§ 95.22.6 - Legge 5 novembre 1975, n. 558.
Modifica alle leggi 14 agosto 1960, n. 826, 29 dicembre 1962, n. 1745, e 11 ottobre 1973, n. 636, per quanto concerne le modalità di pagamento [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.22 imposta sui contratti di borsa
Data:05/11/1975
Numero:558


Sommario
Art. unico.      Le facoltà attribuite alle aziende di credito per il pagamento in modo virtuale delle tasse su contratti di borsa per contanti su titoli e valori, ai sensi della legge 14 agosto 1960, n. 826, [...]


§ 95.22.6 - Legge 5 novembre 1975, n. 558.

Modifica alle leggi 14 agosto 1960, n. 826, 29 dicembre 1962, n. 1745, e 11 ottobre 1973, n. 636, per quanto concerne le modalità di pagamento della tassa sui contratti di borsa.

(G.U. 27 novembre 1975, n. 314)

 

     Art. unico.

     Le facoltà attribuite alle aziende di credito per il pagamento in modo virtuale delle tasse su contratti di borsa per contanti su titoli e valori, ai sensi della legge 14 agosto 1960, n. 826, estese ai contratti a termine e di riporto su titoli e valori con legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e legge 11 ottobre 1973, n. 636, possono essere attribuite anche agli agenti di cambio che fanno uso di proprie attrezzature meccanografiche o elettrocontabili ovvero si avvalgono del servizio di centri elettrocontabili istituiti dai comitati direttivi degli agenti di cambio.

     Le modalità, alla cui osservanza l'autorizzazione è condizionata, sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro.