3) In virtù dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000, l'importo massimo per il quale gli Stati membri hanno la facoltà di non richiedere, a determinate condizioni, la costituzione di una cauzione, è stato di fatto aumentato da 100 a 500 EUR. Dato che il regolamento (CE) n. 1445/95 stabilisce una deroga alla precedente disposizione in materia prevista dal regolamento (CEE) n. 3719/88 per motivi statistici, è opportuno derogare nello stesso modo a questa nuova disposizione, nonché all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1932/1999.
(4) A norma dell'articolo 35, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento (CE) n. 1291/2000, l'importo massimo per il quale una cauzione che dovrebbe essere incamerata per un determinato titolo viene invece svincolata integralmente dallo Stato membro è aumentato da 5 a 60 EUR. Tale disposizione comporta il rischio che un certo numero di titoli d'importazione non venga restituito o che per un certo numero di titoli restituiti manchi l'indicazione del paese di origine. Di conseguenza, le statistiche relative al settore delle carni bovine sarebbero incomplete. È quindi necessario prevedere una deroga a tale disposizione, conservando il precedente massimale di 5 EUR.
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1.
Il testo dell'articolo 6 quater del regolamento (CE) n. 1445/95 è sostituito dal testo seguente:
"Art. 6 quater.
1. In deroga all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione \hU1~,(*), l'importo totale per il quale non è richiesta una cauzione per un titolo d'importazione è inferiore o uguale a 5 EUR.
2. L'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000 e l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2220/85 non sono d'applicazione.
3. In deroga all'articolo 35, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento (CE) n. 1291/2000, lo Stato membro svincola integralmente la cauzione che dovrebbe essere incamerata per un determinato titolo se essa è inferiore o uguale a 5 EUR."
Art. 2.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.