§ 1.1.328 - Regolamento 5 gennaio 2001, n. 24.
Regolamento (CE) n. 24/2001 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1445/95 recante modalità di applicazione del regime [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:05/01/2001
Numero:24


Sommario
Art. 1.      Il testo dell'articolo 6 quater del regolamento (CE) n. 1445/95 è sostituito dal testo seguente:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.1.328 - Regolamento 5 gennaio 2001, n. 24.

Regolamento (CE) n. 24/2001 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1445/95 recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti del settore delle carni bovine

(G.U.C.E. 6 gennaio 2001, n. L 3)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in particolare l'articolo 29, paragrafo 2, e l'articolo 41,

     considerando quanto segue:

     (1) Al fine di ricevere informazioni statistiche sull'impiego dei vari contingenti tariffari, sulle importazioni non preferenziali e sull'origine dei vari prodotti importati, gli articoli 6 ter e 6 quater del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1659/2000, dispongono che ogni titolo d'importazione debba essere accompagnato da una cauzione, se l'importo di quest'ultima è superiore a 5 EUR, e che la cauzione sia incamerata se il paese di origine non figura sul titolo d'importazione o sui relativi estratti.

     (2) A norma dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli, il quale sostituisce il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1127/1999, l'importo massimo per il quale non è richiesta una cauzione per un titolo è aumentato da 5 a 60 EUR. In seguito alla fissazione del nuovo importo, un numero non trascurabile di titoli d'importazione nel settore delle carni bovine non dovrebbe essere restituito all'organismo emittente e non si otterrebbero pertanto le informazioni statistiche indicate su questi titoli per tale settore. È quindi opportuno derogare alla suddetta disposizione mantenendo il precedente massimale di 5 EUR.

     (3) In virtù dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000, l'importo massimo per il quale gli Stati membri hanno la facoltà di non richiedere, a determinate condizioni, la costituzione di una cauzione, è stato di fatto aumentato da 100 a 500 EUR. Dato che il regolamento (CE) n. 1445/95 stabilisce una deroga alla precedente disposizione in materia prevista dal regolamento (CEE) n. 3719/88 per motivi statistici, è opportuno derogare nello stesso modo a questa nuova disposizione, nonché all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1932/1999.

     (4) A norma dell'articolo 35, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento (CE) n. 1291/2000, l'importo massimo per il quale una cauzione che dovrebbe essere incamerata per un determinato titolo viene invece svincolata integralmente dallo Stato membro è aumentato da 5 a 60 EUR. Tale disposizione comporta il rischio che un certo numero di titoli d'importazione non venga restituito o che per un certo numero di titoli restituiti manchi l'indicazione del paese di origine. Di conseguenza, le statistiche relative al settore delle carni bovine sarebbero incomplete. È quindi necessario prevedere una deroga a tale disposizione, conservando il precedente massimale di 5 EUR.

     (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il testo dell'articolo 6 quater del regolamento (CE) n. 1445/95 è sostituito dal testo seguente:

     "Art. 6 quater.

     1. In deroga all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione \hU1~,(*), l'importo totale per il quale non è richiesta una cauzione per un titolo d'importazione è inferiore o uguale a 5 EUR.

     2. L'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000 e l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2220/85 non sono d'applicazione.

     3. In deroga all'articolo 35, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento (CE) n. 1291/2000, lo Stato membro svincola integralmente la cauzione che dovrebbe essere incamerata per un determinato titolo se essa è inferiore o uguale a 5 EUR."

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.